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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26607/2022 del 09/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti hanno impugnato in cassazione la sentenza della CTR del Lazio che aveva confermato la legittimità di una cartella di pagamento relativa a imposta di successione. La controversia nasceva dal fatto che la cartella impugnata era ritenuta dai contribuenti non più esigibile e comunque duplicativa rispetto a un precedente titolo della stessa natura, già oggetto di annullamento giudiziale. In ricorso per cassazione è stato dedotto, con un unico motivo, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e l'omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva esaminato la domanda di accertamento della duplicazione del credito e si era limitata a richiamare la precedente esecutività di una sentenza che aveva confermato l'avviso di liquidazione presupposto. È stata anche data contezza di un'istanza di definizione agevolata della lite ex art. 3 del d.l. n. 119 del 2018, ma la Corte ha rilevato che mancava prova del perfezionamento della definizione mediante pagamento delle rate, sicché non poteva dichiararsi l'estinzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha escluso la possibilità di dichiarare l'estinzione del giudizio per rottamazione ter, perché non risultava provato l'effettivo perfezionamento della definizione agevolata con il pagamento delle rate previste. Nel merito processuale, ha rilevato che la sentenza impugnata non si era pronunciata sul nucleo della domanda, cioè sull'asserita duplicazione della riscossione del medesimo credito di imposta di successione, limitandosi a recepire la tesi dell'Ufficio circa la legittima emissione della cartella in forza di precedente sentenza. Per questo la Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla CTR del Lazio in diversa composizione, affinché accerti se la cartella impugnata integri effettivamente una duplicazione di riscossione del medesimo credito, tenendo conto anche degli esiti del giudizio relativo alla precedente cartella richiamata. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice di merito deve pronunciarsi su tutta la domanda e non può omettere l'esame del tema decisivo dedotto dalle parti, come l'asserita duplicazione del credito azionato.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato invocato come parametro per denunciare la violazione di legge processuale, in particolare dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    È stato invocato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo, individuato nella possibile duplicazione della riscossione del medesimo credito.

  • art. 3 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    La definizione agevolata della lite non determina estinzione automatica del giudizio: occorre il perfezionamento della procedura secondo le condizioni di legge.

  • art. 3, comma 6, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119

    "L'estinzione del giudizio e' subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"

    L'estinzione del giudizio è subordinata alla prova del perfezionamento della definizione agevolata e dei pagamenti effettuati; la sola ammissione alla dilazione non basta.

  • art. 67 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 600

    Era richiamato dai contribuenti come parametro della dedotta duplicazione/violazione del divieto di doppia imposizione, ma la Corte non si sofferma sul merito di tale profilo.

Massime di principio

  • Quando è dedotta la duplicazione della riscossione del medesimo credito tributario, il giudice di merito deve accertare in modo specifico se il nuovo atto sia effettivamente riferito a un credito già azionato e definito, non potendo limitarsi a richiamare astrattamente la legittimità del titolo presupposto.
  • La censura di omessa pronuncia ricorre se la sentenza non si confronta con la domanda sostanziale principale, anche se affronta solo il profilo formale della legittimità del titolo esecutivo.
  • La definizione agevolata della lite non produce estinzione del giudizio se non risulta documentato il perfezionamento della procedura e l'effettivo pagamento delle rate previste.
  • In presenza di precedenti vicende processuali relative a titoli di riscossione dello stesso credito, il giudice del rinvio deve coordinare gli esiti dei diversi giudizi per verificare se vi sia stata una reiterata azione esecutiva sul medesimo credito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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