Cassazione Civile, Ordinanza n. 07348/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato a un'associazione professionale un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2008, contestando il mancato riconoscimento della inerenza di alcuni costi fatturati da altra società collegata, con conseguente recupero a tassazione ai fini IRAP e rettifica dell'IVA detratta. Sulla base di tale recupero erano stati poi emessi avvisi nei confronti dei singoli associati per IRPEF e addizionali relative al medesimo periodo. La CTR aveva respinto gli appelli dell'Amministrazione ritenendo provata documentalmente l'esistenza del rapporto contrattuale e delle prestazioni, e quindi l'inerenza dei costi; aveva inoltre reputato irrilevanti le censure sulla commistione proprietaria e sull'asserito arbitraggio fiscale, nonché estranea al thema decidendum la questione dell'effettivo svolgimento dei servizi. In cassazione l'Agenzia ha proposto ricorso con due motivi nei diversi procedimenti; per quelli relativi ai soci ha dedotto, con il primo motivo, la nullità delle sentenze per difetto di integrità del contraddittorio, lamentando la mancata partecipazione al giudizio dell'associazione nel procedimento dei soci e dei soci nel procedimento dell'associazione. La Corte ha rilevato d'ufficio il medesimo vizio di litisconsorzio necessario, richiamando l'unitarietà dell'accertamento tra associazione/società e associati, ma ha precisato che la ricomposizione del contraddittorio in cassazione mediante riunione è possibile solo se ricorrono tutti i requisiti indicati dalla precedente giurisprudenza, tra cui la simultanea trattazione dei giudizi di merito; requisito qui mancante perché le sentenze di appello erano state depositate in date diverse e non trattate unitariamente.
La decisione
La Corte, riuniti i tre ricorsi per connessione oggettiva e parzialmente soggettiva, ha accolto il primo motivo dei ricorsi n. 5814-2018 e n. 5820-2018, ha rilevato e dichiarato la nullità di tutti i giudizi per difetto di integrità del contraddittorio nei rapporti tra associazione e associati, ha cassato le decisioni impugnate e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Arezzo, in diversa composizione, quale giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio con contraddittorio integro e per la regolazione delle spese di legittimità. L'esame degli ulteriori motivi è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
È il parametro dedotto dall'Agenzia per censurare la nullità della sentenza per difetto di integrità del contraddittorio.
art. 14 d.lgs. n. 546 del 1992
In tema di contenzioso tributario impone l'integrazione del contraddittorio nei casi di litisconsorzio necessario, pena la nullità assoluta del giudizio, rilevabile anche d'ufficio.
art. 5, comma 3, lett. c, d.P.R. n. 917 del 1986
Equipara, ai fini del regime di imputazione, le associazioni senza personalità giuridica alle società di persone per l'unitarietà dell'accertamento nei confronti dell'ente e degli associati.
Consente la cassazione con rinvio al giudice di primo grado, qui disposto per la rinnovazione del giudizio a contraddittorio integro.
Massime di principio
- Nel contenzioso tributario relativo ad accertamenti unitari che incidono in modo inscindibile su ente collettivo e soci/associati, sussiste litisconsorzio necessario, con obbligo del giudice di integrare il contraddittorio.
- La violazione del litisconsorzio necessario comporta la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, anche in cassazione.
- In presenza di giudizi separati su posizione dell'ente e dei soci, la riunione in cassazione può evitare il rinvio al primo giudice solo se la fattispecie presenti congiuntamente tutti gli indici di ricomposizione del contraddittorio elaborati dalla giurisprudenza, compresa la simultanea trattazione dei processi di merito.
- Se manca anche uno solo di tali requisiti, in particolare la trattazione unitaria nei gradi di merito, la Corte deve dichiarare la nullità dei giudizi e rinviare al primo giudice per la rinnovazione del contraddittorio.
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