Cassazione Penale, Sentenza n. 5619/2022 del 17/02/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della rinnovata determinazione della pena operata dalla Corte d'Appello in sede di rinvio dopo annullamento per illegittimità della precedente cornice edittale. Il ricorrente deduce violazione di legge (art.133 c.p.) per errata determinazione della pena e per l'esclusione della recidiva già pronunciata in primo grado; denuncia inoltre vizio di motivazione e mancata applicazione del favor rei, contestando l'utilizzo di un parametro edittale errato (si sostiene l'uso del massimo anziché del minimo edittale).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondate le censure sulla determinazione della pena: la Corte territoriale, in qualità di giudice di rinvio, ha rivalutato la pena alla luce della nuova cornice edittale dichiarata dalla Corte Costituzionale (sent. n.40/2019) e della gravità del fatto, fissando la pena in anni 5 e mesi 4 e confermando la multa. Per tali ragioni la decisione impugnata è stata lasciata impregiudicata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, alla rifusione delle spese della parte civile e al versamento di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma che punisce il reato di detenzione di sostanze stupefacenti: qui contestata la detenzione di cocaina (50 grammi). La qualificazione della sostanza come tabella I è centrale per determinare la cornice edittale applicabile.
Principio di determinazione della pena che impone la motivazione rispetto ai criteri indicati; la Corte ha ritenuto che la nuova determinazione, pur non essendo un semplice ricalcolo aritmetico, rientri nei margini di discrezionalità consentiti dalla valutazione complessiva del disvalore del fatto.
Richiamato soltanto in relazione alla modalità di trattazione del ricorso (contraddittorio scritto); non incide sul merito della determinazione della pena.
Sentenza Corte Costituzionale n.40/2019
Ha dichiarato illegittima una precedente previsione edittale, determinando una nuova cornice sanzionatoria più favorevole; il giudice di rinvio deve tenerne conto ma può rivalutare la pena complessivamente senza ridurla automaticamente al minimo.
Consente la condanna alle spese e a somme a favore della cassa delle ammende quando il ricorso è ritenuto inammissibile per colpa; applicata dalla Cassazione per l'inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Dopo una pronuncia della Corte Costituzionale che modifica la cornice edittale, il giudice di rinvio deve applicare la nuova (più favorevole) disciplina, ma non è obbligato a diminuire automaticamente la pena: può rivalutare complessivamente la sanzione tenendo conto del disvalore del fatto e dei parametri dell'art.133 c.p.
- L'esclusione della recidiva pronunciata in primo grado è un elemento rilevante ma non impedisce al giudice di appello, in sede di rinvio, di motivare una pena superiore al minimo se la valutazione complessiva della gravità del fatto lo giustifica.
- La Corte di Cassazione, nel sindacare la determinazione della pena, controlla la legittimità e la logicità della motivazione più che un ricalcolo aritmetico: bastano adeguata motivazione e congruità rispetto ai parametri di legge per rendere insindacabile la scelta entro i limiti della discrezionalità.
- I ricorsi per vizio di determinazione della pena sono inammissibili quando le censure appaiono manifestamente infondate; ciò può comportare sanzioni per il ricorrente (spese e somme alla cassa delle ammende) se emerge una causa di inammissibilità imputabile a colpa.
- In casi analoghi, il difensore deve dimostrare specifici errori di diritto o incoerenze logiche nella motivazione del giudice di rinvio (es.: errata applicazione della nuova cornice edittale, erronea qualificazione della sostanza, palese travisamento dei fatti) per sperare in una pronuncia favorevole in Cassazione.
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