Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 35957/2021 del 22/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (condomino)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di due condomini, di una deliberazione assembleare che aveva disposto: a) la ripartizione tra tutti i condomini dei civici A e B delle spese per la riparazione di una terrazza/lastrico solare di proprietà condominiale, ritenuta dalla Corte d'appello copertura del corpo B dell'edificio; b) il rivestimento in legno delle porte degli ascensori, ritenuto dai ricorrenti una innovazione. I ricorrenti hanno proposto due giudizi: un ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva accolto il gravame del condominio e rigettato l'impugnazione ex art. 1137 c.c., e un separato ricorso contro la sentenza che aveva rigettato la revocazione della prima decisione. Nel ricorso contro la sentenza sulla revocazione hanno dedotto violazione dell'art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello non avesse colto l'errore di fatto relativo al criterio di riparto delle spese. Nel ricorso principale hanno denunciato falsa applicazione degli artt. 1123 e 1126 c.c. e nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c. quanto alla ripartizione delle spese del lastrico solare; inoltre, con un secondo motivo plurimo, hanno dedotto violazione degli artt. 1120, 1136, co. 5, 1121 c.c., nullità per violazione dell'art. 112 c.p.c. e omesso esame di fatto decisivo, contestando la qualificazione dell'opera sulle porte degli ascensori come non innovativa e la conseguente validità della delibera.

La decisione

La Corte ha riunito i due ricorsi. Ha dichiarato inammissibile il ricorso iscritto al RG 29204/2019 contro la sentenza che aveva respinto la revocazione, perché il preteso errore di fatto non era un errore percettivo ma una critica alla valutazione di un documento e a un punto controverso della causa. Sul ricorso RG 18638/2019 ha accolto il primo motivo, cassando la sentenza impugnata nei limiti di tale censura: ha affermato che, quando l'alloggio del portiere non è più destinato a uso condominiale, si applica la disciplina della comunione e la ripartizione delle spese per il lastrico che lo copre va fatta in proporzione al valore millesimale dell'unità sita nella colonna sottostante, cioè dei soli partecipanti alla comunione interessati dalla copertura, e non sulla base della generica qualità di condomino. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che il rivestimento ligneo delle porte degli ascensori non integri un'innovazione ex art. 1120 c.c., perché non altera la consistenza né la destinazione della cosa comune, e che quindi non venga in rilievo l'art. 1121 c.c. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di cassazione. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 1137 c.c.

    norma posta a fondamento dell'impugnazione della deliberazione assembleare condominiale

  • art. 1126 c.c.

    la spesa per la riparazione del lastrico solare di uso esclusivo va ripartita tra i condomini dell'edificio o della parte di edificio a cui il lastrico serve, in relazione alle unità immobiliari sottostanti nella colonna d'aria, non in base alla mera qualità di condomino

  • art. 1123 c.c.

    richiamato per escludere che la partecipazione alle spese derivi da una generica utilità del bene comune a tutti i condomini

  • art. 115 c.p.c.

    invocato dai ricorrenti come parametro di nullità della sentenza, ma senza accoglimento

  • art. 395, co. 1, n. 4 c.p.c.

    l'errore di fatto revocatorio richiede una svista percettiva su un fatto risultante incontestabilmente dagli atti e decisivo per la decisione

  • art. 398, co. 4 c.p.c.

    richiamato per la sospensione del giudizio di revocazione

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    utilizzato per dichiarare inammissibili le censure che non si confrontano con orientamenti consolidati

  • art. 1120 c.c.

    solo le modifiche materiali che alterano l'entità sostanziale o la destinazione originaria della cosa comune integrano innovazione

  • art. 1136, co. 5 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla maggioranza necessaria per le innovazioni

  • art. 1121 c.c.

    si applica solo alle innovazioni voluttuarie o gravose; se manca un'innovazione non opera la disciplina speciale

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della dedotta nullità per omessa pronuncia, ma la censura è stata ritenuta infondata

  • art. 360, co. 1, n. 5 c.p.c.

    non è configurabile se si lamenta soltanto una diversa lettura o valutazione del materiale probatorio

  • art. 360-bis, n. 1 c.p.c.

    la Corte lo usa per escludere la fondatezza delle censure manifestamente infondate o inammissibili

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    comporta l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per il ricorso dichiarato inammissibile

  • art. 1, comma 17, L. 228/2012

    ha introdotto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. 115/2002

Massime di principio

  • L'errore di fatto revocatorio ex art. 395, n. 4 c.p.c. ricorre solo quando il giudice incorra in una svista percettiva su un fatto incontrovertibilmente risultante dagli atti; non è configurabile se la critica investe la valutazione di un documento, un punto controverso della causa o un errore di giudizio.
  • Ai fini dell'art. 1126 c.c., l'obbligo di concorrere alle spese per il lastrico solare grava sui proprietari delle unità immobiliari che si trovano nella proiezione verticale del manufatto e che da esso ricevono copertura; non basta la generica qualità di condomino o la mera utilità indiretta che il bene possa arrecare ad altre parti comuni.
  • Quando l'alloggio del portiere cessa di essere destinato a uso condominiale, esso si colloca nel regime della comunione ordinaria; le spese necessarie per la sua conservazione e per gli interventi sul lastrico che lo copre vanno ripartite secondo le quote dei partecipanti alla comunione interessati.
  • In materia condominiale, integra innovazione solo l'opera che alteri materialmente l'entità sostanziale o la destinazione originaria della cosa comune; interventi meramente migliorativi o estetici, che lasciano immutate consistenza e funzione del bene, non richiedono la disciplina delle innovazioni né quella delle innovazioni voluttuarie o gravose.
  • Il vizio di omessa pronuncia e il vizio di omesso esame di fatto decisivo non si configurano quando il giudice abbia comunque preso posizione sulla questione controversa, sia pure con valutazione non condivisa dalla parte.
  • Una censura di legittimità non può essere utilizzata per sostituire alla motivazione della sentenza una diversa lettura del materiale probatorio o documentale, ove la decisione impugnata sia sorretta da motivazione congrua e conforme all'orientamento consolidato.

Come è indicizzato

MaterieSpese condominialiImpugnazioni
RamiCondominioProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.