Cassazione Civile, Ordinanza n. 03740/2023 del 08/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (utilizzatore)
La controversia
Una società aveva stipulato con due società finanziarie un'operazione di leasing immobiliare, accompagnata da un affidamento alla medesima società della ristrutturazione dell'immobile, con previsione di condizione risolutiva legata al rilascio, entro una certa data, di una concessione in sanatoria. Poiché il titolo edilizio non era stato rilasciato, le concedenti avevano chiesto la risoluzione del rapporto e la restituzione di quanto prestato. In primo grado era stata ritenuta irrilevante la tardività della costituzione telematica della convenuta, poi una costituzione cartacea successiva; nel merito il Tribunale aveva dichiarato l'inefficacia del contratto per mancato avveramento della condizione. In appello la decisione era stata riformata: la Corte territoriale aveva considerato tardiva e inefficace la costituzione, aveva escluso la rilevanza dell'eccezione di mancato avveramento della condizione e aveva accolto la domanda di risoluzione, respingendo anche la censura incidentale sulla pretesa usurarietà degli interessi per sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori. In Cassazione la società utilizzatrice ha dedotto: nullità/irregolarità della costituzione telematica e sua sanabilità per raggiungimento dello scopo; violazione delle norme sulla condizione risolutiva, sostenendo che andasse dichiarata l'inefficacia del contratto e non la risoluzione; violazione della disciplina antiusura e dell'art. 1419 c.c. per il computo cumulativo di interessi compensativi e moratori. Le concedenti hanno proposto ricorso incidentale condizionato per sostenere che la questione della condizione non fosse stata tempestivamente posta dalla controparte.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo del ricorso principale, rigettato il terzo e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato. Ha affermato che il deposito telematico dell'atto di costituzione, pur effettuato in luogo del deposito cartaceo nella disciplina applicabile, non determina nullità ma mera irregolarità, sanata dal raggiungimento dello scopo quando l'atto risulti inserito nei registri informatizzati e sia stata generata la ricevuta di avvenuta consegna; di conseguenza, la costituzione doveva ritenersi valida e l'eccezione sulla condizione andava esaminata. Ha inoltre ribadito che, quando si discute di usura, non è consentita la sommatoria tra tasso corrispettivo e tasso di mora, perché si tratta di interessi riferiti a presupposti diversi e alternativi. Poiché l'accoglimento dei primi due motivi investiva il nucleo della decisione, il ricorso incidentale è stato dichiarato assorbito e la causa è stata cassata con rinvio.
Norme richiamate
La costituzione telematica in luogo di quella cartacea non comporta nullità quando sia comunque raggiunto lo scopo dell'atto.
La costituzione del convenuto va valutata alla luce della funzione di portare l'atto a conoscenza del giudice e delle altre parti; il deposito telematico può assolvere tale funzione.
Le eccezioni e difese della parte convenuta devono essere considerate ove la costituzione sia validamente avvenuta; l'irregolarità del deposito non ne impedisce l'esame se lo scopo è raggiunto.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la rilevanza della condizione risolutiva e l'inefficacia del contratto in caso di mancato avveramento del presupposto pattuito.
Invocato nel ricorso incidentale per sostenere che la domanda relativa alla condizione non fosse stata proposta dalla controparte.
Invocato nel ricorso incidentale in relazione al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
Invocato nel ricorso incidentale per contestare l'ampiezza o specificità delle domande/impugnazioni avversarie.
La disciplina antiusura si applica sia agli interessi corrispettivi sia agli interessi moratori, ma non consente la loro sommatoria ai fini del superamento della soglia.
Richiamato nel motivo sull'usura, ma ritenuto non idoneo a fondare il criterio della sommatoria tra interessi di natura diversa.
Massime di principio
- Nel processo civile, il deposito telematico dell'atto introduttivo o di costituzione, quando produce la ricevuta di avvenuta consegna ed è inserito nei registri informatizzati dell'ufficio, integra una mera irregolarità e non una nullità, poiché realizza il raggiungimento dello scopo della presa di contatto con l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione dell'atto alle altre parti.
- La validità della costituzione va apprezzata in funzione della conoscibilità effettiva dell'atto da parte del giudice e delle controparti; se tale conoscibilità è garantita dal canale telematico e dalla ricevuta di consegna, non può negarsi efficacia alla costituzione solo perché effettuata in modalità diversa da quella cartacea.
- In tema di usura bancaria, la verifica del superamento della soglia deve essere compiuta distinguendo nettamente interessi corrispettivi e interessi moratori: i primi operano in caso di regolare adempimento, i secondi in caso di inadempimento, sicché non è consentito sommarli per costruire artificialmente un tasso usurario complessivo.
- Quando una domanda o eccezione dipende dalla valida costituzione della parte, il giudice deve esaminarla se la costituzione è sanata per raggiungimento dello scopo; non può essere dichiarata preclusa per il solo fatto dell'irregolarità formale del deposito.
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