Cassazione Civile, Ordinanza n. 03375/2023 del 03/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un ex dipendente di un comune, dopo essere andato in pensione, aveva stipulato con lo stesso ente un nuovo contratto di lavoro subordinato a tempo determinato per svolgere nuovamente un incarico dirigenziale nello stesso settore (finanza, cassa e bilancio). Pochi mesi dopo, il comune aveva revocato il conferimento dell'incarico e risolto il rapporto, ritenendo il nuovo contratto illegittimo in base alla disciplina sul divieto di cumulo tra pensione e retribuzione in caso di nuovo servizio derivante o continuativo rispetto al precedente rapporto. Il lavoratore aveva chiesto l'accertamento dell'illegittimità del recesso, il pagamento delle retribuzioni maturate fino alla scadenza del contratto e il risarcimento anche del danno non patrimoniale per la negativa esposizione mediatica. In cassazione ha dedotto: 1) violazione delle norme su danno patrimoniale e non patrimoniale e onere della prova, sostenendo che il danno morale/relazionale dovesse essere desunto presuntivamente dalle circostanze del caso; 2) violazione del giudicato rescindente e del contraddittorio, assumendo che il tema del cumulo pensione-retribuzione fosse precluso o comunque rilevato d'ufficio senza previa instaurazione del contraddittorio; 3) violazione della disciplina sul divieto di cumulo, negando che il nuovo rapporto fosse derivazione o continuazione del precedente e sostenendo che il diritto a pensione fosse maturato comunque; 4) violazione delle regole sulle spese di lite, perché la compensazione sarebbe stata disposta senza i presupposti di legge.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo sul danno non patrimoniale perché tale pregiudizio non si presume automaticamente dall'inadempimento e richiede una specifica allegazione di fatti idonei a descriverne natura e incidenza; la mera evocazione di un disagio generico o di una esposizione mediatica negativa, senza indicazioni concrete, non è sufficiente. Ha respinto il motivo sul preteso giudicato preclusivo osservando che la precedente cassazione aveva rinviato proprio per riesaminare anche la questione del cumulo pensione-retribuzione, sicché il giudice di rinvio poteva e doveva occuparsene. Ha confermato poi la valutazione secondo cui il nuovo incarico dirigenziale costituiva continuazione o derivazione del precedente rapporto, essendo stato conferito senza concorso, nello stesso ente e per le stesse mansioni, con sostanziale continuità temporale; perciò operava il divieto di cumulo previsto dal d.P.R. richiamato dalla Corte. Ne è conseguito che non poteva riconoscersi al ricorrente il danno patrimoniale corrispondente alle retribuzioni che sarebbero maturate dopo il recesso, perché ciò avrebbe finito per perpetuare una situazione di illegittimo cumulo tra pensione e retribuzione. È stato infine ritenuto infondato anche il motivo sulle spese, poiché l'esito solo parzialmente favorevole ottenuto in primo grado e l'assetto complessivo della lite giustificavano la compensazione disposta dal giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato per la disciplina del risarcimento del danno patrimoniale da inadempimento, ma non ritenuto violato
richiamato in tema di liquidazione equitativa del danno, esclusa per difetto di allegazione sufficiente
richiamato per il danno non patrimoniale, che non è automatico e richiede allegazione di un pregiudizio concreto
richiamato sul riparto dell'onere della prova, posto a carico di chi allega il danno
evocato dal ricorrente per sostenere l'uso di nozioni di esperienza e presunzioni; la Corte ha ritenuto che mancassero i fatti base sufficienti
richiamato nel motivo relativo al giudizio di rinvio e ai limiti di cognizione del giudice rinviante
art. 101, secondo comma, c.p.c.
invocato per sostenere la violazione del contraddittorio su una questione rilevata d'ufficio; la Corte ha escluso la violazione
richiamato per lamentare ultrapetizione o decisione su questione non devoluta; la Corte ha escluso il vizio
richiamato per i limiti del giudice di rinvio rispetto al principio di diritto enunciato dalla cassazione
richiamato per la compensazione delle spese, ritenuta legittima in relazione all'esito complessivo della causa
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedurre motivazione apparente sulla compensazione delle spese; la Corte ha escluso il vizio
considerato dalla Corte rescindente come norma riferita al lavoro autonomo, non applicabile al contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
art. 19, comma 3, d.l. n. 112 del 2008
richiamato nel rinvio in relazione al tema del cumulo pensione-retribuzione e al divieto applicabile in combinato disposto con la normativa pensionistica
"Il cumulo dei trattamenti di cui al primo comma dell’art. 1, non è ammesso nei casi in cui il nuovo servizio costituisce derivazione, continuazione o rinnovo del precedente rapporto che ha dato luogo alla pensione" e "Il divieto di cumulo di cui al primo comma si applica nei casi di […] f) nomina senza concorso nello Stato o negli Enti ... conseguita in derivazione o in continuazione o, comunque, in costanza di un precedente rapporto di impiego"
la Corte lo interpreta nel senso che il divieto di cumulo opera quando il nuovo impiego pubblico senza concorso sia in connessione, continuità o derivazione rispetto al precedente rapporto che ha generato la pensione, anche se non si tratta della medesima carriera
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
Massime di principio
- Il danno non patrimoniale da inadempimento non è in re ipsa: richiede una specifica allegazione di fatti concreti che descrivano un pregiudizio oggettivamente accertabile nella sfera della persona, non essendo sufficiente il mero richiamo all'illecito o a un generico disagio.
- La prova del danno non patrimoniale può anche essere presuntiva, ma solo se l'attore abbia allegato circostanze di fatto precise e idonee a costituire i fatti noti da cui inferire il fatto ignoto del pregiudizio.
- Nel giudizio di rinvio il thema decidendum comprende le questioni che la cassazione ha rimesso al giudice di merito; non vi è preclusione se la Corte di cassazione abbia espressamente indicato il punto da riesaminare, anche quando implichi profili non ancora compiutamente dibattuti.
- Il divieto di cumulo tra pensione e retribuzione può operare quando il nuovo rapporto pubblico, anche se formalmente diverso o non coincidente con la precedente carriera, presenti una connessione sostanziale di continuità o derivazione con il rapporto che ha dato luogo alla pensione.
- Ai fini del divieto di cumulo rileva la sostanziale continuità del servizio e l'utilizzazione del pregresso rapporto come base del nuovo impiego, non la sola qualificazione formale del rapporto o la circostanza che il diritto a pensione sia stato raggiunto anche per periodi di lavoro ulteriori svolti presso altri datori.
- La mancata integrale soccombenza di una parte e l'esito complessivo della controversia possono giustificare la compensazione delle spese, purché la motivazione dia conto in modo comprensibile dell'assetto finale della lite.
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