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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13341/2024 del 14/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Una società ha impugnato un estratto di ruolo riferito a svariate cartelle di pagamento concernenti IVA e IRAP per gli anni dal 2006 al 2016. Il giudice di primo grado ha rigettato il ricorso; la Commissione tributaria regionale ha confermato. In Cassazione la società ha proposto ricorso per due motivi, ma la Corte, rilevando d'ufficio la disciplina sopravvenuta dell'art. 3-bis d.l. n. 146/2021, come convertito, che ha inserito nell'art. 12 del d.P.R. n. 602/1973 il comma 4-bis, ha verificato la non impugnabilità dell'estratto di ruolo salvo casi tassativi. La Corte ha richiamato anche il principio delle Sezioni Unite n. 26283/2022, secondo cui l'impugnazione dell'estratto di ruolo è ammessa solo se il contribuente dimostra un concreto pregiudizio derivante dall'iscrizione a ruolo. Nel caso concreto non risultava in atti alcun pregiudizio specifico, come pignoramento in corso, intimazione di pagamento o perdita di un beneficio verso la P.A.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile l'originario ricorso introduttivo della società contribuente, rilevando che la causa non poteva essere proposta per difetto di interesse ad agire contro il solo estratto di ruolo. Di conseguenza ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata ex art. 382, comma 3, c.p.c. Ha inoltre compensato integralmente le spese di lite, considerando che il ricorso introduttivo era stato proposto prima dell'intervento delle Sezioni Unite richiamato nella motivazione.

Norme richiamate

  • art. 3-bis d.l. n. 146/2021

    La norma, come convertita, ha introdotto limiti stringenti all'impugnazione dell'estratto di ruolo e della cartella asseritamente invalidamente notificata, ammettendola solo in presenza di specifici pregiudizi tipizzati.

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    L'estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo i casi tassativi in cui il debitore dimostri un pregiudizio concreto previsto dalla legge.

  • art. 80 comma 4 d.lgs. n. 50/2016

    Costituisce uno dei casi tipizzati in cui l'iscrizione a ruolo può pregiudicare la partecipazione a procedure di appalto, legittimando la diretta impugnazione.

  • art. 1 comma 1 lett. a) regolamento MEF 18 gennaio 2008 n. 40

    Individua i soggetti pubblici rilevanti ai fini della verifica ex art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973, quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato.

  • art. 48-bis d.P.R. n. 602/1973

    La possibilità di riscossione presso pubbliche amministrazioni tramite verifiche ex art. 48-bis integra uno dei pregiudizi che rendono ammissibile l'impugnazione del ruolo.

  • art. 382, comma 3, c.p.c.

    Consente la cassazione senza rinvio quando la causa non poteva essere proposta, come nel caso di originaria inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Massime di principio

  • L'estratto di ruolo non è di regola autonomamente impugnabile; l'azione è ammissibile solo se il contribuente allega e dimostra un pregiudizio concreto, attuale e tipizzato dalla legge.
  • Nel processo tributario non è consentita un'impugnazione meramente astratta o di accertamento negativo del debito iscritto a ruolo in assenza di un atto o effetto lesivo specifico.
  • Se manca la prova di un interesse ad agire qualificato, il ricorso originario va dichiarato inammissibile e la sentenza di merito va cassata senza rinvio.
  • La sopravvenienza di un orientamento nomofilattico delle Sezioni Unite può giustificare la compensazione delle spese quando la parte abbia agito prima di tale intervento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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