Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (acquirente)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di fornitura di calzature. La società fornitrice otteneva in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute; la società destinataria proponeva opposizione, deducendo che il credito non fosse ancora esigibile e, soprattutto, che la controparte fosse inadempiente agli obblighi contrattuali. In primo grado l’opposizione era accolta solo in parte e il decreto ingiuntivo veniva poi revocato per intervenuto pagamento. In appello, però, la società opponente otteneva la riforma della decisione: la corte territoriale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice e la condannava al risarcimento dei danni per la mancata produzione di calzature. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) falsa/erronea applicazione di norme di legge, nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e omesso esame di un punto decisivo; (2) violazione degli artt. 1186, 1175, 1362, 1375, 2729 e 1460 c.c., contestando la valutazione dell’eccezione di inadempimento e della buona fede; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello fondato la decisione su una c.t.u. asseritamente nulla e su documenti nuovi; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che fosse pacifico il mancato pagamento anche di forniture già eseguite e non ancora scadute, circostanza che giustificava l’eccezione di inadempimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., poiché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e non indicava con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata da porre a confronto con le norme asseritamente violate. Inoltre, le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della prova, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, qui non rispettati. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
penale del 5% ... dalla mora al saldo
richiamato solo come base della pretesa monitoria; non oggetto di specifica interpretazione nomofilattica nella decisione
censurato dalla ricorrente per sostenere l’erronea valutazione dell’esigibilità del credito, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso
invocato in tema di correttezza/buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile
richiamato per contestare l’interpretazione del contratto, senza scrutinio nel merito
richiamato per contestare la valutazione della buona fede contrattuale, senza esame nel merito
richiamato in relazione alle presunzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito
richiamato in tema di eccezione di inadempimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile
la Corte ribadisce che il ricorso deve rispettare rigorosamente il paradigma del motivo dedotto; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito
la mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti comporta inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza
i riferimenti agli atti e documenti devono consentire l’identificazione della fase del processo in cui sono stati prodotti o formati
invocato per omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta in rito perché costruita in modo non autosufficiente
non consente in cassazione di contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito
la valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito; è inammissibile la doglianza che miri solo a sostituirla con una diversa lettura delle risultanze istruttorie
richiamato in relazione alla dedotta tardività di documenti nuovi in appello, ma la censura è rimasta assorbita nell’inammissibilità complessiva
richiamato dalla ricorrente per denunciare la tardività di documenti prodotti in primo grado; la Corte non entra nel merito della doglianza
menzionato solo con riferimento a memorie non ritualmente qualificabili come tali
menzionato solo con riferimento a memorie non ritualmente qualificabili come tali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, qualunque sia il vizio denunciato, il ricorrente deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e autosufficienza, riproducendo il contenuto degli atti e documenti rilevanti e indicando in modo puntuale dove essi si collocano nel fascicolo di merito.
- La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica generica o nella mera richiesta di rivalutazione del fatto: occorre confrontare specificamente la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.
- La valutazione dell’attendibilità, concludenza e prevalenza delle prove è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una lettura alternativa del materiale probatorio.
- La doglianza di omessa pronuncia o di nullità per vizi processuali richiede comunque una precisa individuazione del contenuto dell’eccezione o della questione asseritamente trascurata, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.
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