Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26883/2024 del 16/10/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di fornitura di calzature. La società fornitrice otteneva in via monitoria un decreto ingiuntivo per il pagamento di somme dovute; la società destinataria proponeva opposizione, deducendo che il credito non fosse ancora esigibile e, soprattutto, che la controparte fosse inadempiente agli obblighi contrattuali. In primo grado l’opposizione era accolta solo in parte e il decreto ingiuntivo veniva poi revocato per intervenuto pagamento. In appello, però, la società opponente otteneva la riforma della decisione: la corte territoriale dichiarava la risoluzione del contratto per inadempimento della fornitrice e la condannava al risarcimento dei danni per la mancata produzione di calzature. La società fornitrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) falsa/erronea applicazione di norme di legge, nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente e omesso esame di un punto decisivo; (2) violazione degli artt. 1186, 1175, 1362, 1375, 2729 e 1460 c.c., contestando la valutazione dell’eccezione di inadempimento e della buona fede; (3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 345 c.p.c., per avere la corte d’appello fondato la decisione su una c.t.u. asseritamente nulla e su documenti nuovi; (4) omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che fosse pacifico il mancato pagamento anche di forniture già eseguite e non ancora scadute, circostanza che giustificava l’eccezione di inadempimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili. Ha osservato che il ricorso non rispettava i requisiti di specificità e autosufficienza di cui all’art. 366 c.p.c., poiché non riproduceva adeguatamente il contenuto degli atti e dei documenti rilevanti e non indicava con precisione le affermazioni in diritto della sentenza impugnata da porre a confronto con le norme asseritamente violate. Inoltre, le doglianze miravano in realtà a una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della prova, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione se non nei limiti consentiti, qui non rispettati. La sentenza impugnata è quindi rimasta ferma; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 3, L. 192/1998

    penale del 5% ... dalla mora al saldo

    richiamato solo come base della pretesa monitoria; non oggetto di specifica interpretazione nomofilattica nella decisione

  • art. 1186 c.c.

    censurato dalla ricorrente per sostenere l’erronea valutazione dell’esigibilità del credito, ma non esaminato nel merito per inammissibilità del ricorso

  • art. 1175 c.c.

    invocato in tema di correttezza/buona fede nell’esecuzione del rapporto, ma la doglianza è stata dichiarata inammissibile

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per contestare l’interpretazione del contratto, senza scrutinio nel merito

  • art. 1375 c.c.

    richiamato per contestare la valutazione della buona fede contrattuale, senza esame nel merito

  • art. 2729 c.c.

    richiamato in relazione alle presunzioni, ma la censura è stata ritenuta inammissibile perché diretta a rivalutare il merito

  • art. 1460 c.c.

    richiamato in tema di eccezione di inadempimento, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile

  • art. 360 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il ricorso deve rispettare rigorosamente il paradigma del motivo dedotto; non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito

  • art. 366 c.p.c.

    la mancata specifica indicazione e riproduzione degli atti e documenti rilevanti comporta inammissibilità per difetto di specificità e autosufficienza

  • art. 369 c.p.c.

    i riferimenti agli atti e documenti devono consentire l’identificazione della fase del processo in cui sono stati prodotti o formati

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per omessa pronuncia, ma la censura è stata respinta in rito perché costruita in modo non autosufficiente

  • art. 115 c.p.c.

    non consente in cassazione di contestare la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito

  • art. 116 c.p.c.

    la valutazione delle prove rientra nel potere del giudice di merito; è inammissibile la doglianza che miri solo a sostituirla con una diversa lettura delle risultanze istruttorie

  • art. 345 c.p.c.

    richiamato in relazione alla dedotta tardività di documenti nuovi in appello, ma la censura è rimasta assorbita nell’inammissibilità complessiva

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per denunciare la tardività di documenti prodotti in primo grado; la Corte non entra nel merito della doglianza

  • art. 378 c.p.c.

    menzionato solo con riferimento a memorie non ritualmente qualificabili come tali

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    menzionato solo con riferimento a memorie non ritualmente qualificabili come tali

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    fondamento dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, qualunque sia il vizio denunciato, il ricorrente deve rispettare rigorosamente il principio di specificità e autosufficienza, riproducendo il contenuto degli atti e documenti rilevanti e indicando in modo puntuale dove essi si collocano nel fascicolo di merito.
  • La deduzione di violazione di legge non può risolversi in una critica generica o nella mera richiesta di rivalutazione del fatto: occorre confrontare specificamente la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • È inammissibile il motivo di ricorso che, sotto l’apparente veste di violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e delle risultanze istruttorie.
  • La valutazione dell’attendibilità, concludenza e prevalenza delle prove è riservata al giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire a tale apprezzamento una lettura alternativa del materiale probatorio.
  • La doglianza di omessa pronuncia o di nullità per vizi processuali richiede comunque una precisa individuazione del contenuto dell’eccezione o della questione asseritamente trascurata, non essendo sufficiente un richiamo generico agli atti di causa.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoMoraImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.