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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08778/2023 del 28/03/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'esecuzione immobiliare promossa sulla base di un decreto ingiuntivo definitivo emesso nei confronti della debitrice principale e dei fideiussori. La parte esecutata propone opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c., deducendo inizialmente la prescrizione del credito e poi, con memoria nella fase sommaria davanti al giudice dell'esecuzione, l'intervenuta compensazione tra il credito azionato e un controcredito vantato dalla debitrice principale nei confronti della creditrice procedente. Il tribunale accoglie la seconda ragione di opposizione e dichiara insussistente il credito, ma la corte d'appello riforma la decisione ritenendo inammissibile la deduzione della compensazione perché non proposta con il ricorso originario. In cassazione la ricorrente denuncia: 1) nullità della sentenza perché resa nei confronti di soggetto inesistente e violazione degli artt. 2495 c.c. e 75, 82, 83 e 156 c.p.c., sostenendo che la società creditrice era stata cancellata dal registro imprese nel corso del giudizio; 2) violazione dell'art. 615 c.p.c. per avere la corte territoriale dichiarato inammissibile la deduzione della compensazione, benché formulata nella stessa fase sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione.

La decisione

La Corte di cassazione non entra nel merito dei motivi perché dichiara il ricorso inammissibile. Rileva preliminarmente anche l'inammissibilità del controricorso del soggetto che resiste, poiché tardivamente notificato. Quanto al ricorso, la Corte afferma che, poiché la società creditrice era stata cancellata dal registro imprese nel corso del giudizio d'appello, la ricorrente avrebbe dovuto indirizzare l'impugnazione o alla società cancellata presso il difensore costituito, in forza dell'ultrattività del mandato, oppure ai soci successori. Tuttavia, nel ricorso non risultano nominativamente indicati i soggetti contro cui l'impugnazione era proposta, sicché manca il requisito di contenuto-forma di cui all'art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c. La Corte ribadisce che l'indicazione delle parti deve emergere dal ricorso stesso e non può essere desunta aliunde, neppure dalla relata di notifica. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Nessuna statuizione sulle spese per l'inammissibilità del controricorso. È inoltre dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 615 c.p.c.

    disciplina l'opposizione all'esecuzione; nel caso concreto viene richiamato per censurare la decisione di merito sull'ammissibilità della deduzione difensiva e per qualificare l'azione proposta dall'esecutata.

  • art. 366, comma 1, n. 1, c.p.c.

    il ricorso per cassazione è inammissibile se manca o è incerta l'indicazione delle parti contro cui è proposto; tale requisito deve risultare dal ricorso stesso e non può essere integrato da atti esterni.

  • art. 2495 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione agli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese e alla successione nei rapporti sostanziali.

  • art. 75 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta nullità per soggetto inesistente o carenza di capacità/processualità della parte.

  • art. 82 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla regolare costituzione in giudizio.

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo sulla procura e rappresentanza processuale.

  • art. 156 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente nel medesimo motivo in tema di nullità degli atti processuali e sanatoria.

  • art. 371 c.p.c.

    richiamato per dichiarare tardivo il controricorso notificato oltre il termine previsto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione l'indicazione delle parti contro cui l'impugnazione è proposta costituisce requisito essenziale di contenuto-forma: la sua mancanza o l'assoluta incertezza sull'identificazione del destinatario determina inammissibilità.
  • L'identificazione del contraddittore non può essere rimessa a elementi esterni al ricorso, neppure alla relata di notificazione, perché la relata è atto distinto e non espressione della volontà impugnatoria della parte.
  • Quando, in corso di causa, una società si cancella dal registro delle imprese, l'impugnazione va indirizzata secondo le regole processuali proprie dell'ultrattività del mandato o ai soci successori; tuttavia tale scelta deve emergere chiaramente dall'atto di impugnazione.
  • Il giudizio di legittimità non consente di superare la carenza dell'atto introduttivo mediante ricostruzioni interpretative fondate su atti del processo o su elementi desunti aliunde.
  • L'inammissibilità del ricorso per carenza dell'indicazione delle parti impedisce la trattazione del merito delle censure, anche quando queste investano questioni sostanziali rilevanti come cancellazione della società, successione nei rapporti e ammissibilità delle eccezioni nell'opposizione all'esecuzione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniOpposizioni esecutive
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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