Cassazione Penale, Sentenza n. 38198/2024 del 17/10/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso impugnava il diniego parziale dell'applicazione dell'istituto della continuazione tra più condanne per reati relativi agli stupefacenti. Si censurava che il giudice dell'esecuzione non avesse tenuto conto dell'avvenuto riconoscimento della continuazione in precedenti provvedimenti (GIP 11/07/2022 e sentenza Corte d'appello 09/06/2022) e non avesse fornito motivazione specifica e congrua per escludere che ulteriori reati, commessi nello stesso ambito spazio-temporale e della stessa natura (violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/1990), rientrassero nel medesimo disegno criminoso; si deduceva violazione dell'art. 81 c.p. e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e) c.p.p.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso nei termini proposti, ritenendo la motivazione del giudice dell'esecuzione carente e contraddittoria sulla parte relativa al diniego della continuazione tra i reati già avvinti in precedenza e quelli dedotti nell'istanza. Ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente al profilo indicato e ha rinviato il procedimento al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce in diversa persona per nuovo esame, con piena libertà valutativa ma tenendo conto dei principi esposti (obbligo di motivazione specifica se si discosta da valutazioni anteriori). La rimanente parte dell'ordinanza non colpita dall'annullamento è rimasta impregiudicata.
Norme richiamate
È richiamato nella doglianza come elemento normativo collegato alla disciplina della continuazione e al cumulo/concorsualità delle pene; la Corte non approfondisce applicazioni dirette ma rileva che la valutazione della continuazione deve essere motivata correttamente.
art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma sostanziale relativa ai reati di stupefacenti che caratterizza la omogeneità delle fattispecie dedotte; la Corte rileva che l'identità del bene protetto e la stessa tipologia di reato sono indici rilevanti per valutare la continuazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norma processuale che regola i motivi di ricorso per cassazione invocati (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ritiene fondata la censura per carenza e contraddittorietà della motivazione del giudice dell'esecuzione.
Disciplina l'istanza in sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione; la Corte chiarisce che il giudice dell'esecuzione, pur libero di valutare, non può ignorare i precedenti accertamenti di cognizione senza fornire specifiche e significative ragioni.
Massime di principio
- In sede esecutiva per il riconoscimento della continuazione il giudice deve valutare con rigore critico sia i nuovi elementi sia le valutazioni già compiute nella fase di cognizione; se si discosta da precedenti accertamenti deve motivare specificamente le ragioni ostative.
- La mera contiguità cronologica o l'identità della fattispecie non bastano da sole: la continuazione richiede indicatori concreti quali omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità della condotta, sistematicità e programmazione dell'attività criminosa.
- L'onere di allegazione iniziale spetta al condannato che invoca la continuazione (dovendo proporre elementi concreti), ma il giudice non può limitarsi a motivazioni generiche quando esistono precedenti provvedimenti che hanno riconosciuto la continuazione per reati collegati.
- Se il giudice dell'esecuzione ritiene che il reato ulteriore non rientri nel medesimo disegno criminoso, deve indicare ragioni specifiche e significative (es. elementi fattuali nuovi o differenze nelle modalità che dimostrino autonomia dell'evento).
- In caso di carenza motivazionale sull'esclusione della continuazione è possibile l'annullamento e il rinvio per nuovo giudizio, anche ad altro giudice, per garantire valutazione motivata e coerente con i principi di diritto.
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