Cassazione Civile, Ordinanza n. 17104/2025 del 25/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privato)
La controversia
Un proprietario di fondo agiva per il risarcimento dei danni subiti dal proprio terreno a causa di plurimi allagamenti di acque nere e bianche provenienti dall'impianto fognario comunale, ritenuto carente di adeguata manutenzione. Il Tribunale aveva accolto solo in parte la domanda, condannando il Comune al pagamento di una somma contenuta e respingendo la manleva verso la società indicata come responsabile dell'impianto. In appello, il danneggiato otteneva una consistente riliquidazione del danno; il Comune, rimasto soccombente, ricorreva per cassazione con tre motivi: 1) sosteneva che la Corte d'appello avesse erroneamente qualificato come tardivo o inesistente il proprio appello incidentale/domanda di manleva, invocando norme sul termine e sulla forma dell'impugnazione; 2) contestava la liquidazione del danno e delle spese, lamentando assenza di prova del pregiudizio e ultra/extra petizione; 3) deduceva omesso esame di un fatto decisivo e travisamento delle risultanze istruttorie, criticando la consulenza tecnica d'ufficio e la valutazione di un documento asseritamente decisivo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Sul primo motivo ha rilevato che la sentenza d'appello poggiava su due autonome rationes decidendi: la mancata proposizione di un vero appello incidentale, poiché la memoria di costituzione non era un atto d'impugnazione, e comunque la tardività dell'impugnazione; il ricorso censurava solo la seconda ratio e non si confrontava con la prima, risultando perciò inammissibile, oltre a difettare della necessaria trascrizione del contenuto dell'atto. Sul secondo motivo ha osservato che si impugnava in realtà la decisione di primo grado e che le doglianze sulla valutazione delle prove e sulle spese erano generiche e comunque volte a un riesame del merito, precluso in cassazione; la riliquidazione delle spese era inoltre conseguenza della riforma parziale della sentenza. Sul terzo motivo ha ribadito che la consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta d'ufficio dal giudice, che la valutazione della CTU e delle prove è riservata al merito e che il ricorrente mirava solo a una diversa lettura del materiale istruttorio. Il Comune è stato condannato a rifondere le spese del giudizio di legittimità ai controricorrenti, con distrazione in favore del difensore del danneggiato, ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato quale base della responsabilità del custode per i danni da cosa in custodia nella vicenda originaria dell'allagamento.
Invocato dal ricorrente per sostenere la tempestività dell'appello incidentale; la Corte ha rilevato che la censura non colpiva la ratio principale della decisione.
Citato dal ricorrente nel primo motivo, senza incidere sulla prima ratio decidendi della sentenza impugnata.
Richiamato per contestare presunta pronuncia oltre la domanda; la Corte ha ritenuto le doglianze inammissibili e comunque generiche.
Citato dal ricorrente in relazione ai motivi di merito; non è stato ritenuto idoneo a superare i limiti del giudizio di legittimità.
Richiamato dal ricorrente in tema di onere della prova; la Corte ha reputato le censure dirette inammissibilmente a sollecitare una rivalutazione del merito.
Citato dal ricorrente per contestare la liquidazione equitativa del danno; la censura è stata ritenuta inammissibile.
Norma di legittimità evocata nel primo motivo per denunciare errori di diritto.
Evocato per omesso esame di fatti decisivi; la Corte ha rilevato che le doglianze miravano in realtà a un nuovo esame delle prove.
Richiamato dalla Corte per osservare che il ricorrente avrebbe dovuto trascrivere il contenuto della comparsa/atto per consentire il controllo della censura.
Richiamato per qualificare come comunque inammissibili i motivi manifestamente infondati.
Richiamato per affermare che la riliquidazione delle spese è conseguenza diretta della parziale riforma della decisione di primo grado.
Citato nel terzo motivo in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio.
Applicato per la distrazione delle spese in favore del difensore del danneggiato dichiaratosi antistatario.
Richiamato per il rito camerale e per la riserva del deposito dell'ordinanza.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro per la misura dell'ulteriore contributo unificato dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando non si confronta con tutte le autonome rationes decidendi poste a base della sentenza impugnata, anche se una sola di esse viene effettivamente censurata.
- Per contestare l'affermazione secondo cui un atto non costituisce impugnazione, il ricorrente deve riportare nel ricorso il contenuto rilevante dell'atto stesso, affinché la Corte possa verificarne la natura e la tempestività.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in un terzo grado di merito: le censure che mirano a una nuova valutazione delle prove, della CTU o della quantificazione del danno sono inammissibili se non denunciano un vero vizio di legittimità.
- La consulenza tecnica d'ufficio può essere disposta d'ufficio dal giudice di merito e la sua valutazione, insieme a quella del materiale probatorio, è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione adeguata.
- La riforma, anche solo parziale, della decisione di primo grado comporta la conseguente riconsiderazione delle spese del giudizio, quale effetto diretto della nuova regolazione della lite.
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