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Cassazione Penale, Ordinanza n. 24214/2025 del 01/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che i motivi non si confrontassero davvero con la sentenza impugnata e che sollecitassero una nuova valutazione delle prove, inammissibile in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di primo grado di un imputato per violenza privata, minaccia e detenzione/porto illegale di arma ai sensi dell'art. 4 della legge n. 110 del 1975. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore deducendo due motivi, che la Corte definisce entrambi privi di specificità perché sostanzialmente reiterativi delle doglianze già formulate in appello e già disattese con motivazione ritenuta corretta e completa. I motivi miravano inoltre a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, attività preclusa al giudice di legittimità. Nel testo la Corte richiama anche un precedente in tema di assunzione della prova testimoniale da parte del presidente o del giudice, precisando che tale modalità irregolare non integra nullità né inutilizzabilità se non è stata violata una specifica previsione di legge.

Norme richiamate

  • art. 610 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato in appello; il testo non affronta la tipicità della fattispecie, ma solo la sorte processuale del ricorso.

  • art. 612 c.p.

    Richiamato come uno dei reati per cui l'imputato è stato condannato in appello; il testo non affronta la tipicità della fattispecie, ma solo la sorte processuale del ricorso.

  • art. 4 legge n. 110 del 1975

    Richiamato come ulteriore titolo di condanna; il testo non ne precisa il contenuto applicativo nel caso concreto.

  • art. 178 c.p.p.

    Richiamato incidentalmente nel passaggio giurisprudenziale sulla testimonianza assunta dal giudice; la Corte afferma che la modalità irregolare di assunzione non dà luogo a nullità riconducibile a questa norma.

Massime di principio

  • In sede di legittimità il ricorso è inammissibile quando i motivi si limitano a riproporre censure già svolte in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • Il ricorso per cassazione non può essere utilizzato per ottenere una nuova e diversa valutazione delle fonti di prova o del merito dell'accertamento fattuale.
  • L'irregolarità nelle modalità di assunzione della prova testimoniale non determina automaticamente nullità o inutilizzabilità: tali vizi sussistono solo se la prova è acquisita in violazione di un divieto di legge, non quando sia stata raccolta con modalità diverse da quelle prescritte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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