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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26840/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda un incidente di esecuzione promosso nell'interesse di un condannato per ottenere il riconoscimento della continuazione tra più sentenze definitive emesse dal Tribunale/GUP di Catania. Il giudice dell'esecuzione di Sulmona, dopo un precedente annullamento per motivazione apparente, ha nuovamente rigettato in parte la richiesta: ha escluso la continuazione tra i fatti della sentenza del 27 novembre 2013 e quelli della sentenza del 2 marzo 2016, ritenendo che si trattasse di violazioni delle prescrizioni della sorveglianza speciale consistite nella commissione di ulteriori reati, ma non unificabili con il delitto associativo ex art. 416-bis c.p.; ha invece riconosciuto la continuazione tra il reato associativo e un'estorsione aggravata dal metodo mafioso del 28 ottobre 2013, rideterminando la pena con un aumento di quattro anni di reclusione e 940 euro di multa. Il ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, violazione del principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, degli artt. 81 c.p., 671 e 627, comma 3, c.p.p., oltre a motivazione apparente e contraddittoria per l'esclusione della continuazione rispetto alle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016, sostenendo che il tribunale non avrebbe verificato quali reati avessero determinato le violazioni della sorveglianza speciale e che la diversità del bene giuridico non fosse di per sé ostativa, anche perché la continuazione era stata riconosciuta invece tra associazione mafiosa ed estorsione aggravata. Con il secondo motivo ha denunciato violazione degli artt. 81, 132, 133 c.p. e 671 c.p.p. nonché motivazione insufficiente sulla misura dell'aumento di pena per continuazione, lamentando che un aumento di quattro anni, prossimo a una quota elevata rispetto alla pena del reato satellite, fosse stato fissato senza indicare i criteri di commisurazione e senza reale applicazione dei parametri dell'art. 133 c.p., risultando inoltre contraddittorio qualificare tale aumento come mitigazione contenuta.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi nei limiti indicati. Ha affermato che il giudice dell'esecuzione, pur richiamando correttamente il principio per cui la continuazione tra reato associativo e reati-fine non può essere riconosciuta automaticamente, ha poi motivato in modo логicamente aporetico: da un lato ha riconosciuto la continuazione tra l'associazione mafiosa e l'estorsione aggravata valorizzando l'inserimento del fatto nel programma del sodalizio; dall'altro ha escluso la continuazione per altre condotte qualificate come violazioni della sorveglianza speciale senza indicare quali reati specifici vi fossero sottesi e senza spiegare perché alcune violazioni potessero essere unificate e altre no. Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte ha ribadito che quando l'aumento per continuazione non è prossimo al minimo edittale, il giudice deve dare conto dei criteri seguiti, anche alla luce dell'art. 133 c.p.; l'ordinanza, invece, si era limitata a richiamare genericamente la necessità di una mitigazione, senza esplicitare i parametri utilizzati per quantificare l'aumento di quattro anni. L'ordinanza è stata quindi annullata con rinvio al Tribunale di Sulmona in diversa persona fisica per nuovo esame sulla sussistenza del medesimo disegno criminoso anche rispetto ai reati delle sentenze del 27 novembre 2013 e del 2 marzo 2016 e, se del caso, per una nuova motivazione dell'aumento di pena relativo alla continuazione.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    richiamato come norma sulla continuazione e sul medesimo disegno criminoso; l'aumento per il reato satellite deve essere determinato secondo criteri motivati e proporzionati

  • art. 132 c.p.

    richiamato in tema di commisurazione della pena e di necessità di motivare la quantificazione dell'aumento

  • art. 133 c.p.

    parametro per la determinazione discrezionale della pena e dell'aumento per continuazione, da esplicitare quando l'aumento non sia vicino al minimo

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    dedotto come vizio di violazione di legge per errata applicazione delle norme sulla continuazione e sulla pena

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    dedotto come vizio di motivazione apparente o contraddittoria

  • art. 627, comma 3, c.p.p.

    richiamato quale vincolo per il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente

  • art. 671 c.p.p.

    norma sull'applicazione della continuazione in executivis

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    la mancanza di adeguata motivazione sull'aumento di pena integra nullità

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    richiamato solo per delimitare l'esposizione sommaria dei motivi di ricorso

  • art. 416-bis c.p.

    reato associativo mafioso assunto come base del giudizio sulla continuazione

  • art. 368 c.p.p.

  • art. 133 c.p.

    parametro per la commisurazione della pena, in particolare dell'aumento per continuazione

Massime di principio

  • In sede esecutiva la continuazione tra reato associativo e reati-fine non può essere riconosciuta in via automatica: occorre verificare se i reati ulteriori fossero stati già deliberati nelle loro linee essenziali al momento dell'ingresso del soggetto nell'associazione criminale.
  • Quando il giudice esclude la continuazione tra più sentenze definitive, deve individuare con precisione i reati concretamente sottesi alle violazioni considerate, la loro collocazione spazio-temporale e le ragioni per cui essi non rientrano in un unico disegno criminoso.
  • La motivazione è affetta da vizio quando, pur riconoscendo la continuazione per alcune condotte, ne esclude altre senza spiegare la diversa soluzione rispetto a fatti riconducibili alla medesima tipologia di violazione.
  • La diversità del bene giuridico tutelato non è, da sola, argomento sufficiente a escludere la continuazione, né la sua mera affermazione consente di superare il dovere di confronto con le concrete modalità delle condotte e con il programma criminoso originario.
  • L'aumento di pena per continuazione, quando non è prossimo al minimo edittale del reato satellite, richiede una motivazione specifica che dia conto dei criteri di commisurazione adottati e dei parametri di cui all'art. 133 c.p.; una formula apodittica sulla necessità di mitigare la pena non è sufficiente.
  • La mancanza di adeguata motivazione sulla quantificazione dell'aumento per continuazione comporta un vizio processuale rilevante e impone l'annullamento con rinvio per nuovo giudizio sul punto.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioniPena e commisurazioneElemento soggettivo
RamiReati contro la PAReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penaleParte generale
IstitutiContinuazioneNullità processuale

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