Cassazione Penale, Sentenza n. 37098/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (18/1/2024) che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia (24/6/2023) di diniego del permesso premio. Il ricorso, articolato ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., denunciava violazione dell'art. 4-bis Ord. Pen. e censurava una valutazione illogica circa l'assenza di collaborazione con la giustizia, il mancato risarcimento delle vittime e le risultanze dell'osservazione della personalità. Si sosteneva altresì l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (richiamando la revoca del 41-bis nel 2006 e la mancanza di condanne recenti), la condotta intramuraria positiva, la ridotta rete familiare di visitatori, le condizioni economiche precarie e presunte contraddizioni nella relazione carceraria; infine si evidenziava che la richiesta di permesso riguardava l'accesso a un luogo di culto come segno di ravvedimento.
La decisione
Ricorso dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto inconferente la doglianza sulla violazione dell'art. 4-bis poichè il rigetto era fondato su motivi diversi (assenza di "revisione critica" e persistenza di atteggiamenti di minimizzazione/negazione delle responsabilità). È stata ribadita la necessità, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., che la condotta intramuraria sia espressione di una sincera rivisitazione critica delle scelte delittuose: la relazione di sintesi documentava il mancato riconoscimento delle responsabilità, tecniche di neutralizzazione, e la rappresentazione degli omicidi come fatto "fatale" o solo di responsabilità morale nonostante la condanna come esecutore materiale. È stato inoltre valorizzato il fatto di un reato commesso in detenzione (falsità nella dichiarazione per gratuito patrocinio) come elemento che indebolisce l'affidabilità rieducativa e la prova dell'assenza di pericolosità sociale (art. 203 c.p.). Le censure difensive sono state considerate tentativi di ottenere una diversa valutazione degli stessi elementi già considerati dal Tribunale o di introdurre circostanze ritenute irrilevanti (es. condizioni economiche). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)
Norma procedurale invocata dal ricorrente per le censure dedotte in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali).
La doglianza di violazione dell'art. 4-bis è stata ritenuta inconferente in quanto il provvedimento impugnato aveva basato il diniego su presupposti diversi (assenza di revisione critica e pericolosità sociale), per cui il rimedio invocato non attagliava al contenuto della decisione impugnata.
art. 30-ter Ord. Pen., commi 1 e 8
Per la concessione dei permessi premio la "regolare condotta" in carcere deve essere espressione di una effettiva volontà di rivedere criticamente le precedenti scelte delittuose; la semplice buona condotta materiale non è sufficiente se manca la revisione critica.
Richiamato nel ricorso il fatto che il regime 41-bis era stato revocato nel 2006 per assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale elemento non fosse decisivo rispetto alle valutazioni complessive sulla revisione critica e sulla pericolosità.
Norma richiamata quanto al concetto di "pericolosità sociale" intesa come probabilità che il soggetto commetta altri reati; la valutazione può fondarsi su certificato penale, notizie di polizia, informazioni familiari e relazione di sintesi.
Massime di principio
- Per ottenere permessi premio ex art. 30-ter Ord. Pen. non basta la buona condotta materiale in carcere: è necessario dimostrare una reale revisione critica delle scelte delittuose passate.
- La mancanza di ammissione di responsabilità, la minimizzazione o la negazione dei fatti possono legittimamente impedire la concessione di benefici, anche se il detenuto partecipa ad attività trattamentali.
- Comportamenti fraudolenti o delittuosi commessi durante la detenzione indeboliscono in modo significativo la credibilità del percorso rieducativo e possono giustificare il diniego di permessi.
- La mera assenza di collegamenti recenti con gruppi criminali o la revoca di misure dure (es. 41-bis) non garantisce automaticamente l'accesso ai benefici se permangono elementi che indicano carenza di revisione critica o persistenza di pericolosità sociale.
- Circostanze personali come difficoltà economiche o la ridotta rete di visitatori hanno rilevanza limitata nella valutazione dei requisiti soggettivi per i permessi premio e non possono sostituire la prova di ravvedimento e assenza di pericolosità.
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