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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37098/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Bologna (18/1/2024) che aveva rigettato il reclamo avverso il decreto del Magistrato di Sorveglianza di Reggio Emilia (24/6/2023) di diniego del permesso premio. Il ricorso, articolato ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p., denunciava violazione dell'art. 4-bis Ord. Pen. e censurava una valutazione illogica circa l'assenza di collaborazione con la giustizia, il mancato risarcimento delle vittime e le risultanze dell'osservazione della personalità. Si sosteneva altresì l'assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata (richiamando la revoca del 41-bis nel 2006 e la mancanza di condanne recenti), la condotta intramuraria positiva, la ridotta rete familiare di visitatori, le condizioni economiche precarie e presunte contraddizioni nella relazione carceraria; infine si evidenziava che la richiesta di permesso riguardava l'accesso a un luogo di culto come segno di ravvedimento.

La decisione

Ricorso dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto inconferente la doglianza sulla violazione dell'art. 4-bis poichè il rigetto era fondato su motivi diversi (assenza di "revisione critica" e persistenza di atteggiamenti di minimizzazione/negazione delle responsabilità). È stata ribadita la necessità, ai sensi dell'art. 30-ter Ord. Pen., che la condotta intramuraria sia espressione di una sincera rivisitazione critica delle scelte delittuose: la relazione di sintesi documentava il mancato riconoscimento delle responsabilità, tecniche di neutralizzazione, e la rappresentazione degli omicidi come fatto "fatale" o solo di responsabilità morale nonostante la condanna come esecutore materiale. È stato inoltre valorizzato il fatto di un reato commesso in detenzione (falsità nella dichiarazione per gratuito patrocinio) come elemento che indebolisce l'affidabilità rieducativa e la prova dell'assenza di pericolosità sociale (art. 203 c.p.). Le censure difensive sono state considerate tentativi di ottenere una diversa valutazione degli stessi elementi già considerati dal Tribunale o di introdurre circostanze ritenute irrilevanti (es. condizioni economiche). Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., lett. b) ed e)

    Norma procedurale invocata dal ricorrente per le censure dedotte in Cassazione (vizi di motivazione e violazione di norme sostanziali/procedurali).

  • art. 4-bis Ord. Pen.

    La doglianza di violazione dell'art. 4-bis è stata ritenuta inconferente in quanto il provvedimento impugnato aveva basato il diniego su presupposti diversi (assenza di revisione critica e pericolosità sociale), per cui il rimedio invocato non attagliava al contenuto della decisione impugnata.

  • art. 30-ter Ord. Pen., commi 1 e 8

    Per la concessione dei permessi premio la "regolare condotta" in carcere deve essere espressione di una effettiva volontà di rivedere criticamente le precedenti scelte delittuose; la semplice buona condotta materiale non è sufficiente se manca la revisione critica.

  • art. 41-bis Ord. Pen.

    Richiamato nel ricorso il fatto che il regime 41-bis era stato revocato nel 2006 per assenza di collegamenti attuali con la criminalità organizzata; la Corte tuttavia ha ritenuto che tale elemento non fosse decisivo rispetto alle valutazioni complessive sulla revisione critica e sulla pericolosità.

  • art. 203 cod. pen.

    Norma richiamata quanto al concetto di "pericolosità sociale" intesa come probabilità che il soggetto commetta altri reati; la valutazione può fondarsi su certificato penale, notizie di polizia, informazioni familiari e relazione di sintesi.

Massime di principio

  • Per ottenere permessi premio ex art. 30-ter Ord. Pen. non basta la buona condotta materiale in carcere: è necessario dimostrare una reale revisione critica delle scelte delittuose passate.
  • La mancanza di ammissione di responsabilità, la minimizzazione o la negazione dei fatti possono legittimamente impedire la concessione di benefici, anche se il detenuto partecipa ad attività trattamentali.
  • Comportamenti fraudolenti o delittuosi commessi durante la detenzione indeboliscono in modo significativo la credibilità del percorso rieducativo e possono giustificare il diniego di permessi.
  • La mera assenza di collegamenti recenti con gruppi criminali o la revoca di misure dure (es. 41-bis) non garantisce automaticamente l'accesso ai benefici se permangono elementi che indicano carenza di revisione critica o persistenza di pericolosità sociale.
  • Circostanze personali come difficoltà economiche o la ridotta rete di visitatori hanno rilevanza limitata nella valutazione dei requisiti soggettivi per i permessi premio e non possono sostituire la prova di ravvedimento e assenza di pericolosità.

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