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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37000/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 22/02/2024 del Tribunale di Bari che aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del GUP del 16/02/2023. L'imputato deduceva violazione degli artt. 297 comma 3 e 623 c.p.p. e illogicita' manifesta della motivazione, sostenendo che due ordinanze cautelari (18/06/2018 e 04/02/2022) si fondavano sulle stesse dichiarazioni di tre collaboratori di giustizia e che, pertanto, doveva applicarsi la disciplina delle cosiddette contestazioni a catena con retrodatazione della seconda contestazione. La difesa sosteneva inoltre la sussistenza della connessione qualificata tra i due procedimenti (art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p.) e l'anteriorita' del fatto contestato con la seconda ordinanza rispetto alla prima, anche alla luce della detenzione ininterrotta dell'imputato dal 18/06/2018.

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Motivo: la seconda ordinanza cautelare si fondava su elementi nuovi emersi dopo la prima ordinanza, in particolare ulteriori dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese successivamente e attività investigative di riscontro, per cui al momento della prima ordinanza non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che hanno giustificato la successiva misura. Pertanto la retrodatazione prevista dall'art. 297 comma 3 c.p.p. non opera. Il ricorrente e' condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; la cancelleria provvedera' agli adempimenti di legge.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3 c.p.p.

    La Corte interpreta la norma nel senso che la retrodatazione delle contestazioni a catena non si applica quando, al momento della prima ordinanza cautelare, non erano ancora desumibili dagli atti gli elementi che poi hanno consentito l'emissione della seconda ordinanza; cioe' la presenza di elementi probatori sopravvenuti esclude la retrodatazione

  • art. 74 d.P.R. 309/1990

    Norma del reato sostanziale (traffico di stupefacenti) indicata come oggetto della misura cautelare; la pronuncia non svolge interpretazioni particolari sulla fattispecie sostanziale

  • art. 416-bis c.p.

    Contestazione di partecipazione ad associazione di tipo mafioso rilevante per valutare la connessione fra procedimenti, ma la Corte si concentra sugli elementi probatori sopravvenuti piuttosto che sulla qualifica sostanziale

  • art. 623 c.p.p.

    Norma richiamata dal ricorso in relazione alle censure sulla motivazione; la Corte ritiene le doglianze inammissibili per mancanza dei presupposti fattuali posti a base del vizio

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali

  • art. 94, comma 1-ter disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti relativi al versamento della somma in favore della cassa delle ammende

  • Sentenza Corte costituzionale n. 186/2000

    Principio richiamato per ritenere che, non essendovi colpa nella determinazione della causa di inammissibilita', si puo' comunque disporre un'ammenda commisurata in via equitativa

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12700 del 27/09/2019 (Trapani)

    Precedente richiamato per il principio consolidato secondo cui la retrodatazione prevista dall'art. 297 comma 3 non opera se gli elementi che hanno consentito la seconda ordinanza sono emersi dopo la prima ordinanza

Massime di principio

  • Per far valere la disciplina delle contestazioni a catena ex art. 297 comma 3 c.p.p. occorre dimostrare che, al momento della prima ordinanza cautelare, gli elementi probatori relativi alla successiva contestazione fossero gia' desumibili dagli atti; la mera sovrapposizione di fonti dichiarative non basta se sono emersi elementi nuovi successivi
  • La presenza di nuove dichiarazioni di collaboratori di giustizia rese dopo la prima ordinanza e di attività investigative di riscontro costituisce motivo legittimo per emettere una successiva ordinanza cautelare senza retrodatazione
  • L'ininterrotta detenzione dell'imputato non e' di per se' idonea a provare l'anteriorita' della contestazione secondo art. 297 comma 3 se gli elementi probatori per la seconda contestazione non erano presenti al momento della prima
  • Per invocare la connessione qualificata fra procedimenti (art. 12 comma 1 lett. b c.p.p.) e rendere operativa la disciplina delle contestazioni a catena e' necessario dimostrare oltre alla sovrapposizione soggettiva anche un effettivo disegno criminoso unitario evincibile dagli atti contemporanei
  • In sede di impugnazione in Cassazione, la mancanza dei presupposti fattuali essenziali per la ritenuta violazione di legge puo' determinare l'inammissibilita' del ricorso e l'imposizione di spese e ammende

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