Cassazione Penale, Sentenza n. 37002/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Un unico motivo: vizio di violazione di legge in relazione all'art. 599‑bis c.p.p. e correlato vizio di motivazione. Si denunciava l'omessa motivazione circa la valutazione dei presupposti per la declaratoria di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. con riferimento ai reati indicati nei capi b) e d) della rubrica, e l'omessa declaratoria dell'estinzione dei reati per intervenuta prescrizione ai sensi degli artt. 157 e 161 c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili le doglianze relative alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. nell'ambito del concordato in appello (art. 599‑bis c.p.p.), ma ha ritenuto accoglibile, limitatamente al reato indicato nel capo b), l'eccezione di estinzione per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia resa ai sensi dell'art. 599‑bis (termine di prescrizione calcolato e risultato essere maturato al 05.07.2023, antecedente alla sentenza impugnata del 05.10.2023). Di conseguenza la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub b) perché estinto per prescrizione ed ha eliminato l'aumento di pena disposto a titolo di continuazione (1 mese di reclusione). Quanto al reato sub d) la prescrizione non era ancora maturata (maturerà il 05.07.2025) e quindi la doglianza è stata dichiarata inammissibile. La pena complessiva è stata rideterminata in anni 1 e mesi 4 di reclusione, mantenendo il beneficio della sospensione condizionale della pena; il ricorso è stato dichiarato inammissibile nel resto e non è stata pronunciata condanna alle spese processuali né alla Cassa delle ammende per la parte inammissibile.
Norme richiamate
art. 599‑bis c.p.p.
comma 1 (introdotto dalla L. n. 103/2017)
Regola il procedimento in camera di consiglio quando le parti concordano sull'accoglimento, con rinuncia ad altri motivi; la giurisprudenza ha precisato che il ricorso per cassazione è ammissibile in relazione a vizi riguardanti la formazione della volontà delle parti, il consenso del Procuratore generale e la difformità della pronuncia del giudice, nonché in relazione all'eventuale estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia
art. 129 c.p.p.
presupposti per la declaratoria di proscioglimento
La corte osserva che le doglianze sull'omessa valutazione delle condizioni di proscioglimento non sono proponibili in cassazione quando relative a motivi rinunciati con il concordato in appello
art. 157 c.p.
termine di prescrizione ordinario
Fornisce il termine base per la prescrizione del reato; nella vicenda il termine base (unitamente all'art. 17, comma 1‑bis del d.lgs. n. 74/2000) è stato utilizzato per calcolare la prescrizione del reato sub b)
art. 161 c.p.
comma 2 (aumento del termine di prescrizione)
Prevede l'aumento del termine di prescrizione (nella vicenda applicata di 1/4 in ragione del quadro normativo), effetto considerato nel calcolo del termine prescrizionale
art. 17, comma 1‑bis, d.lgs. n. 74/2000
Norma speciale riferita alla materia tributaria che incide sul computo del termine prescrizionale (usata nel calcolo del termine di prescrizione del reato contestato)
Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018 (Rv. 272969)
Giurisprudenza che delimita le doglianze ammissibili in cassazione avverso sentenze rese ai sensi dell'art. 599‑bis: ammissibili i motivi relativi alla formazione della volontà e al consenso del Procuratore generale, inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati
Sez. U., n. 19415 del 27/10/2022 (Fazio, Rv. 284481‑01)
Principio secondo cui, anche rispetto a sentenze rese a seguito di concordato in appello, è proponibile ricorso per cassazione che deduca l'omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019 (Marinello, Rv. 276102‑01)
Precisa che i vizi attinenti alla determinazione della pena risultano limitati e non sono tutti sindacabili in cassazione se non si traducono in illegittimità della sanzione
Massime di principio
- Quando l'appello si conclude con un 'concordato' ai sensi dell'art. 599‑bis c.p.p., in cassazione sono ammissibili in via principale le doglianze relative alla formazione della volontà delle parti, al consenso del Procuratore generale e alla eventuale difformità della pronuncia del giudice rispetto all'accordo
- Le doglianze rinunciate nel concordato (compresi motivi di merito come la mancata valutazione per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p.) sono in linea di massima inammissibili in cassazione, salvo che si tratti di prescrizione intervenuta prima della pronuncia
- Se la prescrizione del reato è maturata prima della pronuncia resa ai sensi dell'art. 599‑bis, il ricorso per cassazione può essere accolto con annullamento senza rinvio per l'estinzione del reato
- L'accoglimento parziale per prescrizione può comportare la rimozione di aumenti di pena riconnessi alla continuazione e la rideterminazione della pena complessiva; il beneficio (es. sospensione condizionale) può restare intatto
- Il ricorso parzialmente accogliente non determina automaticamente la condanna alle spese per la parte inammissibile: la Corte può non pronunciare condanna alle spese né l'iscrizione alla Cassa delle ammende quando il rigetto parziale non giustifica la condanna
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