Cassazione Penale, Sentenza n. 37001/2024 del 07/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 2/05/2024 con cui il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, aveva rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Romano avverso l'ordinanza del GIP del 18/04/2024 che aveva applicato gli arresti domiciliari. Ha articolato due motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 273 c.p.p. e 116, 56 e 628 (richiamati nel ricorso), denunciando una ricostruzione contraddittoria dei fatti e valutazioni apodittiche, non sussistendo responsabilità per concorso anomalo nella rapina contestata; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 274 c.p.p., sostenendo l'assenza di elementi idonei a fondare le esigenze cautelari, in particolare il pericolo di reiterazione del reato.
La decisione
La Corte ha rilevato che, successivamente alla proposizione del ricorso, con provvedimento del GIP del Tribunale di Salerno del 19/06/2024 l'ordinanza applicativa degli arresti domiciliari è stata revocata e posta in esecuzione la revoca. Per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile, richiamando la giurisprudenza che esclude la persistenza dell'interesse quando l'ordinanza genetica è stata nelle more annullata o revocata. Inoltre la dichiarazione di inammissibilità per fatto sopravvenuto non ha comportato condanna alle spese processuali, atteso che la mancanza di interesse non è imputabile al ricorrente e non sussiste sostanziale soccombenza. P.Q.M.: ricorso dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
Norma richiamata dal ricorrente in relazione al vizio di motivazione degli atti cautelari; la censura mirava a ottenere la rinnovazione o l'annullamento della valutazione cautelare per carenza motivazionale.
Norma richiamata dal ricorrente in rapporto alla insufficienza degli elementi a fondare le esigenze cautelari (es. pericolo di reiterazione); la doglianza chiedeva la rimozione della misura per mancata prova delle esigenze cautelari.
art. 591, comma 1, lett. ia, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la mancata impugnazione per fatto sopravvenuto: utilizzata dalla Corte per giustificare l'assenza di condanna alle spese quando l'inammissibilità deriva da sopravvenuto difetto di interesse non imputabile al ricorrente.
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 44723 del 25/11/2021 (Tonti)
Principio richiamato secondo cui il ricorso contro un provvedimento applicativo di misura cautelare è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse qualora l'ordinanza originaria sia stata nelle more annullata o revocata, perché l'impugnazione presuppone la perdurante efficacia dell'ordinanza impugnata.
Ulteriori precedenti giurisprudenziali citati (Sez. U, n. 20/1996; U, n. 7/1997; Sez. 6, n. 22747/2003; Sez. 2, n. 3069/2006)
Giurisprudenza utilizzata per affermare che la sopravvenuta mancanza di interesse non imputabile al ricorrente esclude, in assenza di soccombenza sostanziale, la condanna alle spese processuali.
Massime di principio
- Se la misura cautelare contestata viene revocata o annullata mentre il ricorso è pendente, l'impugnazione diventa spesso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse: l'appello/cassazione presuppone la perdurante efficacia del provvedimento impugnato.
- La sopravvenuta carenza di interesse determinata da fatti non imputabili al ricorrente generalmente esclude la condanna alle spese processuali, salvo diversa valutazione di soccombenza sostanziale.
- Chi contesta la motivazione di una misura cautelare dovrebbe documentare in modo puntuale e tempestivo le lacune logiche o probatorie: censure generiche sulla motivazione sono più difficili da far valere se il provvedimento viene nel frattempo revocato.
- Per preservare un interesse concreto in caso di revoca della misura, il difensore può valutare rimedi alternativi (es. istanza per accertamento formale delle ragioni della rinnovazione probatoria o segnalazione disciplinare) quando l'obiettivo sia ottenere una pronuncia sul merito della valutazione cautelare piuttosto che la sola revoca della misura.
- Monitorare costantemente l'esecuzione e gli sviluppi del procedimento è cruciale: la sopravvenienza di fatti che rimuovono l'effetto pratico della pronuncia impugnata può rendere inefficace l'impugnazione e condizionare la strategia difensiva.
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