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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36999/2024 del 07/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti proponevano istanze di ricusazione nei confronti della giudice Sara De Magistris; deducevano violazione dell'art. 37 comma 1 lett. b) c.p.p., sostenendo che, quale componente del Tribunale per il riesame, la giudice avrebbe anticipato valutazioni di merito (soprattutto sulla sussistenza dell'elemento soggettivo e sull'insufficienza delle prove a discarico), andando oltre le esigenze della decisione cautelare. Horvat Desiderio osservava inoltre che, nonostante non avesse impugnato il provvedimento del GIP del 17/12/2021, il sequestro riguardava anche il reato associativo (art. 416 c.p.) nel quale gli era contestato un ruolo di promotore/capo, per cui riteneva irrilevante la mancata impugnazione ai fini della ricusazione. Horvat Fardi contestava che il Tribunale per il riesame avesse valutato il fumus boni iuris anticipando il merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Per Horvat Desiderio l'inammissibilità è stata motivata dal fatto che egli non aveva impugnato il provvedimento del 17/12/2021 e dunque la decisione del Tribunale per il riesame non aveva riguardato la sua posizione, rendendo inidonea l'asserita causa di ricusazione ex art. 37 lett. b) c.p.p.. Per Horvat Fardi la Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame, nel provvedimento del 26/05/2022, si era limitato a valutazioni imposte e giustificate dalla sequenza procedurale (esame di questioni cautelari e di liceità/illecito provenienza dei beni), senza anticipare il giudizio di merito sulla colpevolezza; pertanto non sussisteva la causa di ricusazione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento in favore della cassa delle ammende, in via equitativa, della somma di euro 3.000 (in base alla sentenza Corte Cost. n.186/2000).

Norme richiamate

  • art. 37 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.

    Norma invocata quale causa di ricusazione per "indebita manifestazione del convincimento"; la Corte ha ritenuto che per farne sorgere la ricusazione occorra una anticipazione del giudizio di merito non imposta dalla sequenza procedurale

  • art. 322 bis cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto alla possibilità di impugnare provvedimenti cautelari; la Corte ha evidenziato l'irrilevanza della mancata impugnazione per la posizione soggettiva solo se il provvedimento non ha riguardato il ricorrente

  • art. 416 cod. pen.

    Reato associativo menzionato nel capo d'imputazione; rilevanza posta dalla difesa di Desiderio per sostenere che il provvedimento riguardava anche la sua posizione

  • art. 240 bis cod. pen.

    Norma richiamata in relazione al sequestro finalizzato alla confisca e agli accertamenti sulla provenienza dei beni; il Tribunale per il riesame si è espresso su aspetti attinenti alla liceità/illecita provenienza

  • art. 512 bis cod. pen.

    Richiamata in relazione al dolo specifico connesso alla contestazione sulla provenienza illecita dei beni

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che dispone le spese per ricorsi inammissibili; la Corte ha ordinato il pagamento delle spese a carico dei ricorrenti

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per motivare il versamento in favore della cassa delle ammende, con esclusione della colpa nella determinazione dell'inammissibilità ma nondimeno imponendo la somma equitativa

  • Giurisprudenza citata (Sez. 5, n. 15689/2020; Sez. U, n. 41263/2005)

    Principi consolidati: la mera decisione cautelare confermativa non costituisce di per sé anticipazione del convincimento sul merito; la ricusazione sussiste solo se emerge un'autonoma e non necessitata anticipazione della decisione di merito

Massime di principio

  • La ricusazione per "indebita manifestazione del convincimento" richiede elementi concreti che mostrino che il giudice ha anticipato il giudizio di merito in assenza di necessità procedurali; valutazioni tecniche o procedurali collegate all'adozione o conferma di misure cautelari non sono di per sé sufficiente motivo di ricusazione
  • Se il provvedimento oggetto di valutazione non ha direttamente interessato la posizione del ricorrente (es. perché questi non ha impugnato il provvedimento originario), difficilmente potrà fondarsi una causa di ricusazione basata su quel provvedimento
  • Le decisioni del Tribunale per il riesame che affrontano questioni sulla liceità della provenienza dei beni o su aspetti cautelari rientrano nell'ambito delle valutazioni dovute alla funzione cautelare e non comportano automaticamente pregiudizio sul merito del processo
  • Per ottenere ammissibilità di una richiesta di ricusazione è utile indicare in modo puntuale le frasi, i passaggi o i comportamenti del giudice che costituiscono un'effettiva anticipazione di giudizio, distinti dalle normali argomentazioni necessarie per il provvedimento incidentale
  • Le impugnazioni infondate o inammissibili comportano rischio di condanna alle spese e di sanzioni economiche (cassa delle ammende); valutare con attenzione la fondatezza e la rilevanza processuale dell'istanza prima di proporla

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