Cassazione Penale, Sentenza n. 11622/2022 del 30/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma della condanna per detenzione ai fini di spaccio di circa 2,218 kg di hashish, denunciando l'eccessiva severità della pena. Sostiene che il Tribunale avrebbe fissato la pena base a metaà della cornice edittale senza motivazione adeguata e in contrasto con il riconoscimento delle attenuanti generiche; lamenta inoltre che la Corte territoriale non ha risposto alla specifica doglianza d'appello. In memoria difensiva ha poi dedotto un errore nell'epigrafe (16 kg vs 2,218 kg) e l'assenza di motivazione sulle aggravanti (ingente quantitativo e recidiva aggravata), che secondo la difesa avrebbero dovuto essere ritenute non provate o comunque non equivalenti alle attenuanti.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che le censure concernessero la quantificazione della pena, materia riservata al giudice di merito, e che la difesa non avesse indicato elementi concreti da cui emergesse una valutazione manifestamente illogica o arbitraria. I giudici hanno ritenuto adeguata la motivazione delle decisioni di merito, che hanno richiamato la gravità del reato (quantitativo rilevante di stupefacente) e la capacità a delinquere desunta dai precedenti, corrispondendo alla media edittale. La memoria successiva contenente nuove doglianze è stata giudicata inammissibile per essere innovativa e per derivare dal difetto originario dei motivi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e a una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Norma sostanziale che punisce la detenzione a fini di spaccio: la Corte ha ritenuto integrata la fattispecie per la detenzione di circa 2,218 kg di hashish e ha confermato la condanna alla pena prevista
Regola i criteri di determinazione della pena. La Corte ha richiamato che la motivazione del giudice di merito può essere anche sintetica se evince l'apprezzamento complessivo dei criteri di cui all'art. 133; la difesa doveva indicare parametri specifici o fatti positivi omessi per dimostrare illogicità nella determinazione del trattamento sanzionatorio
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina la condanna alle spese e il pagamento di somme in favore della Cassa delle Ammende: applicata per liquidare spese e una somma equitativamente fissata in 3.000 euro
Massime di principio
- Le censure sulla quantificazione della pena sono normalmente valutate con ampia discrezionalità dal giudice di merito; in Cassazione sono ammissibili solo se si dimostra una valutazione manifestamente illogica o arbitraria
- Nel contestare l'entità della pena l'imputato deve indicare quali criteri dell'art. 133 cod. pen. sarebbero stati erroneamente applicati o trascurati e fornire elementi concreti idonei a dimostrare l'errore; argomentazioni generiche di sproporzione sono insufficienti
- La motivazione del giudice di merito può essere anche sintetica: a fronte di mancanza di elementi specifici dalle parti, l'enunciazione dei criteri utilizzati (anche in modo succinto) è sufficiente
- Nuove doglianze o ampliamenti del petitum introdotti in memorie successive al ricorso non sono ammissibili se non erano tempestivamente formalizzati; non è consentito usare memorie tardive per introdurre motivi non impugnati nei termini
- Errori materiali nell'epigrafe o refusi ('copia-incolla') non incidono automaticamente sul giudizio di merito se le doglianze effettive vertono su diversa questioni sostanziali giaà esaminate
- Il riconoscimento delle attenuanti generiche non impedisce, di per sé, la conferma di una pena nella media edittale se il giudice bilancia articolatamente le circostanze aggravanti e attenuanti; non vi è necessità di un rapporto di piena dipendenza fra le due statuizioni
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