Cassazione Civile, Ordinanza n. 34441/2021 del 15/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento per l'anno 2006 con cui l'amministrazione finanziaria ha recuperato a tassazione ricavi ritenuti derivanti da attività d'impresa svolta in evasione, sulla base di un processo verbale della Guardia di Finanza conseguente a verifica fiscale domiciliare. Dagli acquisti all'asta, non occasionali, di beni di valore pignorati e non riscattati (gioielli, oro, orologi preziosi), l'ufficio ha desunto l'esercizio di un'attività imprenditoriale. La C.T.R., pur ritenendo motivato l'atto, ha ridotto la percentuale di ricarico dal 32,95% al 22,95%, depurando quella lorda dei diritti d'asta del 10%. Il contribuente ha proposto sei motivi di ricorso: 1) estensione del giudicato esterno formatosi su una diversa annualità (2008) in una controversia ritenuta sovrapponibile; 2) omessa pronuncia sulla mancata dimostrazione dell'esistenza di un'attività d'impresa diretta alla rivendita dei beni; 3) motivazione apparente della sentenza d'appello, asseritamente meramente adesiva rispetto al primo giudice; 4) omessa pronuncia sulla contestazione della percentuale di ricarico; 5) carenza di motivazione sulla metodologia di calcolo del ricarico e sulla media ponderata; 6) violazione dell'art. 2697 c.c. per non avere considerato l'asserita inesistenza del contraddittorio procedimentale e l'inutilizzabilità dei dati campionari impiegati dall'ufficio.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo non operante il giudicato esterno formatosi su altra annualità perché, in materia di imposte periodiche, il vincolo del giudicato riguarda solo fatti costitutivi stabili o tendenzialmente permanenti, mentre l'esercizio dell'attività d'impresa è fatto variabile di anno in anno. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che la sentenza della C.T.R. era nulla per motivazione apparente: la decisione si limitava in sostanza ad aderire alla pronuncia di primo grado senza illustrare le censure dell'appellante né le ragioni della parziale conferma dell'accertamento. I motivi secondo, quarto, quinto e sesto sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. della Campania in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il giudicato esterno non si estende automaticamente a diverse annualità d'imposta quando i fatti costitutivi sono variabili e non stabili o tendenzialmente permanenti
l'omessa pronuncia su questioni devolute al giudice integra vizio denunciabile in cassazione, ma nel caso concreto i relativi motivi risultano assorbiti dall'accoglimento del vizio di motivazione
art. 111, comma 6, Cost.
la sentenza deve essere sorretta da motivazione effettiva e percepibile, non meramente apparente
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
art. 61, d.lgs. n. 546 del 1992
richiamato insieme alle norme sulla motivazione, a presidio della struttura della decisione tributaria
la motivazione per relationem è ammessa solo se consente di ricostruire il percorso argomentativo e la valutazione dei motivi di impugnazione
richiamato dal ricorrente sulla distribuzione dell'onere probatorio, ma non esaminato nel merito perché i relativi motivi sono stati assorbiti
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudicato esterno relativo a una diversa annualità può spiegare efficacia vincolante solo se riguarda fatti costitutivi aventi carattere stabile o tendenzialmente permanente; non opera invece rispetto a elementi variabili o a presupposti fattuali che possono mutare da anno a anno, come l'effettivo svolgimento dell'attività d'impresa.
- La motivazione per relationem è legittima solo se il giudice d'appello dà conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o della reiezione dei motivi di gravame; è nulla la sentenza che si limiti ad aderire acriticamente alla decisione di primo grado senza rendere percepibile il thema decidendum e il percorso logico seguito.
- La motivazione è solo apparente, e quindi la sentenza è nulla, quando le argomentazioni siano graficamente esistenti ma obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento decisorio e costringano l'interprete a integrarle con congetture.
- In materia di imposte periodiche, la deduzione di un giudicato formato su altra annualità richiede che la questione decisa concerna un elemento fattuale destinato a protrarsi nel tempo; in mancanza, il giudice deve accertare autonomamente i presupposti della diversa annualità contestata.
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