Sentenza del 10/04/2019 n. 10006 - Corte di Cassazione
TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - TRIBUTI LOCALI - ICI - Base imponibile - Immobile costruito con contributi comunali - Computo di tali contributi - Necessità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato gli avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2004 e 2005, sostenendo principalmente di non essere titolare di un diritto reale sull'area e sull'impianto, ma soltanto di un rapporto concessorio di natura obbligatoria, e quindi di non essere soggetto passivo dell'imposta. Ha inoltre dedotto la nullità della clausola relativa al diritto di superficie per indeterminatezza dell'oggetto. Il Comune ha proposto ricorso incidentale contestando la riduzione della base imponibile operata dalla CTR, che aveva sottratto dal costo di costruzione i contributi comunali erogati.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e accolto quello incidentale del Comune. Ha stabilito che, dopo la modifica introdotta dall'art. 18 della legge n. 388 del 2000 all'art. 3 del d.lgs. n. 504 del 1992, il concessionario di un'area demaniale è soggetto passivo ICI indipendentemente dal fatto che la concessione produca effetti reali o meramente obbligatori. Ha inoltre escluso la nullità della convenzione, ritenendo determinabile l'oggetto anche senza indicazione immediata dei dati catastali. Quanto alla base imponibile, ha affermato che deve essere calcolata sul costo complessivo di costruzione risultante dalla contabilità, comprendendo sia gli oneri sostenuti dalla società sia i contributi erogati dal Comune, senza rilevanza per la provenienza delle somme. La sentenza impugnata è stata cassata e, decidendo nel merito, è stato rigettato il ricorso originario della società. Le spese dei giudizi di merito sono state compensate, mentre la società è stata condannata a pagare 2.300 euro per il giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 3, comma 2
La disposizione, come modificata dall'art. 18 della legge n. 388 del 2000, ha esteso la soggettività passiva ICI ai concessionari di aree demaniali.
Il concessionario è soggetto passivo dell'imposta indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria del diritto attribuitogli dalla concessione.
Legge n. 388 del 2000, art. 18
La norma ha reso fiscalmente rilevante la posizione del concessionario di area demaniale, eliminando la necessità di verificare caso per caso se la concessione abbia costituito un diritto reale o un diritto personale.
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 3
La base imponibile dell'ICI per gli immobili costruiti deve essere determinata sulla base del costo complessivo di costruzione risultante dalla contabilità, includendo anche i contributi pubblici ricevuti.
La questione relativa alla qualificazione del possesso e della natura del diritto della concessionaria è stata ritenuta non decisiva ai fini dell'imposizione, in ragione dell'autonoma soggettività passiva prevista dalla normativa ICI.
Codice civile, artt. 1346 e 1418
La convenzione non è stata ritenuta nulla per indeterminatezza dell'oggetto: l'immobile e l'area erano identificabili attraverso gli elementi contenuti nell'accordo, mentre i dati catastali costituivano una specificazione successiva utile soprattutto ai fini della trascrizione.
Codice di procedura civile, art. 384
La Corte ha deciso direttamente nel merito, senza rinvio, poiché non erano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
A seguito del rigetto del ricorso principale, la società è stata dichiarata tenuta al versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Quando la legge individua espressamente il concessionario come soggetto passivo di un tributo, l'imposizione non dipende dalla qualificazione civilistica della concessione come diritto reale o rapporto obbligatorio.
- Per gli immobili costruiti da un concessionario, la base imponibile fondata sul costo di costruzione comprende l'intero costo contabilizzato, anche se una parte è stata finanziata o coperta da contributi dell'ente pubblico impositore.
- I contributi pubblici non possono essere sottratti dalla base imponibile soltanto perché non costituiscono un esborso diretto del contribuente: rileva il costo complessivo dell'opera.
- L'assenza dei dati catastali nell'accordo iniziale non determina automaticamente la nullità della convenzione se il bene è comunque identificabile mediante altri elementi e può essere precisato successivamente.
- Per annualità successive all'entrata in vigore della disciplina che assoggetta direttamente i concessionari all'imposta, non è normalmente necessario ricostruire gli effetti reali o obbligatori della concessione ai fini della soggettività passiva.
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