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Sentenza

Sentenza del 10/04/2019 n. 468 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

IMPOSTA IPOTECARIA E CATASTALE - Art. 17 D.lgs 2010, n. 28 - verbale di accordo giudiziale - trasferimento immobiliare - imposta ipotecaria e catastale - esenzione - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava l'applicabilità dell'esenzione prevista dall'art. 17, comma 2, del D.lgs. 28/2010 alle imposte ipotecaria e catastale relative a un trasferimento immobiliare contenuto in un accordo di conciliazione raggiunto in mediazione e successivamente riprodotto in un atto notarile. L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'art. 17, comma 3, prevedesse soltanto l'esenzione dall'imposta di registro, entro il limite di 50.000 euro, e che le imposte ipotecaria, catastale e di bollo restassero dovute. Il notaio sosteneva invece che l'espressione "ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura" comprendesse anche tali imposte e si applicasse all'accordo e all'atto notarile che ne recepiva il contenuto.

La decisione

La Commissione tributaria regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado favorevole al notaio. Ha ritenuto che l'art. 17, comma 2, del D.lgs. 28/2010 debba essere interpretato estensivamente, includendo nell'esenzione anche le imposte ipotecaria e catastale, quando l'atto notarile recepisce direttamente il verbale di accordo di mediazione. Il limite di 50.000 euro opera per l'esenzione dall'imposta di registro; oltre tale soglia, il verbale è soggetto a imposta di registro. Le spese di giudizio sono state compensate per la novità, complessità e opinabilità della questione.

Norme richiamate

  • Art. 17, commi 2 e 3, D.lgs. 4 marzo 2010, n. 28

    Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

    La Commissione ha ritenuto che la disposizione abbia portata generale e comprenda anche le imposte ipotecaria e catastale. L'accordo di mediazione e l'atto notarile che ne recepisce il contenuto rientrano nell'agevolazione, mentre l'esenzione dall'imposta di registro è soggetta al limite di 50.000 euro.

  • Art. 12 delle Preleggi

    Alla legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole, secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

    La norma è stata utilizzata per interpretare il significato ampio dell'espressione "spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura", anche mediante il riferimento a disposizioni e precedenti riguardanti materie analoghe.

  • Art. 14 delle Preleggi

    L'Agenzia delle Entrate lo ha invocato per sostenere che le norme tributarie agevolative, in quanto eccezionali, dovessero essere interpretate restrittivamente. La Commissione non ha condiviso tale impostazione nel caso concreto.

  • Art. 19, legge 6 marzo 1987, n. 74

    La Commissione ha richiamato, come caso analogo, l'interpretazione estensiva adottata dalla Cassazione per gli atti relativi ai procedimenti di separazione e divorzio, nei quali il termine "tassa" è stato inteso in senso atecnico e comprensivo dei tributi in generale.

  • Art. 60, lettera o), legge 18 giugno 2009, n. 69

    La disposizione, richiamata dall'Ufficio, costituiva la legge delega per l'introduzione di agevolazioni fiscali connesse alla mediazione. L'Agenzia ne traeva un argomento per una lettura restrittiva; la Commissione ha invece valorizzato la finalità incentivante dell'istituto.

  • Art. 15, D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    È stato applicato per compensare integralmente le spese di giudizio, considerata la novità e l'obiettiva complessità della questione interpretativa.

  • Sentenza della Corte di cassazione n. 6065/2000

    Il precedente è stato utilizzato per sostenere che, quando una norma fiscale usa formule ampie come "ogni tassa" o "ogni tributo", il termine può essere inteso in senso sostanziale e comprendere diverse tipologie di imposte.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa in materia di mediazione dichiara esenti tutti gli atti da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, la formula può essere interpretata come comprensiva anche di tributi non nominati espressamente, quali le imposte ipotecaria e catastale.
  • L'esenzione può estendersi all'atto notarile successivo quando esso si limita a recepire o riprodurre il contenuto del verbale di accordo raggiunto in mediazione; occorre quindi verificare il collegamento diretto tra verbale e atto.
  • Il limite di 50.000 euro previsto per l'accordo di mediazione riguarda l'esenzione dall'imposta di registro e non necessariamente tutte le altre esenzioni previste per gli atti del procedimento.
  • La decisione rappresenta un'interpretazione favorevole al contribuente e non elimina necessariamente il rischio di orientamenti diversi, soprattutto in presenza di atti notarili autonomi, modificativi o eccedenti il contenuto del verbale di mediazione.
  • Per applicare l'agevolazione è essenziale documentare che il trasferimento immobiliare costituisca effettiva attuazione dell'accordo di mediazione e che l'atto notarile ne recepisca fedelmente i contenuti.

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