Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 10/04/2019 n. 9999 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

E. S.p.A. aveva impugnato l'accertamento e l'irrogazione di sanzioni relativi al mancato pagamento, per l'anno 2006, dell'imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indisponibile. Dopo il rigetto nel merito da parte della Commissione Tributaria Provinciale e della Commissione Tributaria Regionale, la società ha proposto ricorso per Cassazione con quattro motivi. Nel corso del giudizio ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, che tuttavia non era stata notificata alla Regione resistente né comunicata ai suoi difensori con le formalità richieste dall'art. 390 c.p.c.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso sopravvenuto inammissibile, ritenendo che la rinuncia non fosse idonea a estinguere formalmente il giudizio, ma dimostrasse comunque il venir meno dell'interesse della società alla decisione. E. S.p.A. è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.200 euro per compensi, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Non è stato posto a carico della società l'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, poiché l'inammissibilità era sopravvenuta e non originaria.

Norme richiamate

  • Art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso deve essere notificata alle parti costituite o comunicata ai loro difensori, che appongono il visto.

    La rinuncia non conforme a tali formalità non determina l'estinzione del giudizio. Può tuttavia dimostrare il venir meno dell'interesse alla decisione e condurre alla dichiarazione di inammissibilità sopravvenuta del ricorso.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    L'ulteriore contributo unificato è dovuto in caso di inammissibilità originaria dell'impugnazione, ma non quando l'inammissibilità sopravviene nel corso del giudizio per il venir meno dell'interesse alla decisione.

Massime di principio

  • La rinuncia a un ricorso deve rispettare rigorosamente le formalità processuali previste dalla legge; una semplice dichiarazione depositata in giudizio può non essere sufficiente a estinguere il processo.
  • Anche una rinuncia formalmente irregolare può produrre effetti processuali, se dimostra che il ricorrente non ha più interesse a ottenere una decisione: in tal caso il ricorso può essere dichiarato sopravvenuto inammissibile.
  • La parte che determina la conclusione anomala del giudizio, ad esempio rinunciando al ricorso, può essere condannata alle spese secondo il principio di causalità.
  • L'inammissibilità sopravvenuta deve essere distinta dall'inammissibilità originaria: tale distinzione può incidere sull'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
  • Quando il giudizio viene definito senza esame dei motivi di ricorso, le questioni sostanziali controverse, come la debenza del tributo o la corretta individuazione del collegamento territoriale, possono rimanere prive di una decisione definitiva della Corte di Cassazione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.