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Sentenza

Sentenza del 10/04/2019 n. 470 - Comm. Trib. Reg. per la Liguria

TRIBUTI LOCALI - Imposta sulla pubblicità - cabina fotografica automatizzata - scritture informative e fotografie apposte sul suo esterno - messaggio pubblicitario - Sussistenza - Imposta dovuta

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2016, con cui le era stata richiesta l'imposta comunale sulla pubblicità, pari a 78 euro oltre sanzioni, per le scritte, immagini e informazioni apposte sulle cabine fotografiche presenti nel Comune di Savona. D. sosteneva che tali elementi costituissero insegne di esercizio, dirette a identificare il luogo in cui veniva svolta l'attività, e che quindi beneficiassero dell'esenzione prevista per le insegne fino a 5 mq dall'art. 17, comma 1-bis, del D.Lgs. 507/1993. La concessionaria sosteneva invece che si trattasse di messaggi pubblicitari relativi ai servizi offerti e che le cabine non fossero sedi secondarie o filiali della società, mancando personale, autonomia organizzativa e iscrizione camerale.

La decisione

La Commissione tributaria ha rigettato l'appello e confermato l'accertamento. Ha ritenuto che le scritte e le fotografie apposte sulle cabine costituissero un vero e proprio messaggio pubblicitario, volto ad attirare l'attenzione del pubblico sui servizi offerti, e non un'insegna di esercizio esente. Le cabine automatiche non sono state considerate sedi secondarie, filiali o sedi effettive della società, poiché non risultavano dalla visura camerale e non presentavano una struttura autonoma, organizzazione propria o presenza di personale. L'esenzione può riguardare le insegne collocate presso la sede effettiva della società, individuata nella sede di Ariccia, ma non quelle apposte sulle cabine dislocate sul territorio. D. è stata inoltre condannata al pagamento di 100 euro per le spese del grado di giudizio.

Norme richiamate

  • Art. 17, comma 1-bis, D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507

    L'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 mq.

    L'esenzione riguarda le insegne collocate presso la sede effettiva dell'attività cui si riferiscono. La Commissione ha interpretato la nozione di sede in senso sostanziale e organizzativo, escludendo che una cabina automatica priva di personale e di autonomia possa costituire sede secondaria o sede effettiva della società.

  • Art. 10, Legge 28 dicembre 2001, n. 448

    Ha aggiunto il comma 1-bis all'art. 17 del D.Lgs. 507/1993.

    La disposizione ha introdotto l'esenzione per le insegne di esercizio entro il limite dimensionale previsto, senza tuttavia estenderla a qualsiasi messaggio collocato su un dispositivo utilizzato per fornire automaticamente un servizio.

  • Art. 52, D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

    I Comuni possono prevedere con regolamento l'esenzione dal pagamento dell'imposta per insegne di esercizio di superficie superiore al limite ordinario.

    La norma consente ai Comuni di ampliare l'esenzione mediante regolamento, ma non modifica il requisito fondamentale della qualificazione del messaggio come insegna di esercizio riferita alla sede dell'attività.

  • Cassazione civile, sentenza n. 23021/2009

    L'esenzione non consente distinzioni in relazione allo scopo pubblicitario proprio dell'insegna, purché essa sia installata nella sede dell'attività o nelle pertinenze accessorie e rispetti il limite dimensionale.

    La funzione promozionale non esclude automaticamente la qualificazione come insegna; sono però indispensabili il collegamento con la sede dell'attività e il rispetto dei limiti dimensionali.

  • Cassazione civile, sentenze nn. 27497/2012 e 13023/2015

    I distributori automatici, comprese le cabine per fototessere, non possono essere qualificati come sedi secondarie, filiali o similari.

    I messaggi pubblicitari apposti sui distributori automatici sono normalmente assoggettati all'imposta sulla pubblicità, non potendo essere assimilati alle insegne di esercizio di una sede.

  • Cassazione civile, sentenze nn. 60121/2009 e 7037/2004

    Per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'ente e ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti.

    La sede effettiva richiede un nucleo organizzativo concreto, con attività amministrativa o direttiva e presenza di organi o dipendenti; la mera collocazione fisica di un apparecchio automatico non è sufficiente.

Massime di principio

  • Per beneficiare dell'esenzione prevista per le insegne di esercizio non basta che il messaggio sia apposto sul luogo in cui il cliente riceve materialmente il servizio: occorre che il luogo abbia i caratteri sostanziali di una sede, filiale o unità operativa dell'impresa.
  • Le scritte e le immagini su distributori automatici o cabine self-service possono essere considerate pubblicità imponibile quando descrivono, promuovono o valorizzano i prodotti e servizi offerti, anche se sono collocate sul dispositivo che eroga il servizio.
  • La qualificazione come insegna o messaggio pubblicitario dipende dal contenuto, dalla funzione e dal collegamento con una sede effettiva, non soltanto dalla posizione fisica del supporto.
  • L'assenza di personale, autonomia organizzativa, attività amministrativa e riconoscimento nella visura camerale costituisce un elemento rilevante per escludere che un distributore automatico sia una sede secondaria o una filiale.
  • Chi invoca l'esenzione deve dimostrare sia la natura di insegna di esercizio sia il rispetto dei limiti dimensionali e il collegamento con la sede effettiva; in mancanza di tale prova, il tributo può essere legittimamente richiesto.

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