Cassazione Civile, Ordinanza n. 23673/2021 del 31/08/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
La controversia nasce da un giudizio promosso per rivendicare la proprietà comune di una corte condominiale e per impedire l'uso dell'area come parcheggio; nel corso del giudizio una società, proprietaria di un box in lamiera insistente sul cortile, ha resistito alle domande altrui e ha proposto domanda riconvenzionale per far accertare la propria comproprietà dell'area. La società ha inoltre sostenuto di aver usucapito il box, o comunque di aver maturato l'usucapione per effetto del cumulo del proprio possesso con quello del dante causa, il quale avrebbe esercitato il possesso uti dominus sul manufatto. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1140 e 1141 c.c., assumendo che la Corte d'appello non avesse correttamente valutato il possesso del dante causa, desumibile anche dalla circostanza che il box era chiuso con lucchetto e le chiavi erano nella disponibilità esclusiva di quest'ultimo; 2) violazione dell'art. 1158 e ss. c.c., per avere la Corte escluso l'accessione del possesso e quindi il maturare del ventennio utile all'usucapione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili. Ha confermato che il dante causa della società era stato qualificato dai giudici di merito come semplice conduttore di una delle unità aventi diritto sulla corte comune, dunque come detentore e non possessore. Ha ritenuto corretta la conclusione secondo cui la società non aveva provato un atto di interversione del possesso idoneo a trasformare la detenzione in possesso, né aveva dimostrato che il conduttore avesse agito contro il possesso del locatore e oltre i limiti del titolo. Per questa ragione ha escluso sia l'usucapione in capo al dante causa sia l'accessio possessionis ex art. 1146, comma 2, c.c. Le censure sono state giudicate in sostanza una richiesta di nuova valutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile, con condanna della società ricorrente alle spese in favore dei controricorrenti e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
È richiamato per distinguere possesso e detenzione; la mera signoria di fatto del conduttore non basta a integrare possesso utile all'usucapione.
La trasformazione della detenzione in possesso richiede un atto di interversione, esteriore e opponibile al possessore.
L'accessione del possesso presuppone che il dante causa abbia effettivamente posseduto; se questi è mero detentore, l'istituto non opera.
L'usucapione richiede il possesso continuato per il tempo prescritto; in assenza di possesso in capo al dante causa non si perfeziona il ventennio utile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il vizio di violazione di legge dedotto formalmente, ma le censure sono state ritenute in realtà dirette a ottenere una nuova valutazione dei fatti.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
È stato applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Chi agisce per far dichiarare l'acquisto di un bene per usucapione deve provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, e quindi non solo il corpus ma anche l'animus possidendi.
- La detenzione qualificata da un titolo contrattuale non si trasforma in possesso senza un atto di interversione idoneo a manifestare all'esterno la volontà di esercitare il potere di fatto uti dominus contro il possessore.
- L'atto di interversione del possesso deve essere una manifestazione esteriore, univoca e percepibile dal possessore, dalla quale risulti la cessazione della detenzione in nome altrui e l'inizio dell'esercizio in nome proprio.
- Il semplice fatto che un soggetto detentore limiti l'accesso a un bene, ad esempio mediante chiusura con lucchetto, non è di per sé sufficiente a provare il possesso, se tale comportamento è compatibile con il titolo di detenzione.
- L'accessione del possesso presuppone che anche il dante causa fosse possessore; se il dante causa era solo detentore, il successore non può cumularne la situazione di fatto ai fini dell'usucapione.
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto veste di violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti compiuta dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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