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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 12023/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedimento relativo a un appalto per la costruzione e gestione di un canile municipale: la società Ecolife S.r.l., collegata alla famiglia Quaranta, avrebbe stipulato con il Comune (28/01/2003) un contratto per l'acquisizione di un terreno che in realtà apparteneva a Pietro Quaranta e alla madre, occultando la titolarità reale e utilizzando atti simulati per evitare la restituzione del bene alla scadenza del periodo di gestione decennale. Si contestano: capo A, truffa aggravata (art. 640 c.p.) per aver indotto in errore il Comune con artifici e raggiri; capo B, mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (art. cit. nella sentenza); capo C, illecito amministrativo della San Raphael s.r.l. (art. 24 d.lgs. 231/2001 in relazione all'art. 640 c.p.). I ricorrenti (Pietro e Raffaele) chiedono l'assoluzione con ampia formula sostenendo l'inesistenza degli artifici e rilevando, in particolare per Pietro, che la carica di amministratore è stata assunta solo nel 2006 e dunque non poteva essere responsabile degli atti anteriori; il Comune impugna la declaratoria di prescrizione, la revoca della confisca dell'immobile e la mancata autonoma valutazione della responsabilità dell'ente (San Raphael), sostenendo che l'ultimo atto dannoso fosse la mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza decennale (dicembre 2013) e che la confisca e la responsabilità dell'ente dovevano essere mantenute.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. In sintesi: 1) il ricorso di Pietro e Raffaele è inammissibile perché non sussistono dagli atti elementi tali da dimostrare "ictu oculi" l'innocenza o l'insussistenza del fatto; la Corte ha richiamato la valutazione del Tribunale secondo cui Pietro, di fatto, gestiva la Ecolife sin dalla costituzione e quindi potevano ascriversi a lui le manovre fraudolente; la carica formale successiva non esclude la responsabilità per condotte precedenti di gestione di fatto; inoltre la mancanza di diligenza del Comune non esclude la truffa quando vi siano artifici e raggiri che inducono fiducia. 2) il ricorso del Comune è inammissibile: quanto alla prescrizione del reato di truffa (capo A), la Corte d'appello ha correttamente individuato la data massima di riferimento e calcolato la prescrizione (non essendo il reato configurato come permanente); quanto alla revoca della confisca, la Corte d'appello ha ritenuto che l'immobile non costituisse profitto del reato e quindi la revoca era giustificata; infine la responsabilità dell'ente San Raphael risultava già definitivamente pronunciata in primo grado (appello della società dichiarato inammissibile) e quindi il Comune non aveva interesse a dolersi delle statuizioni relative alla società. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nessun soddisfo per il Comune in ordine alle sue richieste.

Norme richiamate

  • art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

    L'assoluzione per estinzione del reato può essere pronunciata dal giudice solo quando l'innocenza o l'inesistenza del fatto emergano dagli atti in modo chiaro e incontestabile (percezione "ictu oculi"); non è uno strumento per sostituire il giudizio di merito se sono necessari accertamenti.

  • art. 640 cod. pen. (truffa)

    Per la sussistenza della truffa non rileva la mancata diligenza della persona offesa: l'utilizzo di artifici e raggiri che inducono in errore e creano fiducia è idoneo a integrare il reato anche se l'ente offeso avrebbe potuto fare verifiche.

  • art. 388 cod. pen.

    Richiamato in relazione al capo B (mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice); il Tribunale aveva già dichiarato la prescrizione di tale reato e la Cassazione non ha ritenuto censurabile quella valutazione nella forma proposta.

  • d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 24, commi 1 e 2

    Disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (qui richiamata in relazione all'art. 640 c.p. per la società San Raphael): la responsabilità dell'ente è autonoma e va accertata con propri elementi, ma nel caso di specie la posizione della società era stata già definita in primo grado e l'appello dichiarato inammissibile.

  • d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 19

    Riferimento normativo utilizzato per chiarire che l'eventuale riferibilità del profitto del reato all'ente o alle persone fisiche non modifica il presupposto necessario per la confisca; la Corte d'appello ha escluso che l'immobile costituisse profitto del reato, giustificando la revoca della confisca.

Massime di principio

  • L'assoluzione per estinzione del reato (art.129 c.p.p.) è ammessa solo se dagli atti emerge in modo chiaro e incontestabile l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; in caso contrario la questione appartiene al giudizio di merito e non può essere risolta in cassazione con ricorso per motivi generici.
  • La qualificazione di "amministratore di fatto" può far gravare responsabilità personali anche quando la nomina formale sia avvenuta successivamente: la prova della gestione effettiva della società è decisiva per l'attribuzione delle condotte.
  • Per il reato di truffa non è rilevante che la vittima avrebbe potuto con semplici verifiche accertare la realtà dei fatti: la presenza di artifici e raggiri che inducono fiducia esclude la giustificazione fondata sulla mancata diligenza della vittima.
  • La prescrizione va calcolata sulla base della natura del reato e delle effettive condotte contestate: un reato non necessariamente è "permanente" e la data di consumazione indicata nell'imputazione o ricostruita in fatto è determinante per il computo prescrizionale.
  • La confisca richiede un nesso di causalità tra reato e profitto: se il giudice ritiene che l'immobile non costituisca profitto del reato, la confisca non è legittima e può essere revocata indipendentemente dalla qualificazione dell'autore.
  • La responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. 231/2001) è autonoma rispetto alla posizione degli imputati persone fisiche e deve essere accertata con autonome valutazioni; tuttavia, se la posizione dell'ente è già divenuta definitiva (es. appello inammissibile), il terzo interessato può aver perso interesse a ulteriori impugnazioni.
  • Chi propone ricorso deve avere argomenti non meramente generici o calati nel merito: censure che impongono una riconsiderazione completa degli accertamenti di fatto sono, in sede di cassazione, spesso inammissibili se non adeguatamente motivate.

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