Cassazione Penale, Sentenza n. 12023/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Procedimento relativo a un appalto per la costruzione e gestione di un canile municipale: la società Ecolife S.r.l., collegata alla famiglia Quaranta, avrebbe stipulato con il Comune (28/01/2003) un contratto per l'acquisizione di un terreno che in realtà apparteneva a Pietro Quaranta e alla madre, occultando la titolarità reale e utilizzando atti simulati per evitare la restituzione del bene alla scadenza del periodo di gestione decennale. Si contestano: capo A, truffa aggravata (art. 640 c.p.) per aver indotto in errore il Comune con artifici e raggiri; capo B, mancata esecuzione dolosa di provvedimenti del giudice (art. cit. nella sentenza); capo C, illecito amministrativo della San Raphael s.r.l. (art. 24 d.lgs. 231/2001 in relazione all'art. 640 c.p.). I ricorrenti (Pietro e Raffaele) chiedono l'assoluzione con ampia formula sostenendo l'inesistenza degli artifici e rilevando, in particolare per Pietro, che la carica di amministratore è stata assunta solo nel 2006 e dunque non poteva essere responsabile degli atti anteriori; il Comune impugna la declaratoria di prescrizione, la revoca della confisca dell'immobile e la mancata autonoma valutazione della responsabilità dell'ente (San Raphael), sostenendo che l'ultimo atto dannoso fosse la mancata riconsegna dell'immobile alla scadenza decennale (dicembre 2013) e che la confisca e la responsabilità dell'ente dovevano essere mantenute.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili per motivi manifestamente infondati. In sintesi: 1) il ricorso di Pietro e Raffaele è inammissibile perché non sussistono dagli atti elementi tali da dimostrare "ictu oculi" l'innocenza o l'insussistenza del fatto; la Corte ha richiamato la valutazione del Tribunale secondo cui Pietro, di fatto, gestiva la Ecolife sin dalla costituzione e quindi potevano ascriversi a lui le manovre fraudolente; la carica formale successiva non esclude la responsabilità per condotte precedenti di gestione di fatto; inoltre la mancanza di diligenza del Comune non esclude la truffa quando vi siano artifici e raggiri che inducono fiducia. 2) il ricorso del Comune è inammissibile: quanto alla prescrizione del reato di truffa (capo A), la Corte d'appello ha correttamente individuato la data massima di riferimento e calcolato la prescrizione (non essendo il reato configurato come permanente); quanto alla revoca della confisca, la Corte d'appello ha ritenuto che l'immobile non costituisse profitto del reato e quindi la revoca era giustificata; infine la responsabilità dell'ente San Raphael risultava già definitivamente pronunciata in primo grado (appello della società dichiarato inammissibile) e quindi il Comune non aveva interesse a dolersi delle statuizioni relative alla società. Conseguenze pratiche: inammissibilità dei ricorsi; condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende; nessun soddisfo per il Comune in ordine alle sue richieste.
Norme richiamate
art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.
L'assoluzione per estinzione del reato può essere pronunciata dal giudice solo quando l'innocenza o l'inesistenza del fatto emergano dagli atti in modo chiaro e incontestabile (percezione "ictu oculi"); non è uno strumento per sostituire il giudizio di merito se sono necessari accertamenti.
Per la sussistenza della truffa non rileva la mancata diligenza della persona offesa: l'utilizzo di artifici e raggiri che inducono in errore e creano fiducia è idoneo a integrare il reato anche se l'ente offeso avrebbe potuto fare verifiche.
Richiamato in relazione al capo B (mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice); il Tribunale aveva già dichiarato la prescrizione di tale reato e la Cassazione non ha ritenuto censurabile quella valutazione nella forma proposta.
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 24, commi 1 e 2
Disciplina la responsabilità amministrativa dell'ente per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (qui richiamata in relazione all'art. 640 c.p. per la società San Raphael): la responsabilità dell'ente è autonoma e va accertata con propri elementi, ma nel caso di specie la posizione della società era stata già definita in primo grado e l'appello dichiarato inammissibile.
d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, art. 19
Riferimento normativo utilizzato per chiarire che l'eventuale riferibilità del profitto del reato all'ente o alle persone fisiche non modifica il presupposto necessario per la confisca; la Corte d'appello ha escluso che l'immobile costituisse profitto del reato, giustificando la revoca della confisca.
Massime di principio
- L'assoluzione per estinzione del reato (art.129 c.p.p.) è ammessa solo se dagli atti emerge in modo chiaro e incontestabile l'inesistenza del fatto o l'innocenza dell'imputato; in caso contrario la questione appartiene al giudizio di merito e non può essere risolta in cassazione con ricorso per motivi generici.
- La qualificazione di "amministratore di fatto" può far gravare responsabilità personali anche quando la nomina formale sia avvenuta successivamente: la prova della gestione effettiva della società è decisiva per l'attribuzione delle condotte.
- Per il reato di truffa non è rilevante che la vittima avrebbe potuto con semplici verifiche accertare la realtà dei fatti: la presenza di artifici e raggiri che inducono fiducia esclude la giustificazione fondata sulla mancata diligenza della vittima.
- La prescrizione va calcolata sulla base della natura del reato e delle effettive condotte contestate: un reato non necessariamente è "permanente" e la data di consumazione indicata nell'imputazione o ricostruita in fatto è determinante per il computo prescrizionale.
- La confisca richiede un nesso di causalità tra reato e profitto: se il giudice ritiene che l'immobile non costituisca profitto del reato, la confisca non è legittima e può essere revocata indipendentemente dalla qualificazione dell'autore.
- La responsabilità amministrativa dell'ente (d.lgs. 231/2001) è autonoma rispetto alla posizione degli imputati persone fisiche e deve essere accertata con autonome valutazioni; tuttavia, se la posizione dell'ente è già divenuta definitiva (es. appello inammissibile), il terzo interessato può aver perso interesse a ulteriori impugnazioni.
- Chi propone ricorso deve avere argomenti non meramente generici o calati nel merito: censure che impongono una riconsiderazione completa degli accertamenti di fatto sono, in sede di cassazione, spesso inammissibili se non adeguatamente motivate.
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