Cassazione Penale, Sentenza n. 11936/2025 del 26/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze e rideterminato la pena complessiva; il ricorrente censura errori nel calcolo aritmetico della pena complessiva in violazione del giudicato e degli esiti della cognizione. In particolare si deduce che il giudice dell'esecuzione: 1) ha ridotto la pena rispetto a quella già inflitta in sentenza definitiva; 2) ha indicato erroneamente la provenienza della sentenza n.2 come abbreviato anziché patteggiamento; 3) ha indicato una data sbagliata per la sentenza n.101/2023 (3.11.2022 invece del 19.01.2023); 4) ha individuato come reato più grave, e quindi come base di calcolo, la sentenza n.2 anziché la sentenza n.1, valutando erroneamente la pena al lordo delle diminuzioni per attenuanti e per il rito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato che la Corte territoriale ha errato nell'individuazione del reato più grave e nel calcolo complessivo della pena (violazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e del principio di intangibilità del giudicato). L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è stata rinviata per un nuovo esame e corretta rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.
Norme richiamate
Norma richiamata come riferimento alla disciplina della continuazione in sede esecutiva; fornisce il quadro per valutare il vincolo continuativo tra più sentenze.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Stabilisce che la violazione più grave è quella per la quale è stata inflitta la pena più severa in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento alla pena effettivamente inflitta e non a misure al lordo delle riduzioni.
Indica i parametri per l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena; richiamato come criterio generale cui attenersi nella motivazione della rideterminazione.
Fornisce i criteri di determinazione della pena (circostanze, criteri soggettivi e oggettivi) che il giudice deve richiamare e motivare nella quantificazione, specie quando la pena si discosta dal minimo edittale.
art. 81, comma secondo, cod. pen.
Riferito ai maggiorazioni per i reati satellite: il giudice dell'esecuzione deve motivare la entità degli aumenti applicati per i reati-satellite.
principio del "favor rei"
Principio euristico richiamato dalla Corte: la quantificazione in sede esecutiva non può essere peggiorativa rispetto al giudicato e deve rispettare il beneficio in favore dell'imputato insito nella disciplina del reato continuato.
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra più sentenze irrevocabili, deve individuare come reato più grave quello per il quale è stata inflitta la pena più elevata nella cognizione, prendendo a riferimento la pena concreta e definitiva (post-attenuanti e post-rito).
- Nella rideterminazione della pena il giudice ha potere discrezionale ma è tenuto a motivare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità degli aumenti per i reati satellite: maggiore è lo scostamento dal minimo edittale, più dettagliata deve essere la motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
- Non è lecito al giudice dell'esecuzione modificare in pejus il contenuto del giudicato: può solo ridurre le pene già inflitte ai singoli reati satellite e deve rispettare il principio del favor rei.
- Errori formali (errata qualificazione del rito, date sbagliate) possono incidere sul corretto calcolo della pena e devono essere rettificati poiché influiscono sull'individuazione della pena effettiva da considerare ai fini dell'art. 187 disp. att. c.p.p.
- In caso di vizi nella motivazione o nel calcolo della pena la Corte di Cassazione annulla la determinazione e rinvia per un nuovo esame, dando istruzioni affinché il giudice dell'esecuzione rispetti il giudicato e fornisca motivazione esaustiva.
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