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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11936/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello di Bari che aveva riconosciuto la continuazione tra più sentenze e rideterminato la pena complessiva; il ricorrente censura errori nel calcolo aritmetico della pena complessiva in violazione del giudicato e degli esiti della cognizione. In particolare si deduce che il giudice dell'esecuzione: 1) ha ridotto la pena rispetto a quella già inflitta in sentenza definitiva; 2) ha indicato erroneamente la provenienza della sentenza n.2 come abbreviato anziché patteggiamento; 3) ha indicato una data sbagliata per la sentenza n.101/2023 (3.11.2022 invece del 19.01.2023); 4) ha individuato come reato più grave, e quindi come base di calcolo, la sentenza n.2 anziché la sentenza n.1, valutando erroneamente la pena al lordo delle diminuzioni per attenuanti e per il rito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha constatato che la Corte territoriale ha errato nell'individuazione del reato più grave e nel calcolo complessivo della pena (violazione dell'art. 187 disp. att. c.p.p. e del principio di intangibilità del giudicato). L'ordinanza impugnata è stata annullata limitatamente alla determinazione della pena e la causa è stata rinviata per un nuovo esame e corretta rideterminazione della pena da parte del giudice dell'esecuzione.

Norme richiamate

  • art. 671 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come riferimento alla disciplina della continuazione in sede esecutiva; fornisce il quadro per valutare il vincolo continuativo tra più sentenze.

  • art. 187 disp. att. cod. proc. pen.

    Stabilisce che la violazione più grave è quella per la quale è stata inflitta la pena più severa in sede di cognizione; il giudice dell'esecuzione deve fare riferimento alla pena effettivamente inflitta e non a misure al lordo delle riduzioni.

  • art. 132 cod. pen.

    Indica i parametri per l'esercizio del potere discrezionale nella determinazione della pena; richiamato come criterio generale cui attenersi nella motivazione della rideterminazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Fornisce i criteri di determinazione della pena (circostanze, criteri soggettivi e oggettivi) che il giudice deve richiamare e motivare nella quantificazione, specie quando la pena si discosta dal minimo edittale.

  • art. 81, comma secondo, cod. pen.

    Riferito ai maggiorazioni per i reati satellite: il giudice dell'esecuzione deve motivare la entità degli aumenti applicati per i reati-satellite.

  • principio del "favor rei"

    Principio euristico richiamato dalla Corte: la quantificazione in sede esecutiva non può essere peggiorativa rispetto al giudicato e deve rispettare il beneficio in favore dell'imputato insito nella disciplina del reato continuato.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione, nel riconoscere la continuazione tra più sentenze irrevocabili, deve individuare come reato più grave quello per il quale è stata inflitta la pena più elevata nella cognizione, prendendo a riferimento la pena concreta e definitiva (post-attenuanti e post-rito).
  • Nella rideterminazione della pena il giudice ha potere discrezionale ma è tenuto a motivare sia l'individuazione della pena-base sia l'entità degli aumenti per i reati satellite: maggiore è lo scostamento dal minimo edittale, più dettagliata deve essere la motivazione richiamando i criteri di cui all'art. 133 c.p.
  • Non è lecito al giudice dell'esecuzione modificare in pejus il contenuto del giudicato: può solo ridurre le pene già inflitte ai singoli reati satellite e deve rispettare il principio del favor rei.
  • Errori formali (errata qualificazione del rito, date sbagliate) possono incidere sul corretto calcolo della pena e devono essere rettificati poiché influiscono sull'individuazione della pena effettiva da considerare ai fini dell'art. 187 disp. att. c.p.p.
  • In caso di vizi nella motivazione o nel calcolo della pena la Corte di Cassazione annulla la determinazione e rinvia per un nuovo esame, dando istruzioni affinché il giudice dell'esecuzione rispetti il giudicato e fornisca motivazione esaustiva.

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