Cassazione Penale, Sentenza n. 11939/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 20/06/2023 che aveva confermato le condanne per crollo colposo (art. 449 in relazione all'art. 434 c.p.). I ricorrenti contestavano: vizi di motivazione e travisamento della prova sulle cause tecniche del crollo (pre-foro e morfologia delle filettature, qualità del materiale impiegato: acciaio AVP vs C60, tipo di zincatura), la mancata considerazione di una presunta manomissione in fase di montaggio, la carenza del nesso causale rispetto alla nevicata e ad altri carichi sopravvenuti; la mancata dimostrazione della posizione di garanzia per il direttore tecnico (Fattorini) e l'erronea qualificazione del rapporto fornitore/subappalto per i Canalicchio; rilievi processuali (notificazione dell'atto d'appello, prescrizione del reato), contestazione della quantificazione eccessiva della pena e mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto infondata la questione di prescrizione (termine massimo raddoppiato per il reato di crollo colposo: prescrizione non maturata, indicata non prima del 10/03/2025), ha respinto la doglianza sulla notifica (notifica personale valida), ha esaminato nel merito e confermato la correttezza delle valutazioni tecniche svolte dai periti dei giudici di merito in ordine a: errori geometrici nelle filettature interne delle sfere (difetto sistematico), uso di materiale meno resistente rispetto al progetto (AVP invece di C60) e conseguente ridotta resistenza dei nodi; ha ritenuto sussistente il nesso causale per alta probabilità logica e ha escluso che la nevicata o manomissioni di montaggio interrompessero il nesso causale. Ha altresì confermato che il direttore tecnico (Fattorini) poteva essere considerato titolare di posizione di garanzia e doveva vigilare sulla conformità dei materiali. Conseguenza: rigetto dei ricorsi e conferma delle condanne inflitte in grado di merito (pena e statuizioni civili mantenute), con condanna degli odierni ricorrenti per la responsabilità individuata nei rispettivi ruoli.
Norme richiamate
Norma che incrimina il crollo colposo della costruzione; applicata come fattispecie principale in relazione agli addebiti di responsabilità per il crollo della copertura.
Richiamato in relazione al reato di cui sopra (coordinamento tra norme sul crollo e disposizioni collegate).
art. 157 c.p. (come modificato dall'art. 6, legge 5/12/2005 n.251)
La Corte ricorda che il termine di prescrizione per il reato di crollo colposo è raddoppiato; perciò la prescrizione non era maturata al momento del ricorso (termine massimo valutato in 15 anni, con sospensioni da tener conto).
Regole sulla notificazione e sulla vocatio in iudicium: la Cassazione ha ritenuto valida la notifica personale effettuata anche se era stata eletta altra residenza, per cui non sussiste nullità della sentenza di appello.
d.P.R. 34/2000, art. 26 (richiamato) e d.P.R. 207/2010, art. 87
Norme che disciplinano la figura del direttore tecnico nelle imprese di costruzione: la Corte ha ritenuto che, anche in assenza di un contratto scritto registrato, la funzione e gli atti fattuali posti in essere possano far emergere la qualifica e l'obbligo di vigilanza sulla conformità dei materiali e sull'esecuzione dei lavori.
Principio secondo cui il concorso di cause preesistenti, simultanee o sopravvenute non esclude il nesso di causalità salvo fattori eccezionali che interrompano il nesso: applicato per affermare la responsabilità concorrente degli imputati anche in presenza di altre concause (es.: neve).
Regole sulla determinazione della pena: la Corte ha ritenuto congrua la motivazione del giudice di merito in ordine alla quantificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.
norme tecniche UNI (es. UNI 5542, UNI EN ISO 10684)
Norme tecniche di riferimento per tolleranze, filettature e trattamenti superficiali (zincatura). I criteri tecnici e le tolleranze sono stati valutati dai periti; la Corte ha ritenuto che, nel caso concreto, le tolleranze applicate non giustificassero l'esclusione della responsabilità degli imputati.
Richiamato nel dibattito relativo alla valutazione documentale e alla rilevanza di dichiarazioni e documenti; la Corte verifica che i giudici del merito abbiano adeguatamente considerato gli elementi documentali.
Massime di principio
- In casi di crollo strutturale la responsabilità può essere concorrente: committente, impresa esecutrice, subappaltatori/fornitori, progettista e direttore tecnico possono rispondere se le loro condotte hanno concorso al risultato.
- La sostituzione o l'impiego di materiali diversi da quelli previsti in progetto senza informare la stazione appaltante e senza adeguata verifica tecnico-documentale costituisce condotta negligente e può fondare responsabilità penale in caso di evento dannoso.
- Il produttore/fornitore dei componenti ha l'obbligo di rispettare i disegni/direttive tecniche e di verificare la destinazione d'uso; non basta invocare la qualità del rapporto commerciale (fornitura vs subappalto) per escludere la responsabilità se il componente non è conforme alla destinazione dichiarata.
- Il direttore tecnico (o figura equivalente) ha un ruolo di garanzia: deve vigilare sull'esecuzione dei lavori e sulla conformità dei materiali al progetto; la mancanza di un contratto scritto non esclude automaticamente la sua responsabilità se gli atti e le comunicazioni dimostrano l'assunzione di quella funzione.
- La valutazione tecnica dei periti di ufficio ha valore decisivo: le Corti di legittimità non rimettono in discussione i risultati tecnici ben motivati, salvo travisamento evidente; la difesa deve contestare la perizia dimostrandone l'insufficienza tecnica, non solo proporre una ricostruzione alternativa.
- Il nesso causale nei reati colposi è apprezzato con il criterio dell'alta probabilità logica; la coesistenza di più concause non esonera se non è provato che vi sia stata una causa eccezionale e autonoma capace di interrompere il rapporto di causalità.
- Per reati come il crollo colposo la prescrizione può essere soggetta a discipline specifiche (raddoppio del termine); è essenziale verificare le modifiche normative e i periodi di sospensione per valutare la maturazione della prescrizione.
- Sopravvenuti elementi fattuali o testimoniali (es. eventi meteo o riferimenti a manomissioni) devono essere provati in modo concreto e valutati insieme alle perizie tecniche; mere ipotesi o testimonianze ipotetiche difficilmente interrompono il nesso causale accertato dai periti.
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