Cassazione Penale, Sentenza n. 11935/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del GIP che aveva disposto la custodia cautelare in carcere per reati di traffico di stupefacenti e associazione finalizzata al traffico (artt. 73 e 74 DPR 309/1990). Denunciavano, in particolare: a) carenza o mera apparente motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato associativo, con contestata eccessiva adesione alla richiesta del P.M. (motivazione per relationem); b) insufficiente valutazione delle esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di recidiva, mancata attualità dei fatti del 2021, profili personali dei ricorrenti).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che il ricorso immediato per cassazione (art. 311, comma 2 c.p.p.) sia ammissibile solo per violazioni di legge e non per censure che, in realtà, mirano a contestare valutazioni di merito o di fatto. Sul piano sostanziale, la Corte ha ritenuto che l'ordinanza del GIP fosse ampiamente motivata (centinaia di pagine), avesse svolto un effettivo vaglio autonomo anche quando incorporava parti degli atti d'indagine e che avesse fornito specifiche ragioni della gravità indiziaria in relazione al reato associativo. Quanto alle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che per i reati ricompresi nell'art. 275, comma 3 c.p.p. (tra cui l'art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa a favore della custodia in carcere salvo prova contraria: il GIP ha adeguatamente motivato l'attualità e concretezza del pericolo (anche valutando il cosiddetto "tempo silente") e l'adeguatezza/proporzionalità della misura. Di conseguenza, le censure risultano fondate su valutazioni di fatto non sindacabili con il ricorso per saltum e sono state pertanto respinte per inammissibilità.
Norme richiamate
art. 311 cod. proc. pen.
Limita il ricorso immediato per cassazione alle ipotesi in cui siano dedotte violazioni di legge; non è ammesso per censure che impugnano valutazioni di merito o di fatto
art. 292 cod. proc. pen.
Impone al giudice cautelare un'autonoma valutazione dei gravi indizi e delle esigenze cautelari; soddisfatta anche quando il giudice incorpora atti del procedimento purché compia un distinto ed effettivo vaglio per ciascuna posizione
art. 273 cod. proc. pen.
Rilevato nel contesto delle censure sulla motivazione; attiene alle forme della motivazione e richieste di impugnazione
art. 274 cod. proc. pen.
Elenca le esigenze cautelari (inquinamento probatorio, pericolo di recidiva, ecc.) che il giudice deve valutare nella scelta della misura
art. 275 cod. proc. pen.
Per i delitti indicati (tra cui l'art. 74 DPR 309/1990) opera una presunzione relativa di idoneità e necessità della custodia cautelare in carcere; la misura deve essere applicata salvo che emergano elementi chiari e precisi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o la possibilità di misure alternative
D.P.R. 309/1990
Disciplina i reati in materia di stupefacenti; art. 74 (reato associativo in materia di stupefacenti) è considerato tra i reati che giustificano la presunzione di applicabilità della custodia ai sensi dell'art. 275 c.p.p.
art. 416-bis c.p. (e menzione aggravante)
art. 416-bis.1 (menzionata come aggravante a effetto speciale e privilegiata)
Riferimento all'aggravante per reati commessi con modalità riconducibili ad associazione mafiosa o ad agevolazione di tale criminalità; il GIP valuta contiguità/rapporti con soggetti di criminalità organizzata come indizio della stabilità dell'associazione
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'onere delle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ha disposto che le spese gravino sui ricorrenti
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione immediato (per saltum) contro ordinanze cautelari è ammesso solo per violazioni di legge; censure di merito o valutazioni probatorie in concreto sono inammissibili
- La motivazione per relationem o per incorporazione è accettabile se il giudice dimostra di conoscere gli atti e di aver svolto un vaglio autonomo, distinto ed effettivo per ciascuna contestazione e per ciascun indagato
- La motivazione è "assente" solo se manca del tutto o è indecifrabile; è "apparente" quando manca dei requisiti minimi di completezza, logica o coerenza: contestazioni generiche sono inadeguate
- Per i reati elencati nell'art. 275, comma 3 c.p.p. (tra cui il reato associativo in materia di stupefacenti) opera una presunzione relativa a favore della custodia cautelare in carcere; per contrastarla servono elementi precisi che dimostrino l'assenza di esigenze cautelari o l'idoneità di misure meno afflittive
- Il "tempo silente" (l'intervallo temporale dai fatti) va valutato dal giudice cautelare: non annulla automaticamente la presunzione di pericolosità, ma può concorrere a dimostrare l'assenza di esigenze cautelari se accompagnato da elementi concreti e recenti che testimonino la perdita di pericolosità
- La mera condizione personale (es. attività imprenditoriale, incensuratezza) o singoli elementi generici (rapporti di parentela, uso dello stesso 'fazzoletto' di terreno) raramente bastano a escludere la gravità indiziaria o le esigenze cautelari se non contestualizzati in un quadro probatorio specifico e cogente
- Per impugnare efficacemente una misura cautelare è necessario formulare censure precise, confrontandosi con i passaggi motivazionali specifici del provvedimento e non limitandosi ad asserzioni generiche sulla presunta carenza di valutazione
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