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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11940/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla sottoposizione agli arresti domiciliari dal 05/06/2019 al 27/06/2019 per il reato di rapina (artt. 110 e 628 c.p.) in concorso. La misura fu poi revocata e il procedimento archiviato in seguito a una perizia antropometrica che evidenziò l'incompatibilità della ricorrente con i responsabili della rapina. La Corte d'appello di Bari aveva rigettato l'istanza di riparazione sostenendo che la ricorrente avrebbe gravemente colposamente omesso di rappresentare elementi a sostegno della propria estraneità, concausando il ritardo nella scarcerazione e inducendo in errore gli inquirenti. Bonanno ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo errata applicazione dell'art. 314 c.p.p., omessa e illogica motivazione (anche rispetto agli artt. 274 e 280 c.p.p.) e motivazione contraddittoria e non specifica circa le condotte ascritte e il loro rapporto causale con la misura cautelare.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato, annullando l'ordinanza della Corte d'appello e rinviando per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione. La Cassazione ha rilevato che la Corte territoriale non ha specificato in cosa fosse consistita la presunta condotta colposa dell'istante né come tale condotta avesse concretamente inciso sull'adozione e sul mantenimento della misura cautelare, limitandosi ad affermazioni generiche. La decisione sottolinea i principi di autonomia del giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione e i criteri di valutazione "ex ante" del quadro indiziario, disponendo altresì che la Corte di appello regolamenti le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il diritto alla riparazione per ingiusta detenzione: il rigetto dell'istanza può fondarsi sulla sussistenza di una condotta dolosa o gravemente colposa dell'istante che abbia dato o concorso a dare causa alla privazione della libertà. La Corte ha richiamato la corretta applicazione di tale disposizione esigendo la specifica indicazione della condotta ostativa e del nesso causale con la misura cautelare.

  • art. 315 cod. proc. pen.

    Attribuisce la giurisdizione al giudice chiamato a decidere sulla riparazione per ingiusta detenzione (giudice adito). Nel caso la Corte d'appello di Bari era giudice adito e la sua ordinanza è stata impugnata in Cassazione.

  • artt. 274 e 280 cod. proc. pen.

    Riferimenti procedurali richiamati nel ricorso per censurare omessa/illogica motivazione; la Corte di Cassazione ha rilevato che la motivazione impugnata non ha analizzato compiutamente le condotte dell'istante né il loro effetto causale sull'applicazione della misura cautelare, come invece richiesto da principi di motivazione delle decisioni.

  • art. 110 e art. 628 cod. pen.

    Reati contestati in origine (concorso in rapina). Sono le fattispecie per le quali era stata adottata la misura cautelare; la successiva perizia e archiviazione hanno portato alla domanda di riparazione.

  • Giurisprudenza delle Sezioni Unite (richiami: Sez. U. n. 51779/2013; Sez. U. n. 32383/2010 e altra giurisprudenza di legittimità)

    Principi consolidati richiamati dalla Corte: il giudizio per la riparazione è autonomo rispetto al processo penale e richiede una valutazione ex ante del quadro indiziario; la condotta ostativa rileva se ha obiettivamente indotto in errore la struttura giudiziaria nella sua globalità; il diniego dell'indennizzo per condotta colposa non può fondarsi su affermazioni generiche ma su dati di fatto accertati o non negati nel giudizio di merito.

Massime di principio

  • Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è autonomo rispetto al processo penale: il giudice valuta ex ante il quadro indiziario e la possibile responsabilità dell'istante nel provocare l'apparenza di colpevolezza.
  • Per negare la riparazione occorre individuare specificamente la condotta dell'istante e dimostrare il nesso causale tra tale condotta e la privazione della libertà; affermazioni generiche o vaghe non sono sufficienti.
  • Non è consentito negare l'indennizzo appellandosi a comportamenti che siano stati accertati come non sussistenti o non sufficientemente provati nel giudizio di merito; il rilievo della colpa grave deve poggiare su fatti accertati o non contestati.
  • Se elementi esculpatori erano già disponibili al tempo dell'adozione della misura e l'assenza delle condizioni di applicabilità della cautela risultava ab origine, il semplice diverso apprezzamento successivo non giustifica il diniego della riparazione.
  • Prassi difensiva consigliata in casi analoghi: documentare tempestivamente e con prove (alibi, testimonianze, perizie) ogni elemento di estraneità; sollecitare acquisizione di mezzi tecnici (es. perizie antropometriche) e rendere esplicita la ricostruzione dei fatti sin dalle fasi iniziali per evitare contestazioni sulla diligenza difensiva.

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