Cassazione Penale, Sentenza n. 11938/2025 del 26/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del GIP del 12/03/2024 che, in giudizio abbreviato, aveva condannato Teodoro Bellinati per guida in stato di ebbrezza (art. 186 cod. strada, comma 2 lett. c) e comma 2-sexies). I motivi principali: 1) errata applicazione della legge penale per mancata prova del corretto funzionamento dell'etilometro e mancata prova della revisione annuale; 2) vizio di motivazione per non aver valutato la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (particolare tenuità del fatto); 3) erronea applicazione dell'art. 442, comma 2, c.p.p., essendo stata applicata una riduzione di un terzo anziché della metà per il rito abbreviato in materia contravvenzionale; 4) difetto di motivazione sul trattamento sanzionatorio, ritenuto prossimo al medio edittale.
La decisione
Il ricorso è in parte accolto. La Corte di Cassazione ha rigettato la maggior parte dei motivi (inammissibili), ritenendo tuttavia fondato il terzo motivo relativo alla diminuzione per il rito abbreviato: la riduzione della pena per il rito abbreviato per reati contravvenzionali è della metà (legge n.103/2017, art.1, comma 44, su art.442 c.p.p.). Sulla base delle statuizioni di merito la Corte ha rideterminato la pena in 3 mesi di arresto e 750,00 euro di ammenda (riduzione della metà), che è stata sostituita con 93 giorni di lavoro di pubblica utilità. La sentenza impugnata è annullata, senza rinvio, limitatamente a tale profilo; il resto del ricorso è rigettato.
Norme richiamate
art. 186 cod. strada
art. 186, comma 2, lett. c), e comma 2-sexies, cod. strada
Norma incriminatrice della guida in stato di ebbrezza; la Corte conferma la ricostruzione fattuale della condizione di alterazione e che il relativo accertamento etilometrico è rilevante ai fini della responsabilità.
art. 379 reg. esec. cod. strada
art. 379, commi 6, 7 e 8, reg. esec. cod. strada
Prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; la Corte precisa che tali adempimenti sono attività prodromiche e non hanno di per sé valore probatorio sullo stato di ebbrezza, e che l'onere di allegazione della difesa è di portare elementi concreti a dubitare dell'omologazione o delle verifiche.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato come norma sul mezzo di impugnazione utilizzato per articolare i motivi di ricorso in Cassazione.
art. 131-bis cod. pen.
Norma sulla particolare tenuità del fatto; la Corte osserva che l'eccezione non può essere sollevata per la prima volta in Cassazione se non dedotta in merito, ai sensi dell'art. 606 c.p.p.
art. 606, comma 1 e comma 3 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. e; art. 606, comma 3 cod. proc. pen.
Regole sui motivi di ricorso e sull'ammissibilità: la Corte conferma che l'applicabilità dell'art. 131-bis non può essere dedotta per la prima volta in Cassazione se il giudice di merito non è stato sollecitato.
art. 442, comma 2 cod. proc. pen. (modificato dalla legge n.103/2017)
art. 442, comma 2, cod. proc. pen.; legge n. 103 del 2017, art. 1, comma 44
La modifica normativa stabilisce che la diminuzione di pena per il rito abbreviato è della metà quando la condanna riguarda reati contravvenzionali; la Corte ha applicato questa interpretazione per rideterminare la pena.
art. 620, comma 1, lett. i) cod. proc. pen.
art. 620, comma 1, lett. I), cod. proc. pen.
Consente alla Corte di Cassazione di rideterminare la pena in sede di annullamento senza rinvio quando ciò è possibile in base alle statuizioni di merito; la Corte lo utilizza per fissare la nuova pena.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze e finalità della pena); la Corte richiama che l'irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede motivazione specifica in rapporto a questi criteri.
art. 186, comma 9-bis cod. strada
art. 186, comma 9-bis cod. strada
Prevede la possibilità di sostituire pena detentiva e pecuniaria con lavoro di pubblica utilità; la Corte conferma che tale sostituzione è rilevante e suscettibile di impugnazione in Cassazione.
Massime di principio
- Sull'accertamento etilometrico: l'onere di provare omologazione e revisioni dell'etilometro grava in senso probatorio sull'accusa, ma la difesa deve allegare elementi concreti che rendano dubbia la regolarità dello strumento; la mera discrepanza tra due rilevazioni ravvicinate non è, di per sé, indice certo di malfunzionamento.
- Sintomi clinici (alito vinoso, difficoltà di espressione, equilibrio precario) possono integrare il quadro probatorio dello stato di ebbrezza e attenuare la rilevanza esclusiva dei valori etilometrici.
- Non è possibile sollevare per la prima volta in Cassazione l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. se la questione non è stata specificamente dedotta in primo grado (limiti imposti dall'art. 606 c.p.p.).
- Per il rito abbreviato e per reati contravvenzionali la diminuzione di pena è della metà (legge n.103/2017): in Cassazione la parte può ottenere la rideterminazione della pena applicando questa regola quando la correzione è possibile senza ulteriori accertamenti.
- L'irrogazione di una pena pari o superiore al medio edittale richiede una motivazione specifica sui criteri previsti dall'art. 133 c.p.; mancata specificazione concreta dei motivi da parte della difesa rende la censura di difetto di motivazione spesso inammissibile.
- La sostituzione della pena con il lavoro di pubblica utilità ai sensi dell'art. 186 c.9-bis è valutabile in sede di legittimità e la rideterminazione della pena può comportare una diversa quantificazione dei giorni di lavoro sostitutivo.
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