Cassazione Civile, Ordinanza n. 30745/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha cassato la sentenza d'appello che aveva riconosciuto le differenze retributive e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando le domande originarie del dirigente medico. Ha inoltre compensato integralmente le spese dell'intero processo per la novità e peculiarità della questione.
Esito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
Un dirigente medico di I livello in servizio presso un'azienda sanitaria locale ha agito sostenendo che, nei giorni di assenza per ferie, malattia, festività, permessi e assenze similari, l'azienda computasse il debito orario giornaliero in 6 ore anziché in 6 ore e 20 minuti, con la conseguenza che, per raggiungere le 38 ore settimanali, il medico sarebbe stato costretto a prestare 20 minuti in più per ciascun giorno di assenza. Ha quindi chiesto di accertare l'illegittimità del criterio di calcolo adottato e di condannare l'azienda al pagamento delle differenze retributive asseritamente maturate, oltre al ripristino di un sistema corretto. In cassazione l'azienda sanitaria ha denunciato la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 27 d.lgs. n. 165 del 2001 e dell'art. 14 del CCNL della dirigenza medica del 3 novembre 2005, deducendo che per i dirigenti medici vige una retribuzione mensile omnicomprensiva, non parametrata ad ore, che l'orario è flessibile e organizzato per turni, che le 38 ore settimanali costituiscono un minimo prestazionale e non un massimo, e che l'eventuale eccedenza oraria non dà diritto ad un compenso supplementare ma, al più, potrebbe rilevare sul piano risarcitorio se fosse allegato e provato un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
Norme richiamate
art. 24 d.lgs. n. 165 del 2001
Il trattamento economico dei dirigenti è omnicomprensivo e remunera tutte le funzioni e i compiti attribuiti; l'orario dei dirigenti sanitari è articolato su cinque o sei giorni con orario convenzionale, ma ciò attiene all'organizzazione del lavoro e non fonda un diritto a compensi orari aggiuntivi.
art. 27 d.lgs. n. 165 del 2001
Richiamato dalla ricorrente a sostegno della disciplina del pubblico impiego dirigenziale, in collegamento con il principio di onnicomprensività della retribuzione.
art. 14 CCNL 3 novembre 2005 Area Sanità
Conferma l'orario settimanale di 38 ore per i dirigenti, organizza in modo flessibile l'impegno di servizio e disciplina la previsione oraria per obiettivi, ma non collega tale orario a una retribuzione ulteriore per il mero superamento del tempo lavorato.
art. 17 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
Fissa l'orario dei dirigenti medici in 38 ore settimanali.
art. 63 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
È richiamato per individuare la retribuzione di risultato come parte del sistema retributivo della dirigenza medica.
art. 65 CCNL 5 dicembre 1996 area dirigenza medica e veterinaria
comma 3, secondo periodo; comma 6
La retribuzione di risultato compensa anche l'eventuale superamento dell'orario di lavoro per il raggiungimento degli obiettivi; l'eventuale impegno aggiuntivo per obiettivi eccedenti può essere oggetto di specifiche intese, ma non genera di per sé autonoma remunerazione oraria.
La Corte richiama un precedente recente facendone proprie le ragioni motivazionali.
La Corte, cassata la sentenza, ha deciso nel merito senza rinvio perché non occorrevano ulteriori accertamenti di fatto.
Richiamato come possibile titolo di responsabilità datoriale per pregiudizi alla salute, alla personalità morale o al riposo, ma solo in presenza di specifica allegazione e prova.
art. 32 Cost.
Richiamato a fondamento della tutela della salute del lavoratore.
artt. 2 e 35 Cost.
Richiamati a fondamento della tutela della dignità e della personalità morale del lavoratore.
Massime di principio
- Nel rapporto di dirigenza medica pubblica, la retribuzione è strutturata su base mensile e omnicomprensiva: non è dovuto un compenso ulteriore per il solo fatto che, per effetto di un criterio di computo del debito orario giornaliero, il dirigente abbia reso un numero di ore superiore a quello che ritiene dovuto.
- Le 38 ore settimanali previste dalla contrattazione collettiva per la dirigenza medica non operano come limite massimo remunerabile, ma come parametro minimo di prestazione all'interno di un sistema di organizzazione flessibile del servizio.
- Quando la domanda è impostata come azione di esatto adempimento volta al pagamento di differenze retributive, il giudice non può riconoscere somme ulteriori rispetto alla retribuzione contrattualmente dovuta e già corrisposta.
- L'eventuale lesione derivante da eccesso di lavoro, mancato riposo o pregiudizio psico-fisico non si traduce automaticamente in un credito retributivo, ma può dare luogo, se specificamente allegata e provata, a una distinta tutela risarcitoria ex art. 2087 c.c.
- Il mero svolgimento di un numero maggiore di ore non basta, da solo, a integrare un danno risarcibile: occorre la prova di un concreto pregiudizio alla salute, alla personalità morale o al riposo.
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