Cassazione Civile, Ordinanza n. 19591/2024 del 16/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore volta ad ottenere dall'INPS l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del trattamento di fine rapporto maturato alle dipendenze di una società in liquidazione. Il lavoratore aveva ottenuto una sentenza di condanna esecutiva per il TFR, notificato il precetto e promosso un pignoramento mobiliare che aveva avuto esito negativo. Il tribunale aveva accolto la domanda; la corte d'appello aveva respinto il gravame dell'INPS, ritenendo sufficienti l'esecuzione individuale infruttuosa e l'accertamento incidentale della non assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro. Con il ricorso per cassazione l'INPS deduceva violazione dell'art. 2, commi 2 e 5, L. n. 297/1982, dell'art. 1, secondo comma, R.D. n. 267/1942, e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, per accedere al Fondo, non bastava provare un pignoramento negativo, ma occorreva dimostrare che il datore di lavoro non fosse assoggettabile ad alcuna procedura concorsuale; inoltre censurava il fatto che tale verifica fosse stata compiuta dal giudice del lavoro e non dal tribunale fallimentare.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondata la censura relativa al giudice competente a verificare la non assoggettabilità del datore di lavoro a fallimento, affermando che si tratta di questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda previdenziale e che può essere accertata incidenter tantum dal giudice adito, senza necessità di un previo accertamento del tribunale fallimentare con efficacia di giudicato. Ha inoltre confermato che il verbale di pignoramento mobiliare negativo costituisce fatto esteriore sintomatico dell'insolvenza del debitore, idoneo a supportare la domanda di intervento del Fondo di garanzia. Non sono state liquidate spese per la mancata costituzione del resistente; è stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, se dovuto.
Norme richiamate
art. 2 commi 2 e 5 della legge n. 297/82
disciplina i presupposti per l'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR; la Corte ribadisce che l'accesso al Fondo richiede anche la verifica della non assoggettabilità del datore di lavoro a procedure concorsuali, ma tale verifica può essere compiuta incidentalmente dal giudice della domanda previdenziale.
art. 1 secondo comma del R.D. n. 267/42
viene richiamato in relazione ai requisiti per l'assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro; la Corte esclude che la relativa verifica debba necessariamente essere compiuta con un autonomo giudizio davanti al tribunale fallimentare.
è invocato dall'INPS sul riparto dell'onere della prova; la Corte non accoglie la censura, ritenendo sufficiente la prova dell'esito infruttuoso dell'esecuzione e l'accertamento incidentale della non fallibilità in concreto.
la non assoggettabilità a fallimento è qualificata come questione pregiudiziale in senso logico che può essere decisa incidentalmente dal giudice adito, senza efficacia di giudicato esterna.
art. 5 comma 2 L.F.
il verbale di pignoramento mobiliare negativo è considerato fatto esteriore sintomatico dello stato di insolvenza del debitore.
art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002
sono stati ravvisati i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente, ove dovuto.
Massime di principio
- In tema di intervento del Fondo di garanzia INPS per il TFR, la non assoggettabilità del datore di lavoro a procedura concorsuale costituisce una questione pregiudiziale in senso logico rispetto alla domanda previdenziale e può essere accertata incidenter tantum dal giudice adito, senza necessità di una pronuncia del tribunale fallimentare con efficacia di giudicato.
- Ai fini dell'accesso al Fondo di garanzia, il lavoratore può assolvere l'onere probatorio dimostrando l'infruttuoso esperimento dell'esecuzione individuale e l'assenza, in concreto, dei presupposti per l'assoggettabilità a fallimento del datore di lavoro.
- Il verbale di pignoramento mobiliare negativo costituisce fatto esteriore sintomatico dell'insolvenza del debitore ed è valorizzabile come elemento probatorio della situazione di incapienza patrimoniale.
- Quando il resistente non svolge difese scritte, la Corte può esimersi dalla regolazione delle spese di lite; resta ferma la verifica dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato nei confronti del ricorrente soccombente.
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