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Cassazione Civile, Ordinanza n. 01550/2024 del 15/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce dalla vendita, avvenuta nel 2007, di un immobile di proprietà di due soggetti a favore di una terza persona appartenente allo stesso nucleo familiare. Un istituto di credito, che aveva in corso un rapporto di mutuo ipotecario con un'impresa edile riconducibile alla medesima famiglia e che si era avvalso anche di una fideiussione prestata da uno dei familiari, ha agito nel 2012 per far dichiarare inefficace nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., l'atto di alienazione dell'immobile. Il tribunale aveva respinto la revocatoria; la corte d'appello invece l'aveva accolta, ritenendo provati sia l'anteriorità del credito sia la consapevolezza del pregiudizio da parte dell'acquirente, desunta da elementi presuntivi quali i rapporti di parentela, la composizione familiare e pregresse richieste di pagamento. I soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) violazione degli artt. 115, 116 e 183 c.p.c., 2697 e 2901 c.c., per avere la corte territoriale ammesso la produzione del contratto di fideiussione con memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. e, quindi, per avere riconosciuto l'anteriorità del credito; (2) violazione degli artt. 2697 e 2901 c.c. e 115-116 c.p.c., sostenendo che per l'azione revocatoria fosse necessario anche il requisito della dolosa preordinazione dell'atto da parte del debitore con partecipazione del terzo; (3) omesso esame di fatto decisivo e nullità per difetto assoluto di motivazione, lamentando che la corte avesse desunto la consapevolezza dell'acquirente senza correttamente considerare il momento in cui costei aveva avuto conoscenza del credito; (4) violazione dell'art. 2729 c.c., per avere attribuito rilevanza a presunzioni prive dei requisiti di legge.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la corte d'appello aveva comunque considerato la documentazione come già prodotta con l'atto di citazione e non con la sola memoria istruttoria, e soprattutto che i ricorrenti non avevano realmente aggredito la ratio decidendi della sentenza impugnata, limitandosi a contrapporre una diversa lettura dei fatti e delle prove. La Corte ha ribadito che non è deducibile in cassazione una mera critica alla valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito, né è sufficiente, contro il ragionamento presuntivo, prospettare un diverso convincimento: occorre invece evidenziare specifiche illogicità, contraddizioni o l'omesso esame di un fatto decisivo. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e all'ulteriore contributo unificato, ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2901 c.c.

    L'azione revocatoria ordinaria è stata considerata nella sua funzione di tutela del creditore contro atti dispositivi pregiudizievoli; la Corte non entra nel merito dei presupposti sostanziali, perché reputa inammissibili le censure.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti sul riparto dell'onere probatorio; la Corte osserva che le prove sono state valutate dai giudici di merito e la doglianza non coglie la ratio decidendi.

  • art. 115 c.p.c.

    La sua violazione non ricorre quando il giudice si limita a valutare il materiale probatorio e a scegliere, tra i possibili, i contenuti informativi delle prove acquisite.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito può attribuire alle prove il peso ritenuto più convincente; tale valutazione discrezionale non è sindacabile in cassazione come mero dissenso sul merito.

  • art. 183 c.p.c.

    Richiamato per contestare la tempestività di una produzione documentale; la Corte rileva che la documentazione era già stata depositata con l'atto introduttivo.

  • art. 132 c.p.c.

    Invocato per asserita carenza assoluta di motivazione; la censura è ritenuta non idonea perché la motivazione della sentenza di merito non è stata attaccata nei suoi snodi decisivi.

  • art. 2729 c.c.

    Il ragionamento presuntivo è censurabile solo se si dimostrano illogicità, contraddittorietà o omesso esame di un fatto decisivo; non basta proporre una lettura alternativa dei fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    Viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso, ma la Corte reputa le censure inammissibili perché non si confrontano con la ratio della decisione impugnata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma richiamata in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza del ricorrente in cassazione.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio: la censura deve individuare un effettivo vizio di legge o un'omessa/illogica motivazione idonea a colpire la ratio decidendi.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non sussiste quando il giudice di merito seleziona, tra gli elementi acquisiti, quelli ritenuti più attendibili: la valutazione del peso delle prove resta un apprezzamento riservato al merito.
  • Il ragionamento presuntivo del giudice di merito è censurabile in cassazione solo se il ricorrente dimostra specifiche illogicità, contraddizioni o l'omesso esame di un fatto decisivo; non è sufficiente contrapporre una diversa ricostruzione dei medesimi indizi.
  • Quando il giudice d'appello fonda la decisione su una pluralità di elementi indiziari, il ricorso deve aggredire in modo puntuale tutti i passaggi decisivi della motivazione; la mancata critica della ratio decidendi rende inammissibile l'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimento
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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