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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7455/2025 del 24/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha proposto quattro motivi di cassazione: 1) violazione dell'art. 74 c.p.p. e carenza di legittimazione attiva delle parti civili Perri e Mirabelli, deducendo che la persona offesa fosse soltanto la PM Group Costruzioni Srls; 2) violazione dell'art. 581 c.p.p. per presunta inammissibilità dell'appello per mancanza di enunciazione specifica dei motivi; 3) mancata o contraddittoria motivazione della Corte d'appello che, secondo il ricorrente, aveva recepito acriticamente la versione delle parti civili e non aveva confutato adeguatamente le conclusioni del Tribunale e del giudice fallimentare circa la funzione dell'assegno; 4) errata applicazione dell'art. 646 c.p. e mancata considerazione della mancanza di provvista o del fatto che il titolo fosse stato posto all'incasso conformemente agli accordi tra le parti, contestando la configurabilità dell'appropriazione indebita.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha dichiarato tardiva l'eccezione sulla legittimazione delle parti civili e ha ritenuto specifico e pertinente l'appello in relazione alle censure mosse al giudice di primo grado. Ha confermato la ricostruzione dei giudici di merito che ha valorizzato la funzione di garanzia attribuita all'assegno e ha condiviso la conclusione della Corte d'appello circa la configurabilità, ai soli effetti civili, del reato di cui all'art. 646 c.p. per aver posto l'assegno all'incasso in violazione dell'accordo; la Cassazione ha altresì confermato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.686.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Richiamato in relazione alla partecipazione o eventuale forma tentata del reato; la Corte territoriale aveva valutato la responsabilità penale (anche nella forma tentata) rispetto all'azione di appropriazione dell'assegno.

  • art. 646 cod. pen.

    Interpretato nel senso che integra appropriazione indebita la condotta di chi pone all'incasso un assegno ricevuto in garanzia in violazione dell'accordo con l'emittente, salvo il caso in cui la controparte abbia mancato alla stipula del contratto definitivo; la Corte ha ritenuto applicabile la norma ai fini della statuizione civile.

  • art. 74 cod. proc. pen.

    Citato come premessa del primo motivo di ricorso relativo alla legittimazione delle parti civili; la Cassazione ha però rilevato che l'eccezione era tardiva e quindi inammissibile.

  • art. 581 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la forma dell'appello; la Corte ha ritenuto che l'atto di impugnazione fosse sufficientemente specifico e congruo nelle deduzioni critiche al primo grado.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Norma processuale citata per la schematizzazione dei motivi di impugnazione nel ricorso; usata nella parte istruttoria per sintetizzare le doglianze.

  • artt. 79, 80, 484 e 491 cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare la preclusione dell'eccezione di illegittimità della costituzione di parte civile se non sollevata immediatamente dopo l'accertamento della regolarità della costituzione; la Corte ha applicato tali principi per dichiarare tardiva l'eccezione del ricorrente.

  • art. 576, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato per sottolineare che la parte civile è legittimata ad impugnare la sentenza di assoluzione per ottenere l'affermazione di responsabilità ai fini civili; la Corte ha confermato tale legittimazione.

  • art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

    Citato in riferimento alla trattazione scritta del procedimento di cassazione; la causa è stata trattata con questo rito.

  • art. 2 cod. proc. pen.

    Ribadito il principio di autonomia dell'accertamento penale rispetto a quello civile/fallimentare; la Corte d'appello ha esercitato la propria autonomia valutativa rispetto alle conclusioni del giudice fallimentare e del Tribunale.

  • art. 2043 cod. civ.

    Richiamato come parametro per valutare l'idoneità della condotta a provocare un danno ingiusto; la Corte d'appello doveva accertare, per l'effetto civile, la sussistenza del danno ingiusto derivante da fatto doloso.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Utilizzato per giustificare la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in cassazione.

Massime di principio

  • La costituzione di parte civile deve essere tempestivamente contestata in udienza al primo accertamento della regolarità della costituzione; se non sollevata allora, l'eccezione è preclusa.
  • La parte civile è legittimata ad impugnare una sentenza di assoluzione ai fini civili per ottenere il riconoscimento della responsabilità e del risarcimento del danno.
  • In presenza di un assegno ricevuto come garanzia, l'incasso in violazione dell'accordo con l'emittente può integrare appropriazione indebita (art. 646 c.p.), salvo che la controparte non abbia previamente e legittimamente mancato all'obbligo di concludere il contratto definitivo.
  • La Corte di appello ha autonomia di valutazione rispetto ai giudizi civili o fallimentari: il giudizio penale può accertare rilevanze diverse rispetto a quelle emerse in sede civile/fallimentare.
  • Un appello che contesti motivazioni giuridiche specifiche del primo grado (anche su funzione dell'assegno e rilevanza giuridica) può essere ritenuto sufficientemente motivato e non inammissibile per mancanza di specificità.
  • La sussistenza dell'elemento doloso e dell'idoneità della condotta a produrre un danno ingiusto (art. 2043 c.c.) è centrale quando il giudice di merito decide sull'effetto civile di una condotta penalmente rilevante.

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