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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30250/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'originario attore aveva agito davanti al Tribunale per ottenere la declaratoria di acquisto per usucapione di un terreno agricolo in Tivoli; il Tribunale aveva accolto la domanda, riconoscendo l'usucapione in favore dell'attore e, dopo il suo decesso, in favore dell'erede. La società soccombente aveva proposto appello e la Corte d'appello di Roma aveva riformato la decisione, ritenendo non provata in modo sufficiente e attendibile l'attività possessoria ultraventennale e il decorso del termine utile all'usucapione. L'erede ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) omesso esame di fatti decisivi relativi a specifiche attività possessoria (consentire il pascolo, l'uso per foraggio e apicoltura, la disponibilità esclusiva delle chiavi del cancello, il mantenimento di un manufatto divisorio); 2) omesso esame della distinzione materiale e giuridica tra le particelle agricole oggetto di domanda e le particelle attigue destinate ad attività agrituristica, distinzione che avrebbe confermato il possesso ultraventennale solo sui primi terreni; 3) violazione e/o falsa applicazione dell'art. 1167 c.c., assumendo che gli atti dispositivi del proprietario verso terzi non avessero efficacia interruttiva del possesso perché res inter alios acta.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto i tre motivi esaminabili congiuntamente ma inammissibili, perché diretti in sostanza a contestare la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha affermato che la Corte d'appello aveva svolto una valutazione plausibile e logica delle risultanze istruttorie e che le censure miravano a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Ha quindi dichiarato inammissibile il ricorso; non ha liquidato spese per mancata attività difensiva degli intimati; ha applicato l'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c. con condanna della ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 360 n. 5 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame è inammissibile quando la censura, sotto tale etichetta, mira in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e delle prove.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    La dedotta violazione di legge non può essere usata per contestare apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito.

  • art. 115 c.p.c.

    È censurabile solo la decisione fondata su prove non introdotte dalle parti e poste d'ufficio fuori dei poteri officiosi; non è invece denunciabile la diversa ponderazione delle prove offerte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della maggiore o minore attendibilità delle prove è riservata al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione logica.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis consente l'applicazione delle conseguenze sanzionatorie previste dal terzo e quarto comma.

  • art. 96 c.p.c.

    In caso di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende nei limiti di legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Va dato atto dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1167 cod. civ.

    La ricorrente lo invocava per negare efficacia interruttiva del possesso agli atti dispositivi del proprietario verso terzi; la Corte non esamina nel merito la doglianza perché la ritiene assorbita nell'inammissibile rivalutazione dei fatti.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure di violazione di legge o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio e della attendibilità dei testi.
  • La scelta delle prove ritenute più persuasive, così come il giudizio di attendibilità dei testimoni e la valorizzazione o meno di specifici documenti, appartiene al giudice di merito ed è sindacabile solo nei limiti di un vizio logico-giuridico effettivo.
  • Il vizio di cui all'art. 115 c.p.c. ricorre solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non quando attribuisce prevalenza ad alcune prove rispetto ad altre.
  • La censura ex art. 360 n. 5 c.p.c. è inammissibile se si risolve nella contestazione dell'apprezzamento complessivo delle risultanze istruttorie, anziché nell'omesso esame di un fatto storico decisivo realmente discusso tra le parti.
  • Nel giudizio di usucapione, l'accertamento del possesso utile e della sua durata è questione di fatto rimessa al giudice di merito; in cassazione può essere dedotta solo nei limiti del controllo sulla correttezza giuridica e sulla logicità della motivazione.

Come è indicizzato

MateriePossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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