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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36922/2022 del 16/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privati)

La controversia

Otto soggetti avevano chiesto alla Corte d'appello di Perugia l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo pendente davanti al TAR Lazio, iniziato nel 2000 e definito con decreto di perenzione nel 2014, avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di un premio di previdenza collegato alla loro qualità di sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. In primo grado la domanda era stata dichiarata improponibile per mancata istanza di prelievo; la Cassazione, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. 112/2008, aveva cassato e rinviato. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da durata irragionevole, liquidando complessivamente euro 5.500,00. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della legge Pinto, del c.p.a. e delle norme transitorie, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso nel computo della durata irragionevole anche il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 104/2010, nonostante i ricorrenti nel giudizio amministrativo non avessero riproposto l'istanza di fissazione dell'udienza né manifestato interesse alla trattazione nei termini previsti, sicché da quel momento avrebbe dovuto ravvisarsi il loro disinteresse e, quindi, l'assenza di pregiudizio risarcibile.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva riconosciuto l'equa riparazione e liquidato in favore dei controricorrenti la somma complessiva di euro 5.500,00 oltre interessi legali. La Corte ha ritenuto infondata la censura del Ministero, affermando che, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1 gennaio 2016, non si applicano retroattivamente le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio introdotte dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. 89/2001; inoltre, la declaratoria di perenzione del giudizio amministrativo non è di per sé idonea a escludere il danno per disinteresse della parte, poiché non può attribuirsi rilievo a una circostanza sopravvenuta successiva al superamento del termine di ragionevole durata. Il ricorso è stato respinto e il Ministero è stato condannato alle spese.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1 gennaio 2016 non possono applicarsi retroattivamente le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio introdotte dalla l. 208/2015, poiché esse introducono nuovi oneri probatori e non possono comprimere il diritto di difesa.
  • La declaratoria di perenzione o estinzione del giudizio presupposto non esclude di per sé il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole, perché non può attribuirsi rilievo decisivo a una circostanza sopravvenuta successiva al superamento del termine di ragionevole durata.
  • Il disinteresse della parte alla coltivazione del processo non può essere presunto in via automatica dalla mancata prosecuzione del giudizio amministrativo, occorrendo un accertamento concreto dell'effettiva insussistenza di un apprezzabile pregiudizio.
  • Ai fini della legge Pinto, il danno da irragionevole durata va valutato in relazione al tempo eccedente la durata ragionevole del processo, senza che eventi successivi possano neutralizzare ex post la lesione già maturata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

Testo integrale

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