Cassazione Civile, Ordinanza n. 36922/2022 del 16/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (privati)
La controversia
Otto soggetti avevano chiesto alla Corte d'appello di Perugia l'equa riparazione per l'irragionevole durata di un giudizio amministrativo pendente davanti al TAR Lazio, iniziato nel 2000 e definito con decreto di perenzione nel 2014, avente ad oggetto l'impugnazione del diniego di un premio di previdenza collegato alla loro qualità di sottufficiali dell'Arma dei Carabinieri. In primo grado la domanda era stata dichiarata improponibile per mancata istanza di prelievo; la Cassazione, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 54, comma 2, d.l. 112/2008, aveva cassato e rinviato. Nel giudizio di rinvio la Corte d'appello aveva riconosciuto il danno non patrimoniale da durata irragionevole, liquidando complessivamente euro 5.500,00. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione della legge Pinto, del c.p.a. e delle norme transitorie, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente incluso nel computo della durata irragionevole anche il periodo successivo all'entrata in vigore del d.lgs. 104/2010, nonostante i ricorrenti nel giudizio amministrativo non avessero riproposto l'istanza di fissazione dell'udienza né manifestato interesse alla trattazione nei termini previsti, sicché da quel momento avrebbe dovuto ravvisarsi il loro disinteresse e, quindi, l'assenza di pregiudizio risarcibile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero, confermando il decreto della Corte d'appello di Perugia che aveva riconosciuto l'equa riparazione e liquidato in favore dei controricorrenti la somma complessiva di euro 5.500,00 oltre interessi legali. La Corte ha ritenuto infondata la censura del Ministero, affermando che, nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1 gennaio 2016, non si applicano retroattivamente le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio introdotte dall'art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. 89/2001; inoltre, la declaratoria di perenzione del giudizio amministrativo non è di per sé idonea a escludere il danno per disinteresse della parte, poiché non può attribuirsi rilievo a una circostanza sopravvenuta successiva al superamento del termine di ragionevole durata. Il ricorso è stato respinto e il Ministero è stato condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 2 l. 24 marzo 2001, n. 89
Costituisce il fondamento del diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole del processo.
art. 3 l. 24 marzo 2001, n. 89
Richiamato come base procedurale della domanda di equa riparazione.
art. 54 d.l. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133
La sua previgente disciplina è stata incisa dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale nella parte in cui non riconosceva il diritto all'equa riparazione nel processo amministrativo in mancanza di istanza di prelievo.
artt. 81 e 82 c.p.a. (allegato 1 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104)
Invocati dal ricorrente per sostenere gli oneri di riproposizione dell'istanza di fissazione dell'udienza e le conseguenze della loro omissione.
art. 1 norme transitorie del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104
Richiamato dal ricorrente per sostenere che, dopo l'entrata in vigore del c.p.a., la parte avrebbe dovuto manifestare l'interesse alla trattazione della causa.
art. 2, comma 2-sexies, lett. d), l. 24 marzo 2001, n. 89
Le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio introdotte da tale norma non si applicano retroattivamente ai giudizi di equa riparazione proposti prima del 1 gennaio 2016, perché introdurrebbero nuovi oneri probatori e inciderebbero sul diritto di difesa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È la norma processuale richiamata per dedurre il vizio di violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nei giudizi di equa riparazione introdotti prima del 1 gennaio 2016 non possono applicarsi retroattivamente le presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio introdotte dalla l. 208/2015, poiché esse introducono nuovi oneri probatori e non possono comprimere il diritto di difesa.
- La declaratoria di perenzione o estinzione del giudizio presupposto non esclude di per sé il diritto all'equa riparazione per la durata irragionevole, perché non può attribuirsi rilievo decisivo a una circostanza sopravvenuta successiva al superamento del termine di ragionevole durata.
- Il disinteresse della parte alla coltivazione del processo non può essere presunto in via automatica dalla mancata prosecuzione del giudizio amministrativo, occorrendo un accertamento concreto dell'effettiva insussistenza di un apprezzabile pregiudizio.
- Ai fini della legge Pinto, il danno da irragionevole durata va valutato in relazione al tempo eccedente la durata ragionevole del processo, senza che eventi successivi possano neutralizzare ex post la lesione già maturata.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36894/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36895/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36896/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36897/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36899/2022 del 16/12/2022
- ordinanza_civile · 16 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 36900/2022 del 16/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →