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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 9301/2024 del 04/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

De Falco aveva chiesto l'affidamento in prova al servizio sociale. Il Tribunale di sorveglianza lo ha rigettato perché il condannato è in espiazione per reati ostativi (artt. 74 e 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309), risulta essere stato uno dei diretti esecutori delle direttive dell'organizzazione e, pur potendo chiarire la composizione associativa, si è astenuto dal chiarire il ruolo del coimputato Vincenzo Guidone. Inoltre non ha fornito indicazioni adeguate sugli obblighi patrimoniali e sulle condotte riparatorie richieste per superare l'ostatività; gli accertamenti reddituali hanno rilevato acquisizioni immobiliari ritenute incompatibili con i redditi dichiarati. Il ricorrente ha impugnato sostenendo di aver reso dichiarazioni eteroaccusatorie, di non essere stato un esecutore diretto e che la nuova disciplina dell'art. 4-bis non si applicherebbe al suo caso per effetto della norma transitoria, nonché che le contestazioni sulle proprietà immobiliari sono generiche.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i mezzi perché il Tribunale ha applicato correttamente il d.l. 31/10/2022 n.162 (ius superveniens) e il nuovo testo dell'art. 4-bis ord. pen., che pur consentendo in astratto la concessione dei benefici anche in assenza di collaborazione, impone la dimostrazione dell'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione ovvero l'assoluta impossibilità di tale adempimento, unitamente ad elementi specifici e ulteriori riguardanti il percorso rieducativo e la dissociazione. Il ricorrente non ha fornito prove specifiche di adempimenti patrimoniali, di iniziative risarcitorie o di elementi concreti sul percorso rieducativo; le censure relative alla transitorietà normativa e alla genericità dei rilievi patrimoniali non sono state ritenute persuasive. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e De Falco è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - artt. 73 e 74

    I reati contestati rientrano tra quelli ostativi che, prima e dopo la novella, possono ostare alle misure alternative; nel caso in esame sono qualificati come reati ostativi di "prima fascia" e giustificano una valutazione rigorosa della pericolosità e dei collegamenti con l'organizzazione

  • Decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162 (convertito poi dalla legge n. 199/2022)

    Considerato ius superveniens favorevole, modifica l'art. 4-bis ord. pen. e consente la concessione di benefici anche in assenza di collaborazione, purché il soggetto dimostri l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione o l'assoluta impossibilità di adempiere, e alleghi elementi specifici sul percorso rieducativo e la dissociazione

  • Art. 4-bis ord. pen. (nuovo testo introdotto dal d.l. n. 162/2022)

    La presunzione di mantenimento dei collegamenti con l'organizzazione diviene relativa: non è più decisiva la collaborazione, ma occorrono elementi probatori specifici (adempimenti civili, riparazione, elementi di rieducazione e dissociazione) per ottenere i benefici

  • Art. 3 del d.l. n. 162/2022 (norma transitoria)

    La norma transitoria è stata discussa dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che non fosse applicabile al caso concreto o che, comunque, lo ius superveniens fosse favorevole al ricorrente; l'eventuale eccezione non è risultata idonea a mutare l'esito

  • Art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limita l'enunciazione dei motivi in sede di ricorso per cassazione; il ricorso era formulato nei limiti richiesti ma non ha fornito elementi nuovi sufficienti

  • Art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna alle spese processuali nel caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Per reati ostativi di prima fascia, dopo il d.l. n.162/2022 la mancanza di collaborazione non è più un divieto assoluto: il ricorrente deve comunque dimostrare l'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dalla condanna o l'assoluta impossibilità di adempiere, e fornire elementi specifici sul percorso rieducativo e sulla dissociazione dall'organizzazione
  • Le argomentazioni generiche o la sola negazione degli accertamenti non sono sufficienti: il giudice valutatore richiede prove documentali concrete (pagamenti, proposte di risarcimento, attività di giustizia riparativa, certificazioni di percorsi trattamentali, documentazione patrimoniale)
  • Se il detenuto ha avuto la possibilità di collaborare ma si è astenuto, il giudice può valutare negativamente la sua pericolosità e i suoi collegamenti; la mancata collaborazione, se evitabile, pesa nella valutazione
  • Accertamenti patrimoniali che evidenziano acquisti non compatibili con i redditi dichiarati possono essere assunti come indizio di mantenimento di collegamenti o di fonti illecite di sostentamento e pregiudicano la concessione delle misure alternative se non adeguatamente giustificati
  • Chi impugna la decisione deve chiarire e specificare quale disposizione transitoria ritiene applicabile e fornire argomentazioni chiare e provate sul punto; formulazioni vaghe o tecnicamente imprecise sulle norme transitorie sono deboli in sede di gravame
  • Per aumentare le possibilità di successo, il richiedente dovrebbe allegare: documentazione fiscale e patrimoniale dettagliata, pagamenti o piani di risarcimento, attestazioni di partecipazione a programmi rieducativi, iniziative concrete verso le vittime o di giustizia riparativa, e qualsiasi elemento probatorio che dimostri la cessazione dei collegamenti con l'organizzazione

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