Cassazione Civile, Ordinanza n. 09941/2024 del 12/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (occupanti)
La controversia
La controversia nasce dall'occupazione di un predio denominato Via Spitillo, ricompreso nel demanio civico cittadino. I ricorrenti sostenevano di averne avuto inizialmente la detenzione in forza di un provvedimento del Commissario Regionale per gli usi civici che li aveva autorizzati a occupare temporaneamente i beni dietro pagamento di un canone mensile; successivamente, cessata tale autorizzazione, deducevano di aver continuato l'occupazione sulla base di delibere comunali di assegnazione che, a loro avviso, avevano natura autoritativa e concessoria. Il Comune aveva invece agito per ottenere il rilascio del bene, qualificando gli occupanti come abusivi, e per la condanna al pagamento dei canoni rimasti insoluti. Con il ricorso per cassazione è stata denunciata la violazione dell'art. 5 della l. n. 1034/1971, sostenendo che la giurisdizione dovesse appartenere al giudice amministrativo perché la lite avrebbe imposto di verificare la validità e l'operatività delle concessioni e, quindi, l'esercizio di poteri autoritativi dell'amministrazione nel rapporto concessorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il secondo motivo di ricorso. Ha affermato che, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre guardare al petitum sostanziale e alla causa petendi della domanda proposta dall'attore, senza che assumano rilievo, di regola, le difese del convenuto. Poiché il Comune aveva chiesto il rilascio del bene e il pagamento dei canoni come proprietario e creditore, lamentando l'occupazione abusiva e l'inadempimento, la controversia è stata ricondotta a una relazione di natura privatistica e quindi alla giurisdizione del giudice ordinario, non risultando configurato l'esercizio di poteri autoritativi idoneo a radicare la giurisdizione amministrativa esclusiva. La Corte ha quindi rigettato il secondo motivo, dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e rimesso gli atti alla sezione rimettente per la decisione sugli altri motivi di ricorso.
Norme richiamate
art. 5 l. 6 dicembre 1971, n. 1034
Richiamato dai ricorrenti per sostenere la giurisdizione amministrativa, ma la Corte ne esclude l'applicazione nel caso concreto alla luce del criterio del petitum sostanziale.
art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm.
La giurisdizione amministrativa esclusiva è esclusa perché la domanda del Comune è stata qualificata come esercizio di facoltà ordinarie del proprietario e del creditore, non di poteri autoritativi.
L'accertamento incidentale del rapporto pregiudicante rileva solo se sia chiesto con efficacia di giudicato; altrimenti non incide sulla determinazione della giurisdizione.
Massime di principio
- Ai fini del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo, occorre avere riguardo all'oggetto sostanziale della domanda, desumibile dalla causa petendi e non dalla mera prospettazione delle parti.
- La giurisdizione non si determina secundum eventum litis: le difese del convenuto e l'esito dell'istruttoria non modificano, di regola, la giurisdizione individuata sulla base della domanda proposta.
- Quando l'amministrazione agisce per il rilascio di un bene e per il pagamento di canoni o somme dovute, facendo valere la propria posizione di proprietario o creditore, la controversia resta nella giurisdizione del giudice ordinario, salvo che venga in rilievo un effettivo esercizio di poteri autoritativi.
- La mera contestazione del convenuto circa la validità o l'operatività di un titolo concessorio non sposta la giurisdizione al giudice amministrativo se non vi sia una domanda autonoma di accertamento con efficacia di giudicato sulla legittimità del provvedimento presupposto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09922/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09923/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09924/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09926/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09927/2024 del 12/04/2024
- ordinanza_civile · 12 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 09929/2024 del 12/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →