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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34772/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005 con cui l'Amministrazione aveva disconosciuto costi ritenuti non inerenti. La società aveva ottenuto in sede di revocazione la riforma della precedente decisione della CTR, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello per un vizio della procura/sottoscrizione; il giudice della revocazione aveva ravvisato un errore di fatto, esaminato il merito e ritenuto illegittima la pretesa fiscale. L'Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente/contrasto tra motivazione e dispositivo, sostenendo che la CTR in revocazione avesse deciso in modo ambiguo e avesse confuso il primo e il secondo atto di appello; (2) nullità della sentenza per motivazione apparente nella parte rescissoria, perché non sarebbe stata comprensibile la ragione della decisione; (3) violazione dell'art. 109, comma 5, d.P.R. 917/1986 e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il comportamento antieconomico emergente dal bilancio 2005 legittimasse il disconoscimento dei costi e che la società non avesse dato prova contraria, essendo irrilevante il bilancio 2006 utilizzato dalla CTR.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha escluso la motivazione apparente e il contrasto tra motivazione e dispositivo, rilevando che la CTR aveva chiarito l'errore percettivo relativo all'effettiva esistenza dell'autentica della sottoscrizione nel secondo atto di appello e aveva spiegato il percorso logico seguito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la censura nella parte in cui pretendeva di rimettere in discussione il contenuto degli atti di appello, perché ciò integrava un diverso errore revocatorio. Quanto al merito fiscale, la Corte ha affermato che l'inerenza dei costi va valutata in termini qualitativi e che l'antieconomicità può costituire solo un indizio del difetto di inerenza; l'onere della prova grava inizialmente sul contribuente, ma, se l'Ufficio offre ulteriori elementi, incombe al contribuente dimostrare la regolarità delle operazioni. Nel caso concreto, la CTR aveva correttamente valorizzato anche l'anno successivo, in cui la merce acquistata nel 2005 era stata venduta, escludendo così l'antieconomicità e il difetto di inerenza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna dell'Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    La censura per violazione di legge è stata reputata infondata perché la motivazione della CTR era coerente con i principi sull'inerenza dei costi e sull'onere della prova.

  • art. 360, comma primo, n. 4, c.p.c.

    La doglianza di nullità per motivazione apparente o contrasto motivazione/dispositivo è stata esclusa poiché la sentenza impugnata esponeva un ragionamento comprensibile.

  • art. 132 c.p.c.

    Non vi era difetto di motivazione, essendo ricostruibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice di merito.

  • art. 109, comma 5, d.P.R. n. 917/1986

    L'inerenza del costo è riferita alla concreta riferibilità all'attività d'impresa; l'antieconomicità è solo un indice possibile del difetto di inerenza.

  • art. 2697 c.c.

    L'onere di provare l'inerenza grava sul contribuente, salvo che l'Amministrazione alleghi ulteriori elementi idonei a mettere in dubbio la correlazione del costo all'attività d'impresa.

Massime di principio

  • La motivazione non è apparente quando consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice, anche se sintetica.
  • In sede di legittimità non può essere convertita in censura di merito una doglianza che mira a riesaminare il contenuto degli atti processuali o a sostituire la valutazione del giudice di merito sui fatti.
  • L'inerenza dei costi d'impresa è una nozione qualitativa di concreta riferibilità all'attività aziendale, anche indiretta o potenziale, non un giudizio meramente quantitativo.
  • L'antieconomicità della spesa può costituire un indice del difetto di inerenza, ma non consente di sindacare le scelte imprenditoriali se non quando sia dimostrata l'inattendibilità della condotta.
  • L'onere della prova dell'inerenza grava sul contribuente; tuttavia, se l'Ufficio introduce elementi ulteriori che depongono per la non correlazione del costo all'attività d'impresa, il contribuente deve fornire la prova contraria, anche per presunzioni gravi, precise e concordanti.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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