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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29639/2023 del 25/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La lite nasce da otto avvisi di accertamento con cui l'Ufficio aveva rettificato la rendita catastale proposta con procedura Docfa relativa a un parco eolico, includendo nel computo anche le torri di sostegno degli aerogeneratori. La contribuente aveva impugnato gli avvisi davanti al giudice tributario di primo grado, ottenendone l'annullamento per difetto di motivazione sui criteri di stima; in appello la CTR aveva confermato l'esito favorevole alla contribuente, ritenendo che le torri di sostegno fossero funzionali e strumentali al processo produttivo e, perciò, dovessero essere espunte dal calcolo della rendita. In cassazione l'Agenzia ha proposto un unico motivo, denunciando nullità della sentenza ex art. 360, n. 4, c.p.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992, assumendo che la CTR non si fosse pronunciata sul motivo di appello relativo all'inclusione nella rendita catastale anche delle spese tecniche di progettazione, direzione lavori e collaudo, nonché degli oneri concessori, di urbanizzazione e finanziari.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il motivo, osservando che la questione dedotta dall'Agenzia era, al più, assorbita dalla soluzione adottata dalla CTR sulla radicale esclusione dal computo della rendita del valore delle torri di sostegno, e che comunque il profilo specifico degli ulteriori costi era rimasto sullo sfondo rispetto alle doglianze già esaminate nei gradi di merito. Ne ha tratto la conclusione che non vi fosse una vera omessa pronuncia censurabile ex art. 112 c.p.c., ma semmai una decisione implicita non utilmente aggredita. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; l'Agenzia è stata condannata alle spese di legittimità e, trattandosi di decisione conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., anche al pagamento di una somma ulteriore ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. È stata esclusa sia la condanna ex art. 96, comma 4, c.p.c. sia l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, per la qualità di amministrazione statale della parte soccombente.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità processuale è stata reputata non fondata perché la doglianza dell'Ufficio non integrava una vera omessa pronuncia, essendo la questione eventualmente assorbita dalla decisione su altro punto decisivo.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia non ricorre quando la questione sia superata da una soluzione incompatibile adottata implicitamente dal giudice su altra questione logicamente preliminare.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Richiamato insieme all'art. 112 c.p.c. come parametro processuale del giudizio tributario, senza che ne sia stata ravvisata la violazione.

  • art. 380-bis c.p.c.

    terzo comma, ultima parte

    Poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta del consigliere relatore, la Corte ha applicato il regime sanzionatorio previsto dalla norma.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    La Corte ha condannato la parte ricorrente al pagamento di una somma ulteriore equitativamente determinata in favore della controricorrente.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    La condanna ex comma 4 è stata esclusa perché la parte soccombente è un'amministrazione statale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    La Corte ha escluso l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato in ragione della prenotazione a debito propria dell'amministrazione pubblica rappresentata dall'Avvocatura dello Stato.

Massime di principio

  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia non sussiste quando il giudice di merito abbia risolto una questione logicamente pregiudiziale o incompatibile con la tesi non espressamente esaminata, realizzando così una decisione implicita.
  • La decisione implicita è censurabile in cassazione non come error in procedendo per omessa pronuncia, ma come violazione di legge o vizio di motivazione, purché il ricorrente individui e contesti in modo utile la statuizione implicita e la sua decisività.
  • Nel giudizio tributario, i motivi di appello e le doglianze in cassazione devono confrontarsi con le specifiche questioni trattate nei gradi di merito; non è ammissibile introdurre per la prima volta in cassazione profili di censura rimasti sullo sfondo e non effettivamente devoluti.
  • Quando la censura investe il presunto mancato esame di un profilo accessorio, ma la decisione impugnata ha già escluso in radice il presupposto logico del relativo computo, il motivo può essere dichiarato inammissibile per difetto di decisività della doglianza.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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