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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19211/2024 del 12/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso in favore di un avvocato per il pagamento di compensi professionali relativi ad attività svolta in favore di un istituto bancario in due giudizi davanti alla Corte d'appello di Torino e per la successiva redazione di un ricorso per cassazione in materia di insinuazione al passivo. L'opposizione della banca aveva contestato, tra l'altro, l'applicazione degli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002 anziché del solo tasso legale, sostenendo l'inapplicabilità ratione temporis della disciplina speciale e l'erronea inclusione degli interessi su oneri fiscali e previdenziali non ancora sostenuti in assenza di fattura. La Corte d'appello ha ritenuto applicabile il d.lgs. n. 231/2002 in quanto la norma riguarderebbe i pagamenti effettuati dopo la sua entrata in vigore, anche se relativi a prestazioni già definite prima, e ha confermato la debenza degli interessi di mora al tasso speciale. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione della disciplina transitoria dell'art. 11 d.lgs. n. 231/2002; in via subordinata ha denunciato nullità della sentenza per omessa parziale revoca del decreto e motivazione apparente. L'avvocato ha proposto ricorso incidentale condizionato per contestare la qualificazione della propria domanda di maggior danno ex art. 1224 c.c. come riconvenzionale e per chiedere la rivalutazione monetaria compensata equitativamente dagli interessi già riconosciuti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo del ricorso principale della banca, ritenendo errata la lettura della disciplina transitoria del d.lgs. n. 231/2002: la norma speciale sugli interessi moratori si applica solo ai contratti conclusi dopo l'8 agosto 2002, mentre per i contratti anteriori restano applicabili le regole del diritto comune, anche se il pagamento intervenga successivamente. La Corte ha precisato che, per stabilire se spettino gli interessi ex d.lgs. n. 231/2002 su compensi professionali, occorre verificare quando sia sorto il diritto al compenso, tenendo distinta la procura alle liti dal contratto di mandato professionale. Il secondo motivo del ricorso principale è stato assorbito. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato inammissibile perché non sorretto da una reale soccombenza e volto a riproporre questioni non decise nel merito, potendo essere eventualmente riprese davanti al giudice di rinvio. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231

    art. 1; art. 2; art. 5; art. 11

    La disciplina sugli interessi moratori nelle transazioni commerciali si applica alle prestazioni rientranti nel suo ambito oggettivo, ma il limite temporale decisivo è la conclusione del contratto: la normativa speciale non si applica ai contratti conclusi prima dell'8 agosto 2002, anche se il pagamento sia eseguito dopo tale data.

  • art. 360 c.p.c.

    Sono stati dedotti, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza come vizi di ricorso per cassazione.

  • art. 653 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo per denunciare l'omessa parziale revoca del decreto ingiuntivo a fronte della conferma solo parziale della pretesa monitoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per lamentare la mancanza di una motivazione sufficiente della decisione d'appello.

  • art. 1224 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale condizionato per la domanda di maggior danno da ritardo nell'adempimento.

  • art. 1226 c.c.

    Richiamato dal ricorrente incidentale condizionato per la liquidazione equitativa del danno e la compensazione con gli interessi già riconosciuti.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente incidentale.

Massime di principio

  • La disciplina degli interessi moratori prevista dal d.lgs. n. 231/2002 si applica solo se la fonte contrattuale dell'obbligazione di pagamento è successiva all'8 agosto 2002; se il contratto è anteriore, la prestazione resta soggetta al diritto comune anche quando il pagamento avvenga dopo l'entrata in vigore della norma speciale.
  • Ai fini dell'applicazione della disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, occorre guardare alla data di conclusione del contratto e non alla sola data in cui il credito diviene esigibile o viene richiesto il pagamento.
  • Nel rapporto tra cliente e avvocato, la procura alle liti e il contratto di mandato professionale sono negozi distinti: la prima attribuisce il potere di rappresentanza processuale, il secondo costituisce il titolo sostanziale del compenso professionale.
  • Il ricorso incidentale condizionato è inammissibile quando non trova fondamento in una soccombenza effettiva e mira soltanto a riproporre questioni rimaste assorbite, che potranno essere dedotte davanti al giudice di rinvio in caso di cassazione della decisione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

Testo integrale

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