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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6654/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che revocava la misura alternativa della semilibertà per ripetute violazioni di prescrizioni relative all'uso dei mezzi di comunicazione esterni. Il ricorrente contestava la legittimità delle prescrizioni per violazione della libertà di espressione (Costituzione e CEDU) e per presunta estensione oltre i limiti dell'art. 18-ter Ord. Pen.; chiedeva inoltre il differimento dell'esecuzione della pena in pendenza della domanda di grazia ai sensi dell'art. 147 cod. pen., nonché sosteneva che la pena detentiva per diffamazione sarebbe incompatibile con l'art. 10 CEDU e che la grazia fosse l'unico rimedio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha rigettato le censure. Ha ritenuto manifestamente infondate le doglianze sulla illegittimità delle prescrizioni: tali limitazioni erano già state ritenute legittime in precedenti pronunce della Corte (sent. n. 13197/2019) e risultavano proporzionate e funzionali a prevenire la reiterazione dei reati, adeguatamente bilanciate con il diritto alla reputazione delle vittime. Ha escluso che l'art. 18-ter Ord. Pen. costituisca la base normativa delle prescrizioni contestate, indicando invece il riferimento al programma di trattamento di cui all'art. 101, comma 2, del d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 e alle norme primarie (artt. 48 ss. Ord. pen.). Ha altresì rigettato il motivo sul differimento dell'esecuzione: il differimento previsto dall'art. 147 è applicabile solo se l'esecuzione non è ancora iniziata, mentre nel caso di specie l'espiazione era già ripresa dopo la revoca della misura alternativa. Perciò il ricorso è inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 147 cod. pen. (primo comma, n.1)

    Il differimento dell'esecuzione della pena, in pendenza di domanda di grazia, è applicabile solo se l'esecuzione non è ancora iniziata; non opera quando l'espiazione è già ripresa dopo revoca di una misura alternativa o liberazione condizionale.

  • art. 18-ter, Legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

    La disposizione disciplina limitazioni della corrispondenza in carcere per esigenze investigative, di prevenzione o di ordine e sicurezza interna; non disciplina direttamente le prescrizioni del regime di semilibertà e non prevede termini massimi di durata, ma solo verifiche ravvicinate della necessità delle limitazioni.

  • art. 101, comma 2, d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230

    Regola il programma di trattamento dei detenuti ammessi al regime di semilibertà e costituisce la base normativa, in connessione con le norme primarie, per l'adozione di prescrizioni conformative del regime.

  • artt. 48 e ss. Ordinamento penitenziario (Legge n. 354/1975)

    Costituiscono la fonte primaria che disciplina le misure alternative e le condizioni cui sono subordinate; rilevanti per la legittimazione delle prescrizioni imposte ai beneficiari della semilibertà.

  • art. 10 CEDU

    Garantisce la libertà di espressione ma prevede che l'esercizio di tale diritto comporti doveri e responsabilità e possa essere soggetto a formalità, condizioni, restrizioni o sanzioni previste dalla legge e necessarie in una società democratica per tutelare diritti altrui (es. onore e reputazione).

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di reiezione/inammissibilità dell'impugnazione; è stata applicata per addebitare al ricorrente le spese processuali.

  • Giurisprudenza della Corte di cassazione (sent. n. 13197/2019 e altre richiamate)

    La Corte ha già ritenuto legittime prescrizioni simili in relazione alla semilibertà e all'uso dei mezzi di comunicazione, affermando il bilanciamento tra libertà di espressione e tutela della reputazione quale giustificazione della limitazione.

Massime di principio

  • Le prescrizioni imposte ai beneficiari della semilibertà relative all'uso dei mezzi di comunicazione possono essere legittime se proporzionate e funzionali a prevenire la recidiva e a tutelare diritti altrui (onore, reputazione).
  • La libertà di espressione garantita dalla Costituzione e dall'art. 10 CEDU non esclude la possibilità di restrizioni legittime quando siano previste dalla legge e necessarie in una società democratica; chi contesta tali restrizioni deve dimostrare sproporzione o mancanza di base normativa.
  • L'art. 18-ter Ord. Pen. riguarda la corrispondenza dei detenuti e non è automaticamente la fonte primaria per le prescrizioni del regime di semilibertà; per il semilibero rilevano il programma di trattamento (art. 101 d.P.R. n. 230) e le norme dell'ordinamento penitenziario.
  • Il differimento dell'esecuzione della pena per domanda di grazia (art. 147 cod. pen.) è applicabile solo se l'esecuzione non è ancora iniziata; la ripresa dell'espiazione dopo revoca di una misura alternativa esclude il differimento.
  • In impugnazioni di provvedimenti che si fondano su precedente giurisprudenza consolidata, il ricorrente deve confrontarsi specificamente con i precedenti e offrire argomentazioni nuove e fondate per ottenere una revisione.

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