Cassazione Penale, Sentenza n. 6641/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Geraci era stato condannato per il reato previsto dall'art. 95 d.P.R. 115/2002 per aver dichiarato, nell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, un reddito familiare per l'anno 2012 di euro 11.000,00 risultando invece, da accertamenti della Guardia di Finanza, un reddito complessivo familiare di euro 12.383,40. Il ricorso solleva due motivi: (1) violazione di legge sostenendo che la dichiarazione falsa sarebbe in realtà un mero errore derivante da leggerezza/negligenza e rileva un errore materiale nella data della sentenza impugnata; (2) mancanza di motivazione della Corte d'appello circa l'accertamento del dolo generico necessario per il reato, contestando che il giudice si sia limitato a constatare la falsità senza compiuta indagine sull'intenzionalità.
La decisione
La Corte di legittimità ha ritenuto che la Corte d'appello non abbia svolto l'adeguata indagine sulla sussistenza del dolo generico, limitandosi a constatare la falsità materiale e formulando affermazioni apodittiche (es.: "superficialità voluta" o dolo eventuale) senza adeguata motivazione. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata e la causa rinviata per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Reggio Calabria; alla stessa è stata demandata anche la correzione, ai sensi dell'art. 130 c.p.p., della data errata della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 115/2002
art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002
Il delitto si realizza con le false indicazioni o omissioni nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato; il bene tutelato è l'attività del giudice nella verifica del diritto al beneficio, non l'interesse patrimoniale dello Stato. Tuttavia il reato richiede il dolo generico (consapevolezza e volontà della falsità) e non punisce il falso colposo.
Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008 (Infanti)
Sez. U, n. 6591 del 27/11/2008, dep. 2009, Infanti, Rv. 242152
La pronuncia afferma che anche omissioni o false indicazioni parziali nelle dichiarazioni per il gratuito patrocinio integrano il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, a prescindere dall'effettiva sussistenza delle condizioni di reddito; sottolinea però la necessità del dolo generico.
Giurisprudenza (Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010)
Sez. 3, n. 30862 del 14/05/2015, Di Stasi e altri, Rv. 264328; Sez. 5, n. 29764 del 03/06/2010, Zago, Rv. 248264
Queste decisioni chiariscono che il dolo generico deve essere provato e che il sistema non incrimina il falso documentale colposo: se il falso deriva da semplice leggerezza o negligenza l'elemento soggettivo del reato manca.
art. 130 cod. proc. pen.
Consente la correzione di errori materiali o di trascrizione nella sentenza (es. data errata), affidando al giudice di rinvio l'adeguamento formale richiesto.
Massime di principio
- La dichiarazione falsa in una istanza per il gratuito patrocinio può integrare il reato dell'art. 95 d.P.R. 115/2002 anche se la discrepanza è solo parziale, perché il bene tutelato è l'attività giudiziaria di verifica.
- Per la condanna è indispensabile provare il dolo generico (consapevolezza e volontà della falsità); il dolo non può essere presunto in re ipsa: occorre un accertamento motivato sull'intenzionalità.
- Se la falsa dichiarazione è riconducibile a mera leggerezza o negligenza (falso colposo), il reato non è integrazione: la distinzione tra dolo e colpa è cruciale.
- Il giudice di merito deve dare motivazione specifica circa l'elemento soggettivo; affermazioni apodittiche o formule con termini contraddittori (es. "superficialità voluta") possono determinare l'annullamento per carenza di motivazione.
- Piccole differenze numeriche al di sotto o poco sopra la soglia di accesso al beneficio non eliminano la necessità di valutare il dolo; l'entità della discrepanza è un elemento di fatto ma non sostituisce la prova dell'intenzionalità.
- Errori materiali della sentenza (es. data errata) sono correggibili ai sensi dell'art. 130 c.p.p. senza incidere sul merito se non sussistono vizi sostanziali.
- In caso di insufficiente motivazione sul punto cruciale del dolo, l'annullamento con rinvio è probabile, con nuovo esame dell'elemento soggettivo da parte del giudice di rinvio.
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