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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6642/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso avverso la conferma della condanna per omicidio e lesioni colpose a seguito di incidente stradale del 13/06/2018: l'imputato, alla guida di una Fiat Punto, svoltando a sinistra investì due pedoni sulle strisce pedonali con semaforo verde. Il ricorso solleva due motivi principali: (1) errata applicazione dell'art. 45 c.p. (alegazione del caso fortuito/esclusione della punibilità) e difetto di motivazione su tale punto; (2) errata applicazione degli artt. 81, comma finale, e 133 c.p. con riguardo al mancato contenimento dell'aumento per continuazione (trattamento sanzionatorio).

La decisione

La Suprema Corte dichiara il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Sul punto del caso fortuito, la Corte conferma che il caso fortuito esclude la punibilità solo se totalmente svincolato dalla condotta dell'agente; qui l'evento è stato ricondotto a disattenzione o a un movimento non controllato del piede dell'imputato, quindi collegabile a colpa. Sul trattamento sanzionatorio la Corte ritiene la motivazione del giudice di merito adeguata: la pena base era nei minimi edittali, riconosciute le attenuanti (anche art. 62 n.6 c.p.) nella massima estensione e un modesto aumento per il concorso formale ai sensi dell'ultimo comma di art. 589-bis, proporzionato alla gravità delle lesioni. Conseguentemente il ricorso è respinto; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 45 cod. pen.

    Il caso fortuito esclude la punibilità solo se l'evento è totalmente estraneo alla condotta dell'agente; non rileva se l'evento è stato causato, anche per negligenza o imprudenza, dal comportamento dello stesso.

  • art. 81 c.p., comma finale

    Riguarda il cumulo/continuazione delle pene: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione del giudice di merito circa l'aumento applicato per il concorso/continuazione, se adeguatamente motivata.

  • art. 133 cod. pen.

    Principio di individualizzazione della pena: la motivazione del giudice di merito sulla commisurazione della pena (minimi, attenuanti, aumento per concorso formale) è stata ritenuta logico-giuridicamente corretta e insindacabile in sede di legittimità.

  • art. 62 n. 6 cod. pen.

    Riconosciuta come attenuante speciale dal giudice di merito e valutata nella sua massima estensione nella determinazione della pena.

  • art. 589-bis cod. pen. (ultimo comma)

    Richiamato in relazione al concorso formale: il modesto aumento applicato è stato ritenuto proporzionato alla gravità delle lesioni, e la valutazione del giudice di merito è stata confermata.

  • Giurisprudenza di legittimità citata (Sez.4, n. 36883/2015; Sez.4, n. 6982/2012; Sez.4, n. 4220/1988)

    La giurisprudenza richiamata conferma il principio che il caso fortuito non opera quando l'evento ha un nesso di causalità con la condotta colposa dell'agente o poteva essere previsto ed evitato con normale diligenza.

Massime di principio

  • Il "caso fortuito" esclude la responsabilità penale solo se l'evento è completamente indipendente dalla condotta dell'agente; se l'evento poteva essere previsto o evitato con una condotta diligente, non può essere invocato con successo.
  • In sede di impugnazione in Cassazione è indispensabile confrontarsi puntualmente con le ragioni del decisum impugnato: ricorsi generici sono dichiarati inammissibili.
  • Le scelte di merito circa la commisurazione della pena (scelta della pena base nei limiti edittali, riconoscimento di attenuanti, modulazione degli aumenti per concorso) sono sindacabili in Cassazione solo se manifestamente illogiche o prive di motivazione.
  • Negli incidenti stradali, la presenza del pedone sulle strisce con semaforo verde accentua la responsabilità del conducente che svolta, salvo elementi provanti una causa totalmente estranea e imprevedibile.
  • Per ottenere l'esclusione della punibilità per caso fortuito è necessario fornire elementi probatori concreti e non solo affermazioni difensive non dimostrate.

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