Cassazione Penale, Sentenza n. 6643/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ascione impugna la sentenza di appello confermativa della condanna per il reato riqualificato ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, deducendo due motivi: (1) carenza e insufficienza di motivazione circa l'esclusione della recidiva contestata, atteso che il giudice di primo grado aveva già applicato la fattispecie di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90; (2) carenza e insufficienza di motivazione circa il mancato riconoscimento del prevalere delle circostanze attenuanti sulle aggravanti contestate.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per effetto delle modifiche normative (art. 1, comma 24-ter, lett. a), n.36 del d.l. 20/03/2014, conv. nella legge n.79/2014), il comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non è più una circostanza attenuante ma una autonoma fattispecie di reato e non può essere soggetto al bilanciamento di cui all'art. 69 c.p. La recidiva, poi, è inconferente rispetto alla lieve entità del reato poiché attiene alla ripetizione di condanne per lo stesso fatto e indica maggiore pericolosità; nel caso di specie i giudici di merito hanno computato la recidiva con criterio di equivalenza rispetto alle attenuanti generiche riconosciute. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto motivata la scelta di non riconoscere le attenuanti in prevalenza: le dichiarazioni spontanee dell'imputato erano già state valorizzate in primo grado e non hanno aggiunto elementi probatori, mentre la Corte territoriale ha considerato i precedenti specifici emersi dal certificato penale. Il ricorrente è stato altresì condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
d.P.R. 309/1990, art. 73, comma 5
Il comma 5 è stato ritenuto dalla Corte non più una circostanza attenuante ma un'autonoma ipotesi di reato in seguito alle modifiche normative intervenute, perciò non assoggettabile al bilanciamento con le attenuanti ex art. 69 c.p.
Codice Penale, art. 69
Norma sul giudizio di prevalenza delle circostanze che consente il bilanciamento tra attenuanti e aggravanti; la Corte ha precisato che non è applicabile alla fattispecie prevista dal comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 quando questa è qualificata come autonoma fattispecie di reato
d.l. 20/03/2014, convertito nella legge 16/05/2014 n.79 (art. 1, comma 24-ter, lett. a), n.36)
Riferimento alla modifica normativa che ha determinato la ricategorizzazione del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90, motivo per cui la Corte ha escluso la possibilità di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 c.p.
Massime di principio
- Quando una norma penale è stata riformulata e una circostanza attenuante è stata trasformata in autonoma fattispecie di reato, quella circostanza non può più essere 'bilanciata' come attenuante ai sensi dell'art. 69 c.p.
- La recidiva, avendo funzione di segnalare ripetute condanne per fatti analoghi, incide sulla valutazione della pericolosità sociale dell'imputato e può risultare inconferente rispetto alla diminuzione di pena per lieve entità del fatto.
- Il giudice d'appello deve motivare il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti; tuttavia, può legittimamente negare ulteriore beneficio se le dichiarazioni ammissive dell'imputato sono già state valorizzate nel primo grado e non apportano nuovi elementi utili all'accertamento.
- I precedenti specifici emersi dal certificato penale devono essere considerati nella determinazione della pena e possono impedire che le attenuanti prevalgano sulle aggravanti quando mostrano la ripetitività e la gravità del comportamento.
- In casi analoghi è importante verificare la normativa vigente al momento del fatto e al momento della sentenza: cambiamenti legislativi possono incidere sul regime delle circostanze e sul conseguente bilanciamento sanzionatorio.
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