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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6638/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Sabbadin impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, deducendo: 1) inesistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p., comma 1, n.2); 2) erroneo diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) data la modicità del bene sottratto (una bicicletta); 3) eccessività della pena rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p.

La decisione

La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose perché il ricorrente aveva divelto il lucchetto/ catena per la bicicletta con un'asta metallica, cagionando un intervento di ripristino dell'opera di protezione. Ha escluso l'attenuante per speciale tenuità perché il danno non era "lievissimo": la Corte di merito aveva valutato le condizioni ordinarie della bicicletta e l'eventuale pregiudizio subito dalla parte offesa; pertanto il danno non risultava di valore economicamente irrilevante. Ha inoltre confermato la legittimità della quantificazione della pena (sei mesi e multa) perché ricompresa nella fascia edittale e motivata con riferimento ai precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • L'aggravante della "violenza sulle cose" si configura quando l'agente danneggia o manomette un mezzo di protezione (es. lucchetto, catena) rendendo necessario il ripristino dell'opera; non è richiesto un danno ingente ma la manomissione idonea a compromettere la funzione protettiva.
  • Per riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità è necessaria una valutazione oggettiva del pregiudizio risultante: il valore economico della cosa e gli effetti subiti dalla vittima devono essere complessivamente "lievissimi"; la capacità della vittima di sopportare il danno non è rilevante.
  • La quantificazione della pena tra minimo e massimo legale rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione controlla la logicità e l'assenza di arbitrio, non richiedendo argomentazioni eccessivamente dettagliate se la pena è congrua e motivata.
  • Nei ricorsi per cassazione una generica censura alla ricostruzione di fatto della Corte di merito, priva di specifici elementi di disconoscimento, è inidonea a superare il divieto di sindacato ampio sui fatti; occorrono censure di diritto o indizi concreti di illogicità/arbitrarietà.
  • Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese processuali e, in mancanza di giustificazioni, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.

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