Cassazione Penale, Sentenza n. 6638/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Sabbadin impugnava la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per tentato furto aggravato, deducendo: 1) inesistenza dell'aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p., comma 1, n.2); 2) erroneo diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62, n.4 c.p.) data la modicità del bene sottratto (una bicicletta); 3) eccessività della pena rispetto ai parametri dell'art. 133 c.p.
La decisione
La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto congrua la qualificazione del fatto come tentato furto aggravato dalla violenza sulle cose perché il ricorrente aveva divelto il lucchetto/ catena per la bicicletta con un'asta metallica, cagionando un intervento di ripristino dell'opera di protezione. Ha escluso l'attenuante per speciale tenuità perché il danno non era "lievissimo": la Corte di merito aveva valutato le condizioni ordinarie della bicicletta e l'eventuale pregiudizio subito dalla parte offesa; pertanto il danno non risultava di valore economicamente irrilevante. Ha inoltre confermato la legittimità della quantificazione della pena (sei mesi e multa) perché ricompresa nella fascia edittale e motivata con riferimento ai precedenti specifici dell'imputato. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Il fatto è stato qualificato come tentato furto: l'azione era idonea ed iniziata ma non si è perfezionata per cause indipendenti dalla volontà dell'agente.
art. 99 c.p., comma quarto (recidiva)
I precedenti specifici del ricorrente hanno inciso sulla determinazione della pena, giustificando una maggiore gravità nel giudizio di merito.
Norma sostanziale di riferimento per la figura di reato; nel caso in esame si è trattato di tentativo di furto.
art. 625 c.p., comma primo, n. 2 (aggravante: violenza sulle cose)
L'aggravante sussiste quando l'agente manomette o danneggia un mezzo di protezione (es. lucchetto/catena) in modo che sia necessario un intervento per il ripristino; applicata nel caso per il divellimento del lucchetto con l'asta metallica.
art. 62 n. 4 c.p. (circostanza attenuante del danno di speciale tenuità)
L'attenuante richiede un pregiudizio lievissimo, valutato non solo sul mero valore economico ma anche sugli effetti complessivi subiti dalla persona offesa; la Corte ha ritenuto che non ricorressero tali condizioni.
art. 133 c.p. (criteri per la determinazione della pena)
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito che deve motivare l'applicazione dei criteri; qui la pena è stata ritenuta proporzionata e motivata con i precedenti specifici.
Massime di principio
- L'aggravante della "violenza sulle cose" si configura quando l'agente danneggia o manomette un mezzo di protezione (es. lucchetto, catena) rendendo necessario il ripristino dell'opera; non è richiesto un danno ingente ma la manomissione idonea a compromettere la funzione protettiva.
- Per riconoscere l'attenuante del danno di speciale tenuità è necessaria una valutazione oggettiva del pregiudizio risultante: il valore economico della cosa e gli effetti subiti dalla vittima devono essere complessivamente "lievissimi"; la capacità della vittima di sopportare il danno non è rilevante.
- La quantificazione della pena tra minimo e massimo legale rientra nella valutazione discrezionale del giudice di merito; la Cassazione controlla la logicità e l'assenza di arbitrio, non richiedendo argomentazioni eccessivamente dettagliate se la pena è congrua e motivata.
- Nei ricorsi per cassazione una generica censura alla ricostruzione di fatto della Corte di merito, priva di specifici elementi di disconoscimento, è inidonea a superare il divieto di sindacato ampio sui fatti; occorrono censure di diritto o indizi concreti di illogicità/arbitrarietà.
- Chi propone ricorso infondato può essere condannato alle spese processuali e, in mancanza di giustificazioni, al pagamento di somme alla Cassa delle ammende.
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