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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6644/2022 del 24/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania sostenendo: 1) errore di diritto perché la falsità della carta d'identità sarebbe "evidente" e, quindi, configurerebbe il c.d. reato impossibile con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49 c.p.; 2) erronea applicazione delle norme sulla recidiva e sulla continuazione (art. 81, comma 4, art. 99 e art. 69 c.p.), sostenendo che il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva impedirebbe di utilizzare la recidiva ai fini dell'aumento di pena.

La decisione

Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione conferma la condanna di Bonaccorsi per: capo A — traffico/trasporto di 41,125 kg di marijuana occultata in un congelatore (art. 73 DPR 309/90, commi 1 e 4); capo B — possesso e mostrata ai controlli di una patente e di una carta d'identità false (art. 497-bis c.p.) con l'aggravante della recidiva reiterata. Sul primo motivo, la Corte ritiene infondato che il documento fosse un "falso grossolano": la falsità deve essere riconoscibile ictu oculi da un soggetto medio e nel caso concreto i documenti apparivano conformi a quelli genuini. Sul secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il limite aumentativo previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. opera anche quando la recidiva sia stata considerata equivalente alle attenuanti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • d.P.R. 309/90, art. 73

    Norma sulla detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna relativa al trasporto di 41,125 kg di marijuana.

  • codice penale, art. 497-bis

    Figura del falso documentale; applicata per la detenzione e l'esibizione di patente e carta d'identità false.

  • codice penale, art. 49

    Disciplina del reato impossibile: l'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione richiede che la falsificazione sia talmente evidente da essere riconoscibile ictu oculi da un soggetto medio; non si applica se il documento appare conforme ai genuini.

  • codice penale, art. 81, comma 4

    Limite di aumento per il concorso di reati in caso di continuazione; applicabile anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti, secondo la giurisprudenza citata.

  • codice penale, art. 99

    Disciplina della recidiva; la sua applicazione, anche se 'annullata' in equilibrio con attenuanti, non esclude il ricorso al limite di aumento previsto dall'art. 81, comma 4.

  • codice penale, art. 69

    Riferimento al calcolo della pena e alle circostanze; invocata nel motivo sul trattamento delle attenuanti e della recidiva.

  • codice di procedura penale, art. 125

    Norma procedurale citata dal ricorrente in relazione alla disciplina processuale, ma non determinante per l'accoglimento del ricorso.

  • codice di procedura penale, art. 546

    Norma procedurale citata nel ricorso (probabilmente in tema di motivazione della sentenza), senza effetto favorevole al ricorrente nella decisione.

  • codice di procedura penale, art. 192

    Norma sulla verbalizzazione degli atti: richiamata dal ricorrente in relazione al verbale di ispezione/perquisizione, ma la Corte non ha ritenuto che ciò comportasse l'esclusione della punibilità.

Massime di principio

  • La esclusione della punibilità per reato impossibile (art. 49 c.p.) per falsi documentali richiede che la contraffazione sia evidente ictu oculi e riconoscibile da un soggetto medio; la semplice valutazione degli operatori di polizia non è sufficiente a dimostrare la "grossolanità" del falso.
  • Quando si applica la continuazione di reati, il limite di aumento di pena previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. vale anche se la recidiva è stata considerata equivalente alle attenuanti: l'equivalenza non cancella la possibilità di applicare il limite aumentativo stabilito dalla norma.
  • Le contestazioni processuali che si limitano a asserire vizi formali o valutazioni di merito devono confrontarsi dettagliatamente con la motivazione della Corte territoriale; l'assenza di un convincente argomento di fatto o di diritto comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
  • Nelle ipotesi di possesso e trasporto di ingenti quantitativi di droga, gli elementi materiali (quantità, occultamento, modalità) consolidano la posizione probatoria a carico dell'imputato e rendono più difficile il successo di censure che non incidono su tali elementi.
  • Il riconoscimento immediato della falsità da parte degli operanti non basta a qualificare un documento come "falso grossolano": il parametro giuridico è sempre la percezione da parte del soggetto medio, non di un operatore specializzato.

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