Cassazione Penale, Sentenza n. 6644/2022 del 24/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Catania sostenendo: 1) errore di diritto perché la falsità della carta d'identità sarebbe "evidente" e, quindi, configurerebbe il c.d. reato impossibile con esclusione della punibilità ai sensi dell'art. 49 c.p.; 2) erronea applicazione delle norme sulla recidiva e sulla continuazione (art. 81, comma 4, art. 99 e art. 69 c.p.), sostenendo che il giudizio di equivalenza tra attenuanti e recidiva impedirebbe di utilizzare la recidiva ai fini dell'aumento di pena.
La decisione
Il ricorso è dichiarato inammissibile. La Corte di Cassazione conferma la condanna di Bonaccorsi per: capo A — traffico/trasporto di 41,125 kg di marijuana occultata in un congelatore (art. 73 DPR 309/90, commi 1 e 4); capo B — possesso e mostrata ai controlli di una patente e di una carta d'identità false (art. 497-bis c.p.) con l'aggravante della recidiva reiterata. Sul primo motivo, la Corte ritiene infondato che il documento fosse un "falso grossolano": la falsità deve essere riconoscibile ictu oculi da un soggetto medio e nel caso concreto i documenti apparivano conformi a quelli genuini. Sul secondo motivo, la Corte richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui il limite aumentativo previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. opera anche quando la recidiva sia stata considerata equivalente alle attenuanti. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
d.P.R. 309/90, art. 73
Norma sulla detenzione/trasporto di sostanze stupefacenti; applicata per la condanna relativa al trasporto di 41,125 kg di marijuana.
codice penale, art. 497-bis
Figura del falso documentale; applicata per la detenzione e l'esibizione di patente e carta d'identità false.
codice penale, art. 49
Disciplina del reato impossibile: l'esclusione della punibilità per inidoneità dell'azione richiede che la falsificazione sia talmente evidente da essere riconoscibile ictu oculi da un soggetto medio; non si applica se il documento appare conforme ai genuini.
codice penale, art. 81, comma 4
Limite di aumento per il concorso di reati in caso di continuazione; applicabile anche quando la recidiva sia stata ritenuta equivalente alle attenuanti, secondo la giurisprudenza citata.
codice penale, art. 99
Disciplina della recidiva; la sua applicazione, anche se 'annullata' in equilibrio con attenuanti, non esclude il ricorso al limite di aumento previsto dall'art. 81, comma 4.
codice penale, art. 69
Riferimento al calcolo della pena e alle circostanze; invocata nel motivo sul trattamento delle attenuanti e della recidiva.
codice di procedura penale, art. 125
Norma procedurale citata dal ricorrente in relazione alla disciplina processuale, ma non determinante per l'accoglimento del ricorso.
codice di procedura penale, art. 546
Norma procedurale citata nel ricorso (probabilmente in tema di motivazione della sentenza), senza effetto favorevole al ricorrente nella decisione.
codice di procedura penale, art. 192
Norma sulla verbalizzazione degli atti: richiamata dal ricorrente in relazione al verbale di ispezione/perquisizione, ma la Corte non ha ritenuto che ciò comportasse l'esclusione della punibilità.
Massime di principio
- La esclusione della punibilità per reato impossibile (art. 49 c.p.) per falsi documentali richiede che la contraffazione sia evidente ictu oculi e riconoscibile da un soggetto medio; la semplice valutazione degli operatori di polizia non è sufficiente a dimostrare la "grossolanità" del falso.
- Quando si applica la continuazione di reati, il limite di aumento di pena previsto dall'art. 81, comma 4 c.p. vale anche se la recidiva è stata considerata equivalente alle attenuanti: l'equivalenza non cancella la possibilità di applicare il limite aumentativo stabilito dalla norma.
- Le contestazioni processuali che si limitano a asserire vizi formali o valutazioni di merito devono confrontarsi dettagliatamente con la motivazione della Corte territoriale; l'assenza di un convincente argomento di fatto o di diritto comporta l'inammissibilità del ricorso in Cassazione.
- Nelle ipotesi di possesso e trasporto di ingenti quantitativi di droga, gli elementi materiali (quantità, occultamento, modalità) consolidano la posizione probatoria a carico dell'imputato e rendono più difficile il successo di censure che non incidono su tali elementi.
- Il riconoscimento immediato della falsità da parte degli operanti non basta a qualificare un documento come "falso grossolano": il parametro giuridico è sempre la percezione da parte del soggetto medio, non di un operatore specializzato.
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