Cassazione Penale, Ordinanza n. 16020/2025 del 28/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Restano ferme la declaratoria di estinzione per prescrizione della contravvenzione sub a) e la conferma della responsabilità per i reati di cui all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/1992, con riduzione della pena operata in appello.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ricorreva per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Marsala, aveva dichiarato estinta per prescrizione una contravvenzione di cui al capo a) e aveva ridotto la pena, confermando però la responsabilità per le violazioni dell'art. 189, commi 1, 6 e 7, del codice della strada. I motivi dedotti riguardavano: a) vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. e all'art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 285/1992; b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto tali censure inammissibili perché sostanzialmente riproduttive di questioni già esaminate e disattese dal giudice di appello, e perché la valutazione del trattamento sanzionatorio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, sindacabile solo in caso di arbitrio o motivazione manifestamente illogica, profili non ravvisati nel caso concreto.
Norme richiamate
art. 189, commi 1, 6 e 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
norma incriminatrice richiamata quale base della conferma di responsabilità in appello; i motivi di ricorso che ne contestavano la valutazione probatoria sono stati ritenuti non scrutinabili perché meramente ripetitivi.
richiamato come parametro del vizio di motivazione, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché già esaminata e disattesa dal giudice di merito.
norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono ammissibili censure che si limitino a riproporre, senza specifiche ragioni di critica, questioni di fatto o di motivazione già esaminate e disattese dal giudice di appello.
- La valutazione del trattamento sanzionatorio appartiene alla discrezionalità del giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo se frutto di arbitrio o assistita da motivazione manifestamente illogica.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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