Cassazione Civile, Ordinanza n. 30046/2021 del 26/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IRPEF, IVA e IRAP relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006 e impugnati dalla società contribuente. La CTP aveva accolto i ricorsi riuniti; la CTR aveva poi rigettato l’appello dell’Ufficio. In cassazione l’Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi: 1) ha censurato la decisione d’appello per avere ritenuto applicabile, anche a un accertamento cd. "a tavolino", la garanzia procedimentale dell’art. 12, comma 7, L. 212/2000 e il termine dilatorio di 60 giorni prima dell’emissione dell’avviso; 2) con riguardo all’IVA, ha sostenuto che il contraddittorio preventivo nei tributi armonizzati richiede che il contribuente indichi concretamente le ragioni difensive che avrebbe potuto far valere, onere che nella specie non sarebbe stato assolto; 3) ha infine contestato la statuizione sulle spese di lite.
La decisione
La Corte ha accolto i primi due motivi di ricorso. Ha affermato che, per i tributi non armonizzati come IRPEF e IRAP, non sussiste un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale nei controlli cd. a tavolino, salvo specifica previsione normativa; pertanto la CTR ha errato nel ritenere necessario il rispetto del termine di 60 giorni. Quanto all’IVA, la Corte ha ritenuto che la CTR non avesse verificato se la contribuente avesse assolto all’onere di indicare in giudizio le ragioni difensive concretamente spendibili in sede di contraddittorio e se l’opposizione non fosse meramente pretestuosa. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Sicilia in diversa composizione, affinché accerti tali circostanze in relazione all’IVA e verifichi anche l’effettiva natura di accertamento a tavolino. Il terzo motivo sulle spese è rimasto assorbito, dovendo la nuova decisione provvedere all’esito finale anche sulle spese.
Norme richiamate
termine ordinatorio di 60 giorni
La garanzia del termine dilatorio non è stata ritenuta applicabile in modo generalizzato agli accertamenti a tavolino per i tributi non armonizzati, salvo specifica previsione normativa.
La causa è stata decisa in camera di consiglio con il rito camerale previsto dalla norma.
Richiamato indirettamente nel principio sull’onere del contribuente di enunciare in giudizio le concrete ragioni difensive che avrebbe potuto far valere nel contraddittorio preventivo.
Massime di principio
- Per i tributi non armonizzati, il diritto nazionale non impone un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale; la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo quando l’obbligo sia espressamente previsto da una specifica norma.
- Nei tributi armonizzati, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale può comportare invalidità dell’atto, ma il contribuente deve allegare in giudizio in modo concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e tali difese non devono essere meramente pretestuose.
- Negli accertamenti cd. a tavolino relativi a imposte non armonizzate non si applica automaticamente il termine di 60 giorni previsto dall’art. 12, comma 7, dello Statuto del contribuente.
- Quando la decisione di merito non verifica la natura dell’accertamento e i presupposti dell’obbligo di contraddittorio in relazione alla distinzione tra tributi armonizzati e non armonizzati, la sentenza è cassabile per violazione dei principi elaborati in materia dalle Sezioni Unite.
Come è indicizzato
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